Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18655/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento per imposta di registro (€605,35) derivante da un avviso di liquidazione per mancata registrazione di un atto giudiziario. La società ha proposto nove motivi tra i quali: incompetenza territoriale dell'agente della riscossione, mancata delega al concessionario, nullità della notifica via PEC, carenza di motivazione e mancata allegazione dell'atto presupposto, calcolo interessi non specificato, inesatta indicazione dei responsabili del procedimento, mancanza di sottoscrizione della cartella, questioni societarie e profili di incostituzionalità dell'art. 17 d.lgs. 112/1999.

La decisione

Ricorso dichiarato inammissibile per tardività (ricorso spedito il 01/06/2018 oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 21 d.lgs. 546/1992 rispetto alla notifica della cartella dell'11/02/2017). La Corte ha ritenuto valida la notifica via PEC anche se la copia informatica della cartella non fosse firmata digitalmente e ha richiamato la giurisprudenza secondo cui eventuali vizi di forma della notifica possono essere sanati per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. Inoltre sono state rigettate le questioni sollevate per la prima volta in Cassazione quando richiedono accertamenti di merito. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 21 d.lgs. 546/1992

    Termine per proporre ricorso: il ritardo nel deposito della impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 26 d.P.R. 602/1973 (comma 5 e rinvio all'art. 60 d.P.R. 600/1973)

    La disciplina delle notificazioni richiamata dalla normativa sulle cartelle di pagamento consente di applicare le regole delle notificazioni civili; eventuali vizi possono essere valutati alla luce degli istituti processuali (es. sanatoria ex art. 156 c.p.c.).

  • art. 46 d.P.R. 602/1973

    Previsione della delega alla riscossione per l'emissione della cartella al di fuori dell'ambito territoriale: la mancata prova della delega va dedotta e valutata in sede di merito, ma non basta l'eccezione generica in Cassazione.

  • artt. 4, 6, 9 d.P.R. 68/2005 e artt. 45, 48 d.lgs. 82/2005

    Sono le norme procedurali che regolano il valore e la certezza delle notificazioni via PEC: la procedura garantisce provenienza, integrità e ricezione e attribuisce valore giuridico alla trasmissione.

  • art. 156 c.p.c.

    In caso di notificazione 'irrituale' ma con raggiungimento dello scopo, può operare la sanatoria del vizio dell'atto; applicabile anche alle cartelle di pagamento per rinvio normativo.

  • art. 12 e 24 d.P.R. 602/1973

    Regole sulla determinazione della competenza territoriale in relazione al domicilio del soggetto passivo; eccezione rilevante se tempestivamente dedotta e valutata in merito.

  • art. 7 e art. 17, l. 212/2000

    Principi sul diritto di difesa e sulla motivazione degli atti tributari: la mancanza di motivazione o di allegati deve essere specificamente provata e dedotta in sede di merito.

  • art. 2506-quater c.c. e art. 8 d.P.R. 131/1986

    Riferimenti societari e documentali richiamati dalla ricorrente; questioni di tal genere richiedono approfondimento di merito non risolvibile per la prima volta in Cassazione.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 (come da l. n. 228/2012)

    Norma che prevede l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • I termini per proporre ricorso tributario sono perentori: il mancato rispetto del termine di impugnazione comporta l'inammissibilità anche se i motivi sono fondati.
  • La notifica via PEC della cartella di pagamento è valida anche se la copia informatica originaria non è firmata digitalmente, purché rispetti la procedura di certificazione prevista; la parte che la contesta deve dimostrare pregiudizi concreti al diritto di difesa.
  • Vizi formali della notificazione possono essere sanati se è dimostrato il raggiungimento dello scopo della notificazione (art. 156 c.p.c.), applicabile anche per gli atti tributari per i rinvii normativi.
  • Questioni rilevanti che richiedono accertamenti di fatto o esame documentale (es. delega alla riscossione, prova dell'indirizzo PEC mittente, competenza territoriale) devono essere sollevate e trattate in sede di merito; sollevate per la prima volta in Cassazione risultano spesso inammissibili.
  • Per impugnare efficacemente una cartella è importante produrre o dedurre tempestivamente la documentazione comprovante vizi formali (deleghe, atti presupposti, errori di calcolo, soggetti responsabili) e specificare in che modo tali vizi hanno arrecato pregiudizio.
  • Le doglianze di ordine procedurale o formale vanno dettagliate (indicando esattamente l'indirizzo PEC contestato, il vizio di sottoscrizione, la mancata allegazione dell'atto presupposto) e non limitarsi a deduzioni generiche.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.