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Sentenza

Sentenza del 05/03/2024 n. 74 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società MT impugnava avvisi di accertamento per gli anni 2011, 2012 e 2013 relativi alla non deducibilità/detraibilità di costi per studi, ricerche e consulenze (fatture emesse da varie società estere) connesse a un progetto finanziato dalla Regione FVG; contestazioni aggiuntive per il 2012 riguardavano ammortamenti indeducibili (art.102 TUIR), presunta elusione e interposizione nell'ambito di una cessione di quote (art.10‑bis L.212/2000 e art.37 comma 3 DPR 600/73), ricavi non contabilizzati su prezzi di trasferimento (art.110 comma 7 TUIR), sponsorizzazioni ritenute indeducibili e costi per prestazioni di fisioterapia ritenuti non inerenti. L'Ufficio aveva altresì operato una parziale riduzione dei costi riconosciuti imputando alla ricorrente solo una quota del 18,39% sulla base del criterio Ebitda.

La decisione

La Corte di Giustizia Tributaria (secondo grado, Friuli Venezia Giulia) ha respinto gli appelli dell'Agenzia e confermato integralmente le sentenze di primo grado: i costi per studi e ricerche relativi al progetto finanziato dalla Regione sono stati ritenuti inerenti e deducibili per gli anni 2011, 2012 e 2013, salvo il singolo rilievo già condiviso in primo grado riguardante le fatture per prestazioni di fisioterapia (MAB) che restano non deducibili. Sono state rigettate le contestazioni dell'Ufficio fondate su presunta elusione/interposizione, sui prezzi di trasferimento e sulla genericità delle sponsorizzazioni; altresì è stato censurato l'utilizzo del criterio Ebitda quale metodo di ripartizione dei costi in assenza di fondamento normativo. La Corte ha inoltre respinto la domanda di condanna ex art.96 c.p.c. avanzata dalla ricorrente. In ordine alle spese, l'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del grado di appello, liquidate in euro 7.000 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 29 d.lgs. 546/1992

    Richiamato in sede processuale per la riunione dei procedimenti per connessione soggettiva e oggettiva; uso procedurale.

  • art. 32 d.lgs. 546/1992

    Norma sul termine per la produzione documentale; la Corte ha valutato che la tardiva costituzione della contribuente non abbia impedito la replica sostanziale in giudizio.

  • art. 23 e art. 54 d.lgs. 546/1992

    Riferimenti procedurali sulla tempestività degli atti di costituzione e di impugnazione; l'Agenzia aveva eccepito tardività ma la Corte ha rigettato l'eccezione per i motivi esposti.

  • art. 109 TUIR

    Norma sull'inerenza dei costi per studi e ricerche: la Corte ha stabilito che l'inerenza va valutata ex ante e che l'approvazione e il finanziamento pubblico del progetto (Regione) costituiscono elemento a favore dell'inerenza; il fatto che il progetto non abbia avuto esito non esclude la deducibilità dei costi sostenuti.

  • art. 102 TUIR

    Riferito agli ammortamenti (componente negativa di reddito) contestati per il 2012; menzionato tra i rilievi originari dell'Ufficio.

  • art. 110 comma 7 TUIR

    Norma sui prezzi di trasferimento; la Corte ha ritenuto che l'Ufficio non abbia fornito prova sufficiente del controllo di fatto sulla società estera per giustificare il recupero.

  • art. 37 comma 3 DPR 600/1973

    Norma che consente presunzioni in caso di interposizione fittizia; l'Ufficio non ha fornito elementi gravi, precisi e concordanti per dimostrare l'interposizione.

  • art. 10‑bis L. 212/2000

    Norma sull'abuso del diritto; la Corte ha ritenuto insufficiente la prova dell'Ufficio per integrare l'abuso e l'interposizione nella cessione di quote contestata.

  • art. 90 legge 289/2002

    Previsione della presunzione assoluta della natura pubblicitaria delle erogazioni fino a 200.000 euro annui per determinate fattispecie: la Corte ha richiamato questa presunzione per rigettare il disconoscimento delle sponsorizzazioni, rilevando che grava sull'Ufficio l'onere di provare l'insussistenza dell'attività pubblicitaria.

  • art. 96 c.p.c.

    Norma sulla responsabilità per lite temeraria e risarcimento per comportamento processuale: la Corte ha rigettato la domanda di condanna ex art.96 avanzata dalla ricorrente, osservando che non sussistevano elementi di malafede o colpa grave dell'Ufficio.

  • art. 2359 c.c.

    Richiamato come parametro civilistico per definire il controllo di fatto tra società; la Corte ha ritenuto che gli elementi forniti dall'Ufficio fossero vaghi e insufficienti.

Massime di principio

  • La valutazione dell'inerenza dei costi di ricerca va fatta ex ante; l'approvazione e il finanziamento pubblico del progetto (es. Regione) costituiscono elemento fortemente favorevole alla riconoscibilità dei costi anche se il progetto poi non produce esiti economici.
  • L'Ufficio non può applicare metodi arbitrari e non previsti dalla legge (es. ripartizione basata su Ebitda) per svalutare la deducibilità: il costo è o inerente o non lo è, e ogni eventuale ripartizione deve trovare fondamento normativo e probatorio.
  • Per contestazioni complesse (elusione, interposizione, abuso del diritto, prezzi di trasferimento) l'Amministrazione ha l'onere di provare con elementi gravi, precisi e concordanti; mere illazioni o congetture non sono sufficienti.
  • Nel caso di sponsorizzazioni rientranti nei limiti previsti (art.90 L.289/2002), opera una presunzione favorevole alla deducibilità come spesa di pubblicità e spetta all'Ufficio dimostrare l'assenza dell'attività pubblicitaria.
  • La prova del controllo di fatto su società estere ai fini di disciplinare prezzi di trasferimento richiede elementi chiari e sviluppati: rapporti di lavoro dei soci con la controllante o percentuali di fatturato verso una committente da sole possono non essere sufficienti.
  • La domanda di condanna ex art.96 c.p.c. richiede prova di infondatezza manifesta della pretesa e di malafede o grave imprudenza dell'altra parte: la mera insistenza su un'interpretazione diversa non integra automaticamente responsabilità processuale.
  • Questioni procedurali relative a tardività di costituzione o produzione documentale devono essere valutate concretamente: la tardiva costituzione può limitare alcune attività processuali, ma se la parte ha comunque replicato nel merito senza introdurre documenti tardivi l'eccezione può risultare ininfluente.

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