Cassazione Civile, Ordinanza n. 10620/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un gruppo di medici che avevano frequentato scuole di specializzazione tra il 1983 e il 1994 aveva convenuto in giudizio varie amministrazioni dello Stato chiedendo il pagamento della remunerazione adeguata prevista dal diritto UE, o in subordine il risarcimento del danno per la tardiva o mancata trasposizione delle direttive comunitarie sulle scuole di specializzazione mediche. Il Tribunale di Bologna aveva accolto la domanda solo per alcuni attori; la Corte d’appello aveva poi riconosciuto, in linea generale, che anche i sanitari iscritti prima del 1° gennaio 1983 potessero beneficiare della remunerazione adeguata, ma aveva escluso il diritto per alcuni medici perché le specializzazioni non risultavano incluse negli elenchi delle direttive oppure perché l’equivalenza era stata allegata tardivamente. La Presidenza del Consiglio dei ministri ha ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha sostenuto che il diritto al risarcimento non spettasse per i corsi iniziati prima del 1° gennaio 1982; con il secondo ha contestato che per i corsi iniziati nel 1982 la Corte territoriale avesse riconosciuto il ristoro per l’intera durata della scuola, anziché solo dal 1° gennaio 1983. Alcuni medici hanno proposto ricorso incidentale e altri un successivo ricorso, sostenendo che avrebbe dovuto applicarsi l’art. 6 del d.lgs. n. 257/1991 e che, per altre specializzazioni, la mancata contestazione dell’amministrazione avrebbe dovuto valere come riconoscimento del diritto; hanno inoltre dedotto che l’eventuale inserimento della specializzazione nel D.M. 31 ottobre 1991 avrebbe dovuto essere valorizzato. La Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo dell’amministrazione, ma fondato il secondo: in base alla giurisprudenza unionale e di legittimità, il diritto alla remunerazione adeguata spetta anche a chi era iscritto prima dell’a.a. 1982-1983, ma soltanto dal 1° gennaio 1983 fino al termine della specializzazione. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso incidentale sulla scelta del parametro di quantificazione, confermando che per i rapporti anteriori al 1991 non si applica l’art. 6 del d.lgs. n. 257/1991 ma il criterio di liquidazione di cui all’art. 11 l. n. 370/1999. Ha poi rigettato le doglianze dei medici sulle specializzazioni non incluse negli elenchi, affermando che l’inclusione negli elenchi o l’equipollenza sono fatti costitutivi della domanda che devono essere specificamente allegati e provati dal medico; la mancanza di specifiche allegazioni rende inconfigurabile un onere di contestazione della controparte e impedisce di introdurre per la prima volta in cassazione questioni nuove, ivi comprese quelle fondate sul D.M. 31 ottobre 1991, non dimostrate come già dedotte nel merito.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi, ha accolto il secondo motivo del ricorso principale della Presidenza del Consiglio dei ministri, rigettandolo per il resto; ha rigettato il ricorso incidentale dei medici e il successivo ricorso proposto da altri medici. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al punto accolto e ha rinviato alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato per i ricorsi dei privati, mentre tale obbligo non opera per l’Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
art. 335 c.p.c.
consente la riunione delle impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza.
art. 380 bis.1 c.p.c.
consente la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro di deduzione dei motivi per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiama il vizio di omesso esame di un fatto decisivo e controverso.
art. 366 n. 6 c.p.c.
impone la specifica indicazione e riproduzione degli atti e dei fatti rilevanti su cui si fonda il motivo.
art. 345 c.p.c.
viene richiamato in relazione ai limiti alle questioni nuove in appello e in cassazione.
art. 346 c.p.c.
è richiamato nel ricorso ma il testo non ne sviluppa un’autonoma applicazione decisoria.
art. 117 Cost.
richiamato quale parametro di conformità dell’ordinamento interno agli obblighi derivanti dal diritto UE.
art. 1218 c.c.
richiamato come base della responsabilità da inadempimento dello Stato per la mancata trasposizione delle direttive.
art. 1223 c.c.
richiamato nei ricorsi incidentali e successivi in tema di risarcimento del danno.
art. 1226 c.c.
richiamato per la liquidazione equitativa del danno.
art. 1227 c.c.
richiamato per il concorso del fatto colposo del creditore nella quantificazione del danno.
art. 2056 c.c.
richiamato per i criteri di liquidazione del danno risarcibile.
art. 10 Cost.
richiamato in relazione al rispetto del diritto internazionale/UE nel giudizio sulla disciplina interna.
art. 97 Cost.
richiamato nei motivi dei medici, senza autonoma decisione sul punto.
art. 5 Trattato CEE
richiamato tra le fonti comunitarie invocate nei motivi.
art. 189 Trattato CEE
richiamato tra le fonti comunitarie invocate nei motivi.
Direttiva 75/362/CEE
richiamata come direttiva sul reciproco riconoscimento dei diplomi medici e come parametro per individuare le specializzazioni rilevanti.
Direttiva 75/363/CEE
richiamata come direttiva sul coordinamento delle attività di medico specialista e sulla remunerazione adeguata.
Direttiva 82/76/CEE
richiamata come direttiva modificativa la cui mancata e tardiva trasposizione fonda il diritto al risarcimento/alla remunerazione per il periodo successivo al 1° gennaio 1983.
Direttiva 93/16/CEE
richiamata quale successiva fonte comunitaria nel quadro normativo della controversia.
Direttiva 05/36/CE
richiamata nei motivi dei medici, senza specifica applicazione decisoria nel testo.
d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6
richiamato dai medici, ma la Corte ribadisce che non si applica alle situazioni anteriori al 1991/1992, perché disciplina rapporti futuri e più impegnativi.
L. n. 370 del 1999, art. 11
individua il parametro di liquidazione della remunerazione/risarcimento per i medici specializzandi interessati dall’inadempimento delle direttive.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato per i ricorsi rigettati o inammissibili dei privati.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Regolamenti n. 974/98 e n. 2866/98
richiamati nei motivi dei medici, senza autonoma incidenza decisoria nel testo.
Massime di principio
- Il diritto al risarcimento del danno per mancata o tardiva trasposizione delle direttive sulle scuole di specializzazione mediche spetta anche a chi era iscritto a corsi iniziati prima dell’anno accademico 1982-1983, ma solo dal 1° gennaio 1983 fino al termine della formazione.
- Per le specializzazioni iniziate nel 1982, la remunerazione adeguata non copre l’intera durata del corso se una parte della formazione è anteriore al 1° gennaio 1983; il ristoro decorre soltanto da tale data.
- Nelle controversie sulla remunerazione degli specializzandi, l’inclusione della specializzazione negli elenchi delle direttive europee, ovvero la sua equipollenza a specializzazioni comuni ad almeno due Stati membri, costituisce fatto costitutivo della domanda e deve essere specificamente allegato e provato dall’attore.
- La mancata contestazione della controparte non sana l’assenza di una specifica allegazione del fatto costitutivo; il giudice deve comunque verificare l’effettiva sussistenza del presupposto dedotto.
- Non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione questioni nuove che presuppongano fatti costitutivi non allegati nei gradi di merito o non dimostrati come già dedotti, anche quando si invochi un decreto ministeriale sopravvenuto o un diverso criterio di equipollenza.
- Per i rapporti formativi anteriori all’entrata in vigore del d.lgs. n. 257/1991, il criterio di liquidazione del danno resta quello dell’art. 11 l. n. 370/1999, mentre l’art. 6 del d.lgs. n. 257/1991 disciplina le situazioni future e non è applicabile retroattivamente.
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