Cassazione Penale, Sentenza n. 27272/2026 del 20/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in primo grado e con sentenza di appello che ha confermato la condanna, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. Con la censura ha lamentato la violazione di legge per omessa declaratoria di improcedibilità/estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che il termine massimo prescrizionale sarebbe maturato prima della decisione di appello, ossia il 5 gennaio 2024. Ha inoltre sostenuto che non potesse applicarsi la disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017, poi abrogata, con conseguente operatività della disciplina anteriore più favorevole. Ha quindi chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con declaratoria di prescrizione del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 c.p., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza di quella legge, cioè dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019. Applicando tale principio al fatto contestato, commesso il 5 gennaio 2019, la Corte ha escluso che alla data della sentenza di appello fosse maturata la prescrizione. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
norma invocata dal ricorrente per denunciare violazione di legge in cassazione
art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
base della contestazione per guida di veicolo senza patente perché revocata, in ragione di precedente infrazione
art. 159 c.p.
disciplina della sospensione del corso della prescrizione applicabile al reato commesso nel periodo di vigenza della legge n. 103 del 2017
art. 160 c.p.
produce l'effetto interruttivo del termine prescrizionale alla pronuncia della sentenza di primo grado, secondo la disciplina richiamata dalla Corte
art. 2 c.p.
esclusa la configurabilità di un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo tra i diversi regimi della prescrizione considerati
art. 25, comma 2, Cost.
richiamato per chiarire che la tutela della lex mitior non deriva da questa disposizione nei termini prospettati
art. 3 Cost.
parametro utilizzato per giustificare la possibilità di sacrificare la retroattività della lex mitior mediante legge ordinaria ragionevole
art. 616 c.p.p.
fonte della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità
legge 23 giugno 2017, n. 103
ha introdotto la disciplina della sospensione della prescrizione applicabile ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge
legge 9 gennaio 2019, n. 3
ha successivamente abrogato la disciplina previgente, secondo la ricostruzione delle Sezioni Unite
legge 27 settembre 2021, n. 134
ha ulteriormente modificato il sistema, introducendo il nuovo regime dell'improcedibilità per i reati commessi dal 1 gennaio 2020
legge 23 giugno 2017, n. 103 (art. 1)
richiamata come fonte della sospensione della prescrizione applicabile ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019
Massime di principio
- La disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della stessa, ossia dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019.
- La successiva introduzione del regime dell'improcedibilità per i reati commessi dal 1 gennaio 2020 non determina, per i fatti anteriori, un'applicazione retroattiva della disciplina più favorevole, poiché il legislatore ha configurato un nuovo sistema autonomo.
- La prescrizione, pur avendo natura sostanziale, non beneficia della stessa tutela costituzionale del divieto di retroattività della legge penale sfavorevole; la sua disciplina può essere rimodulata dal legislatore ordinario nel rispetto del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost.
- Quando il termine prescrizionale non sia maturato alla data della sentenza di primo grado, l'effetto interruttivo e l'eventuale periodo di sospensione vanno computati secondo la disciplina temporalmente applicabile al fatto.
- Il motivo di ricorso fondato su un'erronea declaratoria di prescrizione è manifestamente infondato se, sulla base del regime applicabile e dei periodi di sospensione/interruzione, il termine massimo non risulta ancora decorso alla data della decisione impugnata.
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