Cassazione Civile, Ordinanza n. 27050/2025 del 08/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietaria immobile)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo richiesto da una società che assumeva di avere ricevuto dalla controparte un incarico di mediazione per la promozione in esclusiva della vendita di un immobile e di avere diritto alla penale prevista per la violazione del patto di esclusiva. La società opponente contestava l’esistenza stessa di un contratto validamente concluso, sostenendo che le sottoscrizioni non fossero contestuali e che mancasse la comunicazione di accettazione prevista dalla convenzione. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo per mancata prova del titolo; la Corte d’appello confermava, ritenendo non provato il perfezionamento del contratto. In Cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che l’onere di provare la non contestualità delle firme e la mancata conclusione del contratto gravasse sulla controparte; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex artt. 24 e 111 Cost. e art. 112 c.p.c., lamentando che la Corte d’appello non avesse esaminato il motivo secondo cui il contratto si sarebbe comunque concluso per fatti concludenti, essendo la formalità richiesta nell’interesse del proponente e dunque rinunciabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha anche rilevato la tardività e quindi l’inammissibilità del controricorso della società resistente, limitandone la partecipazione alla sola eventuale discussione orale e senza considerare il contenuto dello scritto tardivo e della memoria. Nel merito, il primo motivo è stato ritenuto infondato perché la sentenza impugnata non si fondava solo sul riparto dell’onere probatorio, ma su una valutazione istruttoria che escludeva la prova della contestualità delle sottoscrizioni e quindi del perfezionamento del contratto; la censura mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione delle prove, non consentita in cassazione. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché non vi era omessa pronuncia: la Corte d’appello aveva comunque rigettato l’impugnazione, e il tema dei fatti concludenti costituiva una deduzione argomentativa interna al medesimo motivo di appello, implicitamente disattesa dalla decisione; inoltre, in presenza di doppia conforme, non era comunque deducibile il vizio motivazionale nei limiti evocati. È stato disposto l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
la parte che agisce per il pagamento deve provare il titolo del proprio credito; la doglianza sul riparto dell’onere della prova è infondata quando il giudice fonda la decisione anche su una valutazione istruttoria negativa circa l’esistenza del contratto
art. 370 c.p.c.
il controricorso depositato oltre il termine è tardivo e quindi inammissibile
art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro formale dedotto per denunciare la violazione di legge in tema di riparto dell’onere della prova
art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.
è il parametro formale dedotto per denunciare la nullità della sentenza per omessa pronuncia
art. 112 c.p.c.
l’omessa pronuncia ricorre solo in caso di totale pretermissione della decisione su un capo autonomo della domanda o del motivo
art. 132, n. 4, c.p.c.
non è richiesta l’esposizione analitica di ogni argomento difensivo, essendo sufficiente una motivazione concisa ma comprensibile
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta lesione del diritto di difesa
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta lesione del principio di effettività e completezza della tutela giurisdizionale
art. 360 c.p.c.
la censura di omessa pronuncia non può essere surrettiziamente trasformata in doglianza motivazionale, specie in presenza di doppia conforme
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
art. 1326, co. 4, c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere che la formalità convenuta sarebbe posta nell’interesse del proponente e quindi rinunciabile, con conclusione del contratto anche per fatti concludenti
Massime di principio
- Chi agisce per l’adempimento di una pretesa contrattuale deve provare l’esistenza del titolo posto a fondamento del credito; se il giudice accerta in fatto che il contratto non si è perfezionato, la doglianza sul mero riparto dell’onere probatorio non coglie la ratio decidendi.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura sull’art. 2697 c.c. in una richiesta di nuova valutazione delle prove: se la decisione di merito si fonda su deposizioni e risultanze istruttorie ritenute decisive, la critica è inammissibile quando mira solo a un diverso apprezzamento del materiale probatorio.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di appello rigetti l’impugnazione in modo incompatibile con la tesi della parte: le argomentazioni interne al medesimo motivo possono ritenersi implicitamente disattese, senza necessità di confutazione analitica.
- La mancata risposta espressa a ogni singolo argomento difensivo non integra di per sé nullità della sentenza, purché la motivazione renda comprensibile l’iter logico-giuridico seguito e affronti il nucleo decisivo della controversia.
- Quando vi è doppia conforme, la deduzione del vizio motivazionale incontra ulteriori limiti di ammissibilità e non può essere utilizzata per ottenere un riesame del merito.
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