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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48796/2023 del 07/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Ministero deduceva che la Corte d'appello di Bari aveva liquidato a Racanati una somma a titolo di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo 16/03/2009-21/10/2009, mentre con altra ordinanza passata in giudicato era già stata liquidata al medesimo Racanati una somma per il periodo 05/11/2008-07/04/2009, parzialmente coincidente. Si deduceva quindi una duplicazione dell'indennizzo e un indebito arricchimento, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare d'ufficio tale duplicazione in virtù del carattere pubblico dell'istituto e dei principi ricavabili dagli artt. 314 e 657 c.p.p. e dalla giurisprudenza consolidata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il procedimento per la riparazione per ingiusta detenzione sia in linea di principio disciplinato dal principio dispositivo e che il potere del giudice di acquisire documenti d'ufficio si attiva solo in presenza di concrete "piste probatorie" attinenti ai fatti oggetto della domanda. L'esistenza di un precedente provvedimento passato in giudicato che modifica o estingue la domanda costituisce un fatto estintivo/modificativo normalmente dedotto tramite eccezione nel grado di merito e non può essere validamente introdotto in Cassazione se quel giudicato si era formato anteriormente alla sentenza impugnata. Poiché il Ministero non si era costituito nel primo grado e ha eccepito l'esistenza del giudicato solo in sede di legittimità (il giudicato si era formato nel 2015, prima dell'ordinanza impugnata), la Corte ha ritenuto la deduzione inammissibile. Di conseguenza il ricorso è infondato e il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione; interpretata come prevedente l'esclusione di una facoltà di scelta tra indennizzo e computo della detenzione sulla pena, e come fonte di un tema di indagine che può legittimare l'acquisizione di prove d'ufficio quando emergono "piste probatorie"

  • art. 657 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla disciplina del computo della custodia cautelare nella determinazione della pena da espiare; la Corte precisa che l'eventuale verifica della computabilità è possibile quando sussistono piste probatorie, ma l'esistenza di un provvedimento già passato in giudicato è un fatto estintivo/modificativo che va solitamente eccepito nel merito

  • art. 2041 cod. civ.

    Norma richiamata quale rimedio per il recupero di somme indebitamente erogate allo Stato (azione per ingiustificato arricchimento) nel caso in cui l'indennizzo sia già stato corrisposto

  • art. 372 cod. proc. civ.

    Richiamato indirettamente nel ragionamento sulle limitazioni alla rilevabilità d'ufficio di documenti che potevano essere prodotti nel giudizio di merito; la Corte chiarisce i limiti temporali per la rilevazione del giudicato in sede di appello o cassazione

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Richiamato e distinto: principio del ne bis in idem penale non è direttamente applicabile alla materia della riparazione civile per ingiusta detenzione; la questione va inquadrata come eccezione di giudicato nel processo di riparazione

Massime di principio

  • Il procedimento per la riparazione per ingiusta detenzione è ordinato al principio dispositivo: l'onere di provare i fatti (custodia cautelare, assoluzione ecc.) grava sul richiedente, ma il giudice ha poteri istruttori d'ufficio limitati alle "piste probatorie" emergenti dagli atti.
  • Il giudice può acquisire d'ufficio documentazione ufficiale (es. casellario, certificati) quando tali atti risultino necessari a integrare una pista probatoria concreta; non è legittimo un'indagine officiosa generica priva di elementi che la giustifichino.
  • L'esistenza di un provvedimento passato in giudicato che abbia già riconosciuto l'indennizzo per lo stesso periodo è un fatto estintivo/modificativo della domanda che deve essere tempestivamente fatto valere nel grado di merito tramite eccezione; non può essere introdotto in Cassazione se il giudicato si è formato prima della sentenza impugnata.
  • La pubblica amministrazione che intende opporsi a una richiesta di indennizzo per sovrapposizione di periodi deve costituirsi e dedurre tempestivamente l'esistenza di precedenti riconoscimenti per evitare la duplicazione; in caso di indebita corresponsione lo Stato dispone di azioni di recupero (es. ingiustificato arricchimento).
  • Il principio del ne bis in idem penale non sostituisce le regole processuali proprie del giudizio di riparazione: la verifica della sovrapposizione di indennizzi va trattata come questione di giudicato/giurisdizione civile e regolata secondo i principi del processo civile e dei limiti della rilevabilità d'ufficio.

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