Sentenza del 31/05/2017 n. 2413 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRPEF - Soci accomandanti - Gestione della società - Non consegue - Sanzioni e oneri - Non conseguono - Maggiore imposta - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha escluso la responsabilità dei soci accomandanti per sanzioni e oneri, ritenendo che non potesse essere loro richiesto di svolgere controlli particolarmente incisivi sulla gestione della società. È stata invece riconosciuta la loro responsabilità per la maggiore imposta accertata in capo alla società, in quanto collegata alla partecipazione fiscale agli utili societari.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I soci accomandanti hanno contestato l'attribuzione nei loro confronti di sanzioni e oneri derivanti dall'accertamento fiscale riguardante la società. Essi sostenevano di non avere responsabilità nella gestione societaria, in ragione della loro qualità di accomandanti e della partecipazione molto modesta, e di non essere tenuti a esercitare sui gestori i propri diritti ispettivi secondo un criterio di diligenza massima.
Massime di principio
- Il socio accomandante, soprattutto quando detiene una partecipazione modesta e non svolge attività gestoria, non può essere automaticamente considerato responsabile delle irregolarità commesse dagli amministratori o della gestione societaria.
- L'assenza di responsabilità gestionale può escludere l'applicazione di sanzioni e oneri accessori, quando non sia dimostrata una concreta ingerenza del socio nella gestione o una colpa specifica.
- La responsabilità per la maggiore imposta può invece permanere, poiché il reddito della società di persone viene imputato ai soci secondo la relativa partecipazione fiscale, indipendentemente dalla loro effettiva partecipazione alla gestione.
- Non è normalmente configurabile a carico del socio accomandante un obbligo di controllo massimo o di vigilanza straordinaria sulla gestione sociale; occorre valutare concretamente ruolo, poteri, partecipazione e condotta del socio.
- La distinzione tra imposta, sanzioni e oneri è fondamentale: l'obbligo tributario può sopravvivere anche quando vengono escluse le sanzioni per assenza di colpevolezza o di responsabilità gestionale.
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