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Sentenza

Sentenza n. 193/2026 - Bolzano, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600071

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Trentino-Alto Adige - Bolzano, Sez. autonomaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di costruire per la ristrutturazione dell’edificio esistente e la nuova costruzione sul maso chiuso, con ampliamento fino a 1.500 m³ ai sensi dell’art. 37, comma 4, L.P. n. 9/2018

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il diniego del 26 febbraio 2026 relativo alla pratica edilizia presentata nell’ottobre 2025. Con il primo motivo ha dedotto contraddittorietà e difetto di motivazione, sostenendo che il Comune, nella comunicazione ostativa relativa a una diversa pratica del febbraio 2025, avrebbe già riconosciuto i requisiti soggettivi per accedere alla volumetria di 1.500 m³. Con il secondo motivo ha contestato il difetto di istruttoria e l’erronea applicazione degli artt. 37 L.P. n. 9/2018 e 2135 c.c., affermando di aver provato la qualifica e l’attività agricola mediante iscrizione camerale, scheda LAFIS/SIAF, fatture di vendita di fieno e legname, acquisti di macchinari e mangimi, documentazione sull’allevamento e bilancio aziendale. Ha inoltre contestato che fossero richiesti una soglia minima di fatturato o l’esercizio dell’attività per più periodi vegetativi. Con il terzo motivo ha sostenuto che la tutela urbanistica delle aree agricole non autorizzasse l’Amministrazione a restringere arbitrariamente la nozione legale di imprenditore agricolo. Con il quarto ha censurato il richiamo al parere/FAQ provinciale dell’11 maggio 2021, ritenendolo non vincolante e contestando che i suoi indici dovessero ricorrere tutti congiuntamente. Il Comune ha opposto che il precedente procedimento era stato ritirato e archiviato, che gli elementi documentali non dimostravano un’attività agricola effettiva, abituale e organizzata e che il diniego poggiava sulla mancata prova del requisito soggettivo.

La decisione

Il ricorso è stato integralmente respinto. Il primo motivo è infondato: la comunicazione del 14 febbraio 2025 riguardava una pratica diversa, poi ritirata, e il silenzio su un requisito non equivaleva al suo riconoscimento. Il secondo motivo è infondato: l’iscrizione camerale e la scheda LAFIS/SIAF attestano dati dell’impresa e superfici agricole registrate, ma non dimostrano da sole l’esercizio materiale dell’attività. La fattura di vendita del legname, pari a € 5.124 per 30 m³, prova la commercializzazione, non la gestione selvicolturale organizzata; la fattura relativa al fieno non ne indicava la provenienza e l’acquisto successivo della falciatrice non era collegabile a quella produzione. Le fatture per monta di alpaca e acquisto di mangime, senza documentazione sulla consistenza dell’allevamento, non provavano un allevamento effettivo. Nel complesso, la documentazione attestava singole operazioni, non un’attività agricola effettiva, abituale e organizzata ai sensi degli artt. 2082 e 2135 c.c. Il terzo motivo è infondato: l’art. 37 L.P. n. 9/2018 rinvia alla disciplina civilistica e l’Amministrazione poteva verificare in concreto l’esistenza del requisito soggettivo, senza introdurre una diversa definizione restrittiva. Il quarto motivo è infondato: il parere provinciale individua indici probatori, non requisiti di fatturato minimo; il diniego ha valorizzato il numero limitato e la capacità dimostrativa delle operazioni, non l’esiguità del fatturato in sé. Il riferimento a più periodi vegetativi è stato considerato un indice di continuità, non un autonomo requisito temporale. La società è stata condannata a rifondere al Comune € 3.000, oltre agli oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 37, comma 4, L.P. n. 9/2018

    Pertanto, la questione non consiste nell’applicare un criterio urbanistico arbitrariamente restrittivo, bensì nell’accertare se, alla data rilevante, gli elementi prodotti fossero sufficienti a dimostrare il possesso del requisito soggettivo necessario per l’esercizio del diritto edificatorio invocato.

    La possibilità edificatoria speciale fino a 1.500 m³ presuppone la prova del requisito soggettivo dell’attività agricola; l’Amministrazione può verificarne concretamente la sussistenza.

  • art. 2135 c.c.

    L’art. 2135 c.c. non definisce la selvicoltura come la semplice disponibilità o proprietà di un bosco. La qualifica di imprenditore agricolo deriva dall’esercizio di un’attività diretta alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, o di una fase necessaria del ciclo, riferita anche al bosco.

    La proprietà o disponibilità di un bosco e la vendita occasionale del legname non bastano: occorre provare l’esercizio effettivo di attività selvicolturale diretta alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico.

  • art. 2082 c.c.

    Osserva il Collegio, che l’attività agricola per poter essere qualificata come imprenditoriale ai sensi dell’art. 2135 c.c. deve essere svolta in maniera professionale ai sensi dell’art. 2082 c.c., ciò implicando un esercizio abituale e non occasionale di una data attività produttiva.

    La qualifica imprenditoriale richiede un’attività professionale, abituale e non occasionale; documentare singole operazioni agricole non è sufficiente se manca la prova di organizzazione e continuità.

  • art. 17, comma 4, L.P. n. 9/2018

    Il richiamo al generale regime di inedificabilità delle aree agricole e naturali sembra infine assumere una mera funzione interpretativa e prudenziale: poiché l’art. 37 consente, in presenza dei relativi presupposti soggettivi, una specifica possibilità edificatoria in un contesto ordinariamente inedificabile, il Comune ritiene necessario verificare con particolare rigore l’effettiva sussistenza della professionalità e dell’organizzazione proprie dell’attività imprenditoriale agricola.

    Il regime ordinario di inedificabilità delle aree agricole fa da contesto alla deroga dell’art. 37 e giustifica una verifica rigorosa dei presupposti soggettivi, senza sostituire la definizione civilistica di imprenditore agricolo.

Massime di principio

  • Ai fini dell’accesso a una deroga urbanistica che consente volumetria abitativa in zona agricola in ragione della qualifica di imprenditore agricolo, l’Amministrazione può accertare in concreto che il richiedente eserciti effettivamente l’attività agricola secondo la nozione civilistica; tale verifica non costituisce, di per sé, un’arbitraria restrizione della qualifica.
  • L’iscrizione camerale e la registrazione delle superfici nell’anagrafe agricola sono elementi probatori rilevanti, ma non dimostrano autonomamente l’esercizio materiale e organizzato dell’attività agricola.
  • La qualifica imprenditoriale agricola richiede un’attività professionale, abituale e non occasionale. La vendita di prodotti agricoli o forestali può provarne la commercializzazione, ma operazioni isolate non dimostrano da sole l’organizzazione e la continuità dell’impresa; la proprietà di un bosco non equivale all’esercizio della selvicoltura.
  • L’assenza di una soglia legale minima di fatturato non impedisce all’Amministrazione di valutare numero, natura e collegamento degli elementi probatori per stabilire se l’attività sia effettiva e organizzata. Il riferimento alla pluralità dei periodi vegetativi può rilevare come indice di continuità, non come requisito temporale autonomo in assenza di una specifica previsione normativa.
  • Una comunicazione ostativa adottata in un diverso procedimento edilizio non vincola l’Amministrazione nel procedimento successivo; il mancato esame espresso di un requisito nella precedente comunicazione non vale come riconoscimento tacito del suo possesso.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziDestinazioni d'uso e zone omogenee
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorio
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoria

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