Sentenza n. 1332/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, pubblicata in data 10.10.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a ottenere la Carta docente per tre anni scolastici, per l’importo di euro 500,00 annui, con condanna dell’amministrazione a mettere a disposizione la Carta o altro strumento equipollente. Il titolo era stato notificato il 3 aprile 2025, ma era rimasto inizialmente ineseguito anche dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. La ricorrente ha chiesto l’adozione degli atti necessari all’integrale esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la fissazione di una somma dovuta per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha dichiarato di avere adempiuto, concedendo la Carta docente e accreditando le somme dovute.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l’amministrazione, successivamente alla notifica e al deposito del ricorso per ottemperanza, aveva integralmente soddisfatto la pretesa della ricorrente mediante la concessione della Carta docente e l’accredito delle somme dovute. L’adempimento pieno e irretrattabile ha eliminato ogni utilità residua di una pronuncia di merito sull’esecuzione del giudicato, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Il giudice ha tuttavia regolato le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale: il ricorso sarebbe stato fondato, poiché la ricorrente era stata costretta a promuovere il giudizio per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato, dopo il decorso del termine di 120 giorni, e l’amministrazione aveva adempiuto soltanto dopo la notifica e il deposito del ricorso. Il Ministero è stato quindi condannato al pagamento di euro 1.000,00, oltre accessori di legge e contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente, tra l’altro, di chiedere l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione.
art. 34, comma 5, c.p.a.
qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere
La cessazione della materia del contendere ricorre quando l’attività successiva dell’amministrazione soddisfa integralmente e irretrattabilmente la pretesa azionata, senza lasciare alcuna utilità residua alla decisione di merito.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme.
art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a.
Consente di chiedere la fissazione di una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato ai fini dell’onere relativo al contributo unificato nel giudizio.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere nel giudizio amministrativo ricorre quando, nel corso del processo, l’amministrazione pone in essere un’attività integralmente satisfattiva e irretrattabile della pretesa azionata, facendo venir meno qualsiasi utilità residua della decisione di merito.
- La sopravvenuta esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione dopo la notifica e il deposito del ricorso per ottemperanza non impedisce la condanna alle spese, che devono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- Ai fini della soccombenza virtuale nel giudizio di ottemperanza, rileva la necessità dell’iniziativa giudiziaria: se l’amministrazione adempie soltanto dopo l’instaurazione del giudizio e dopo il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei titoli esecutivi, il ricorso deve essere considerato fondato ai fini della liquidazione delle spese.
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