Cassazione Penale, Sentenza n. 34982/2025 del 27/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Matera che l'aveva condannata per avere eseguito, senza titolo urbanistico e senza calcoli statici, lavori straordinari che hanno modificato caratteristiche architettoniche e statiche dell'edificio e installato piastre bullonate e tiranti antisismici. Il ricorso sollevava due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per la riqualificazione del reato e per la mancata adozione da parte del Comune degli atti amministrativi (ordinanza di ripristino) che avrebbero consentito istanza di sanatoria o impugnazione; contestazione della prova fotografica e testimoniale circa la preesistenza delle piastre e tiranti; (2) violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla sismicità del luogo e all'applicabilità degli artt. 93, 94, 94-bis e 36 del d.P.R. 380/2001: si deduceva che le piastre sarebbero tecniche obsolete, non di recente installazione, che il comune ricadrebbe in zona a bassa sismicità (terzo livello) e quindi gli adempimenti regionali non sarebbero necessari, e che rischierebbe di trovare applicazione l'art. 36 (sanatoria) con estinzione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto irrilevante, ai fini penali, la mancata adozione da parte del Comune dei provvedimenti di vigilanza previsti dall'art. 27 d.P.R. 380/2001. Ha confermato il convincimento del giudice di merito basato su documentazione fotografica che escludeva la presenza di piastre e tiranti al 12/07/2019 e ne attestava l'apposizione nel 2021, con successivo riscontro fotografico nel 2022; tale accertamento di fatto non è sindacabile in cassazione. Ha inoltre affermato che, in zona sismica, resta fermo l'obbligo del preavviso scritto allo sportello unico e dell'allegazione del progetto (art. 93), anche dopo l'introduzione dell'art. 94-bis (che distingue interventi per rilevanza rispetto alla pubblica incolumità), e che la mancata osservanza di tali obblighi integra la contravvenzione prevista dall'art. 95 d.P.R. 380/2001. Ha escluso l'applicabilità dell'art. 36 quale causa di estinzione per le violazioni connesse alla normativa antisismica. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b)
Il fatto contestato è qualificato come reato contravvenzionale consistente nell'esecuzione di lavori che modificano caratteristiche architettoniche e statiche e nell'installazione di elementi antisismici senza titolo e calcoli statici.
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 27
Attribuisce al dirigente/responsabile comunale un obbligo di vigilanza e di adozione di provvedimenti cautelari/interdittivi; la mancata adozione di tali provvedimenti non incide sulla rilevanza penale delle violazioni commesse dall'autore dei lavori.
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 93
Stabilisce l'obbligo di preavviso scritto allo sportello unico e l'allegazione del progetto firmato per interventi nelle zone sismiche; tale obbligo permane indipendentemente dalla qualificazione dell'intervento (rilevante/meno rilevante/privo di rilevanza).
d.P.R. n. 380 del 2001, artt. 94 e 94-bis
L'art. 94 disciplina la preventiva autorizzazione per interventi strutturali rilevanti; l'art. 94-bis distingue interventi per grado di rilevanza rispetto alla pubblica incolumità ma non elimina l'obbligo di preavviso e presentazione del progetto; le Regioni possono disciplinare i controlli, anche a campione.
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 95
Sanziona penalmente l'inadempimento degli obblighi previsti dagli artt. 93 e 94 (es. omissione del preavviso e del progetto) nelle zone sismiche: il reato è contravvenzionale di pericolo astratto volto a tutelare la pubblica incolumità.
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 36
Il permesso in sanatoria previsto dall'art. 36 estingue talune contravvenzioni urbanistiche, ma non estingue le violazioni della normativa antisismica e relative disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio; pertanto non è applicabile per cancellare reati antisismici.
cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. a) ed e)
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, vizio di motivazione, travisamento della prova); la Corte ha ritenuto alcuni motivi non ammissibili e altri manifestamente infondati.
cod. proc. pen., art. 616
Prevede che, se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente sia condannato al rimborso delle spese del procedimento; la Corte ha applicato tale disposizione.
Massime di principio
- In zona sismica qualsiasi intervento strutturale richiede il preavviso scritto allo sportello unico e la presentazione del progetto firmato, indipendentemente dalla classificazione di 'rilevante' o 'non rilevante' ai sensi dell'art. 94-bis.
- L'omissione del preavviso e della documentazione progettuale nelle zone sismiche integra una contravvenzione punita dall'art. 95 d.P.R. 380/2001 anche se l'intervento è ritenuto di minore o nulla rilevanza rispetto alla pubblica incolumità.
- La mancata adozione da parte dell'amministrazione comunale dei provvedimenti di vigilanza non esonera l'autore dei lavori dalla responsabilità penale: la carenza amministrativa non elimina l'illecito dell'operatore.
- La possibilità di ottenere un permesso in sanatoria ai sensi dell'art. 36 non estingue le violazioni connesse alla normativa antisismica; dunque la sanatoria amministrativa non garantisce l'estinzione del reato antisismico.
- Le prove documentali (fotografie, sopralluoghi) adeguatamente motivate possono prevalere su testimonianze discordanti; gli accertamenti di fatto del giudice di merito fondati su tale prova sono difficilmente sindacabili in Cassazione.
- In sede di cassazione è essenziale proporre motivi ammissibili e ben fondati: i ricorsi manifestamente infondati o basati su questioni amministrative collegate ma non rilevanti penalmente possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese.
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