Sentenza n. 1631/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - in parte qua, del provvedimento denominato “PROVINCIA DI CROTONE – p KR – reg proto – 0004831 – Uscita – 06/04/2022”, avente ad oggetto la “Comunicazione provinciale e precisazioni ai fini del rilascio della Certificazione di avvenuta Bonifica, ai sensi dell'articolo 248 comma 2 DLgs 152/2006 e ss.mm.ii. relativamente al “Primo lotto di intervento relativamente agli interventi di bonifica in situ dei suoli dell'area dello stabilimento ex Pertusola (volume I)” ricadente nel S.I.N. di “Crotone e Cassano-Cerchiara” (Decreto ministeriale prot. 18/STA del 03.02.2017)”, notificato a Eni Rewind S.p.A. (da ora brevitate anche solo “ENI” oppure “la ricorrente”) in data 6.4.2022, limitatamente alla parte in cui la Provincia di Crotone -Settore Ambiente- ha, inter alia, subordinato il rilascio del certificato di avvenuta bonifica del sottosuolo al previo pagamento - da parte della ricorrente dei costi del procedimento nella misura pari al “3% del costo totale della bonifica”; - se ed in quanto occorrer possa, benché si tratti di atto nullo e/o inapplicabile, soltanto perché richiamato nel citato provvedimento provinciale n. 0004831, del Regolamento Provinciale “per la disciplina del procedimento per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza permanente e messa in sicurezza operativa dei siti contaminati e quantificazione forfettaria dei costi del procedimento”, approvato con Delibera di G.P. n. 401 dell'1.12.2006; - della citata Delibera di G.P. n. 401 dell'1.12.2006 di – asserita - approvazione del regolamento; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di formulare motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti e di presentare eventuale istanza di sospensiva e/o di risarcimento danni; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Eni Rewind S.p.A. il 19/10/2022: per l’annullamento: - della Delibera del Consiglio Provinciale della Provincia di Crotone, REG. GEN. n. 47 Pratica n. DBCP - 1 - 2007 datata 23.07.2007, non conosciuta alla data di notifica del ricorso introduttivo in quanto trasmessa via pec dalla Provincia di Crotone soltanto in data 20.06.2022, p KR - reg_proto - 0008879 - Uscita – 20.06.2022 - 13:51, nonché i relativi allegati, nella misura in cui tale Delibera, seppure priva di autonomo contenuto lesivo, possa sotto qualsiasi profilo giustificare l'adozione del provvedimento impugnato, in via principale, con il ricorso introduttivo; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di formulare ulteriori motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti e di presentare, in corso di causa, eventuale istanza di sospensiva e/o di risarcimento danni;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota provinciale del 6 aprile 2022 che subordinava il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica al pagamento di una somma pari al 3% del costo totale della bonifica, nonché il regolamento provinciale che prevedeva tale criterio
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa obbligata alla bonifica)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la nota con cui la Provincia di Crotone, ai fini del rilascio della certificazione di avvenuta bonifica ex art. 248, comma 2, d.lgs. 152/2006, aveva subordinato il rilascio al previo pagamento dei costi del procedimento quantificati forfettariamente nel 3% del costo totale dell'intervento. È stato dedotto che l'art. 248 del d.lgs. 152/2006 non consente di condizionare la certificazione al pagamento di un onere percentuale non previsto dalla disciplina primaria e che, comunque, la quantificazione non era commisurata ai costi effettivamente sostenuti dall'amministrazione. La società ha inoltre contestato il regolamento provinciale del 2006, posto a fondamento della pretesa, e con motivi aggiunti la delibera consiliare provinciale del 23 luglio 2007, acquisita successivamente mediante accesso, sostenendo che quest'ultima potesse giustificare l'atto applicativo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso principale. Ha ritenuto applicabile l'art. 4, comma 1, l. 62/2005, poiché le prestazioni e i controlli relativi alla certificazione di avvenuta bonifica attuano la normativa europea in materia ambientale. Gli oneri possono essere posti a carico del soggetto interessato, ma devono essere determinati mediante tariffe predeterminate e pubbliche e commisurati al costo effettivo del servizio. Il criterio del 3% del costo totale della bonifica prescinde invece dalle spese vive, dalle ore di lavoro, dalle verifiche tecniche, dalle trasferte e, più in generale, dall'attività concretamente svolta dagli uffici; inoltre determina un importo crescente in funzione del valore economico dell'intervento, anziché dell'attività amministrativa prestata. Il criterio è stato quindi ritenuto contrario ai principi di effettività, proporzionalità e ragionevolezza. Sono stati annullati, in parte qua, sia la nota provinciale del 6 aprile 2022 sia il regolamento provinciale del 2006, nella parte in cui consentono di subordinare la certificazione al pagamento del 3% del costo della bonifica. La Provincia dovrà rideterminare le spese mediante una corretta e completa istruttoria, ancorandole al costo effettivo del servizio. I motivi aggiunti contro la delibera consiliare del 23 luglio 2007 sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse, poiché l'atto era privo di autonoma lesività e la stessa ricorrente ne aveva riconosciuto la natura meramente approvativa. La Provincia è stata condannata alle spese per euro 2.000, oltre accessori; le spese nei confronti della Regione Calabria sono state compensate.
Norme richiamate
art. 248, comma 2, d.lgs. 152/2006
Disciplina la certificazione di avvenuta bonifica; il rilascio non può essere subordinato, sulla base di una fonte regolamentare, a un onere percentuale non previsto dalla disciplina legislativa e non correlato ai costi effettivi dell'attività amministrativa.
art. 4, comma 1, l. 62/2005
gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici nell’attuazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati [...] secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio
Gli oneri per prestazioni e controlli amministrativi attuativi della normativa europea devono essere predeterminati e pubblici e commisurati al costo effettivo del servizio; è illegittimo un criterio percentuale fisso svincolato dall'attività concretamente svolta.
Massime di principio
- Gli oneri richiesti da un'amministrazione per prestazioni e controlli svolti nell'attuazione della normativa europea devono essere determinati mediante tariffe predeterminate e pubbliche e commisurati al costo effettivo del servizio reso.
- È illegittimo il criterio che calcola i costi di un procedimento amministrativo applicando una percentuale fissa al valore economico dell'intervento oggetto del procedimento, quando tale percentuale non è collegata alle spese vive e all'attività concretamente svolta dagli uffici.
- La quantificazione degli oneri procedimentali deve essere sostenuta da un'istruttoria che consideri, tra l'altro, il tempo impiegato dal personale, le verifiche tecniche, le trasferte e le altre spese effettivamente sostenute dall'amministrazione.
- Un criterio tariffario che fa dipendere l'importo dovuto dal solo valore economico dell'intervento, anziché dalla complessità e dalle risorse impiegate nell'attività amministrativa, viola i principi di proporzionalità e ragionevolezza.
- Un atto privo di autonoma lesività, meramente approvativo di una disciplina già contenuta in altro atto, è impugnabile solo in presenza di un interesse concreto e attuale; in mancanza, i motivi aggiunti sono inammissibili.
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