Cassazione Penale, Sentenza n. 27112/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione con unico motivo per violazione degli artt. 125 e 546 c.p.p.: si lamenta un irrimediabile contrasto tra il dispositivo e la motivazione della sentenza in relazione all'entità della pena; nel dispositivo è indicata la pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione mentre la motivazione fa riferimento a anni 2 e mesi 10, determinando contraddittorietà e difetto di giustificazione sulla determinazione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha accolto l'impugnazione. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio per l'insanabile discordanza tra motivazione e dispositivo, ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità (quindi la condanna è confermata quanto alla colpevolezza), e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari esclusivamente sulla determinazione della pena.
Norme richiamate
art. 125 cod. proc. pen.
La Corte richiama l'art. 125 quale riferimento alla correttezza e completezza della motivazione; la violazione è invocata in relazione al contrasto ragionato-dispositivo che compromette la validità della sentenza.
art. 546 cod. proc. pen.
L'art. 546 è richiamato come norma procedurale relativa ai motivi di ricorso in cassazione; la Corte considera il motivo ammissibile e fondato ai sensi delle ipotesi di nullità per contraddittorietà tra dispositivo e motivazione.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 37849 del 19/05/2015 (Rv. 265183 - 01)
Richiamato il principio consolidato secondo cui la sentenza è nulla per contraddittorietà quando sussiste conclamata discordanza tra motivazione e dispositivo, dovuta al difetto di giustificazione su statuizioni essenziali (qui la determinazione della pena).
Massime di principio
- Una sentenza è nulla quando sussiste una conclamata discordanza tra la motivazione e il dispositivo: se la motivazione indica una pena diversa da quella posta nel dispositivo e non vi è alcuna spiegazione o correzione, la contraddizione è insanabile e giustifica l'annullamento limitato alla parte incongruente.
- Se la contraddittorietà riguarda solo la determinazione della pena, la Cassazione può annullare la sentenza solo in relazione al trattamento sanzionatorio e lasciare irrevocabile l'affermazione di responsabilità, con rinvio per nuovo giudizio sulla pena.
- In presenza di errori formali o apparenti (per esempio semplici refusi numerici) occorre valutare se l'errore sia emendabile alla luce della motivazione complessiva; se l'incongruenza è risolvibile attraverso una interpretazione logica della motivazione, la sentenza potrebbe essere preservata, altrimenti va annullata.
- Per il difensore o per il pubblico ministero, va sempre verificata la perfetta corrispondenza tra dispositivo e motivazione al momento della pronuncia; eventuali incongruenze vanno tempestivamente impugnate in cassazione con richiamo specifico alla nullità per contraddittorietà.
- In caso di rinvio per nuovo giudizio sulla pena, la nuova sezione d'appello deve rideterminare il trattamento sanzionatorio nel rispetto dei criteri motivazionali e garantendo coerenza tra dispositivo e motivazione.
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