Cassazione Civile, Ordinanza n. 20298/2023 del 14/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore, assunto da una società alberghiera con cinque contratti a termine come operaio di primo livello con mansioni di chef de cousine, dopo la cessazione anticipata dell’ultimo rapporto per giustificato motivo oggettivo e dopo la mancata impugnazione tempestiva dei precedenti contratti, aveva chiesto in giudizio: l’accertamento della nullità del termine apposto ai contratti stagionali e quindi della sussistenza di un unico rapporto a tempo indeterminato; la declaratoria di illegittimità del recesso ante tempus; la condanna della società al pagamento delle retribuzioni dalla cessazione alla reintegra e dell’indennità ex art. 32 l. n. 183/2010; in subordine, il pagamento di differenze per lavoro straordinario e per mansioni superiori. Tribunale e Corte d’appello avevano rigettato le domande, ritenendo, da un lato, che i primi quattro contratti non fossero stati impugnati entro il termine decadenziale e che anche il recesso del 30 settembre 2014 non fosse stato impugnato nei termini; dall’altro, che la domanda subordinata fosse indimostrata per mancato deposito in appello del fascicolo di primo grado e quindi per carenza di allegazione dei fatti costitutivi. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo articolato in due profili, violazione e falsa applicazione della disciplina sulla decadenza dall’impugnazione del termine e sull’accesso al giudice del lavoro, sostenendo che la controversia dovesse essere valutata alla luce della disciplina introdotta dalla l. n. 92/2012, più favorevole quanto ai termini di impugnazione, e che il ricorso introduttivo contenesse elementi sufficienti a fondare le pretese retributive, essendo stati indicati inquadramento e quantificazione delle voci richieste.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla decadenza non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull’applicazione dell’art. 6 l. n. 604/1966, come modificato dall’art. 32 l. n. 183/2010, nel testo ratione temporis vigente, secondo il quale il termine di sessanta giorni per l’impugnazione stragiudiziale si applica, per effetto della norma di chiusura dell’art. 32, comma 2, a tutti i casi di invalidità del licenziamento, compreso il recesso ante tempus in un rapporto a termine. Quanto alla seconda doglianza, la Corte ha rilevato che la censura mirava sostanzialmente a contestare l’interpretazione del ricorso introduttivo compiuta dai giudici di merito, senza riportare integralmente l’atto e senza dedurre un vizio processuale o di nullità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; perciò anche questo profilo è stato giudicato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore della controricorrente antistatario, ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato. È stata invece esclusa la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
La censura di violazione di legge deve confrontarsi con la ratio decidendi; la contestazione di un’erronea interpretazione dell’atto o del procedimento processuale richiede la corretta deduzione del relativo vizio.
art. 6 L. 604/1966
Il termine di sessanta giorni per l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento opera, nel testo vigente ratione temporis, anche nei casi di invalidità del licenziamento diversi dal licenziamento in senso stretto, compreso il recesso ante tempus in rapporto a termine.
art. 32 L. 183/2010
La norma di chiusura estende il regime decadenziale a tutti i casi di invalidità del licenziamento; nel caso concreto è stata applicata la disciplina anteriore alle modifiche della l. n. 92/2012.
L. 92/2012
La disciplina invocata dal ricorrente non è stata ritenuta applicabile alla fattispecie, perché i giudici di merito hanno applicato la normativa ratione temporis precedente.
art. 96 c.p.c.
È stata esclusa la responsabilità aggravata perché non risultavano mala fede, colpa grave o abuso dello strumento processuale.
art. 13 D.P.R. 115/2002
Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il termine decadenziale di sessanta giorni per l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento, previsto dalla disciplina di cui all’art. 6 l. n. 604/1966 come modificata dall’art. 32 l. n. 183/2010, si applica anche al recesso anticipato intimato in costanza di un contratto a tempo determinato, quando la controversia investa l’invalidità del recesso stesso.
- In sede di legittimità, una censura per violazione di legge è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre una diversa lettura già disattesa nei gradi di merito.
- La critica alla valutazione dell’atto introduttivo o alla sufficienza delle allegazioni non può essere veicolata come violazione di legge se in realtà mira a contestare un accertamento di fatto o l’interpretazione dell’atto compiuta dal giudice di merito.
- Quando la pretesa retributiva è fondata su straordinario o mansioni superiori, l’attore deve allegare e dimostrare in modo specifico i fatti costitutivi della domanda; la mancata produzione degli atti di primo grado in appello può impedire il controllo della fondatezza delle allegazioni.
- La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede la prova di mala fede, colpa grave o abuso del processo, non essendo sufficiente la mera soccombenza della parte ricorrente.
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