Cassazione Penale, Ordinanza n. 04367/2025 del 03/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure proposte non rientravano tra i motivi tassativi proponibili avverso la sentenza di patteggiamento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., emessa dal GIP del Tribunale di Novara per un reato in materia di stupefacenti, deducendo un vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. In sostanza, sosteneva che il giudice avrebbe dovuto rilevare immediatamente una causa di proscioglimento nonostante la definizione del processo con patteggiamento. La Corte ha però rilevato che, contro la sentenza resa ex art. 444 c.p.p., il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché il ricorrente non aveva dedotto alcuna di queste doglianze, ma solo l'omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p., il ricorso è stato ritenuto non consentito.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
La mancata declaratoria immediata di cause di proscioglimento è stata dedotta dal ricorrente, ma la Corte ha chiarito che tale censura non è spendibile come motivo di ricorso contro la sentenza di patteggiamento, se non nei limiti dei motivi tassativi previsti dalla disciplina speciale.
art. 444 c.p.p.
La sentenza impugnata è una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; per tale tipo di decisione valgono limiti speciali alla proponibilità del ricorso per cassazione.
art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Il ricorso contro la sentenza ex art. 444 c.p.p. è stato trattato con il rito camerale previsto per l'inammissibilità dei ricorsi manifestamente non consentiti.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
È il reato oggetto dell'imputazione definita con patteggiamento; la decisione non entra nel merito della sua configurabilità, ma si limita a regolare l'ammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non sono proponibili censure estranee a tale elenco.
- La doglianza relativa alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non integra, di per sé, un motivo autonomo di ricorso contro il patteggiamento se non si traduce in uno dei vizi tipizzati dalla disciplina speciale.
- Nel giudizio di legittimità sul patteggiamento, la Corte verifica preliminarmente l'ammissibilità formale del ricorso e, se questo non rientra nei motivi consentiti, ne dichiara l'inammissibilità senza esame del merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti applicabili.
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