Ordinanza n. 14/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato fondato su condanne per reati ritenuti ostativi
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Cremona che aveva rigettato la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendone anche la sospensione cautelare. Ha dedotto, in sostanza, l'illegittimità del diniego per avere l'Amministrazione attribuito efficacia automaticamente ostativa a una sentenza penale di condanna e a una sentenza di patteggiamento relative a reati elencati dall'art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998, senza svolgere l'obbligatorio bilanciamento tra esigenze di pubblica sicurezza e tutela della vita familiare. Il ricorrente ha evidenziato la presenza in Italia di due figli, di cui uno minorenne, la permanenza sul territorio nazionale da circa trent'anni, la propria situazione lavorativa e i rapporti con il figlio minore. Ha inoltre contestato che la Questura avesse omesso di valutare l'attualità della sua eventuale pericolosità sociale e avesse tentato di integrare soltanto in giudizio la motivazione del diniego attraverso la relazione depositata nel processo.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che, a un sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso presentasse sufficienti profili di fondatezza. In presenza di figli in Italia, di cui uno minorenne, le condanne relative ai reati indicati dall'art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998 non possono essere considerate automaticamente ostative, poiché il Questore deve bilanciare la tutela della pubblica sicurezza con il diritto alla vita familiare, considerando la natura e l'effettività dei vincoli familiari, i legami con il Paese d'origine e, per lo straniero già presente in Italia, la durata del soggiorno. Il provvedimento impugnato è apparso carente perché si è fondato sulla mera esistenza delle condanne, riferite a fatti del 2018, senza accertare l'attuale pericolosità sociale. Inoltre, non risultavano adeguatamente valutati la permanenza trentennale in Italia, la posizione lavorativa e il rapporto con il figlio minorenne, essendosi l'Amministrazione riferita soltanto a un provvedimento del Tribunale per i minorenni senza accertare la situazione attuale. Il TAR ha anche escluso che la motivazione potesse essere integrata postumamente mediante la relazione depositata in giudizio, nella quale la Questura aveva prospettato, senza documentazione, redditi inferiori all'assegno sociale. La domanda cautelare è stata accolta ai soli fini del riesame: la Questura di Cremona dovrà rivalutare l'istanza in contraddittorio con l'interessato, tenere conto dei criteri indicati dal TAR e adottare un nuovo provvedimento espresso, congruamente motivato, da depositare entro il 27 febbraio 2026. La trattazione cautelare è stata rinviata all'udienza camerale del 25 marzo 2026 per verificare l'esito del riesame.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, ultimo periodo, d.lgs. 286/1998
“della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”
In presenza di figli in Italia, le condanne per i reati indicati dall'art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998 non sono automaticamente ostative al rilascio del permesso di soggiorno; il Questore deve bilanciare la tutela della pubblica sicurezza con la vita familiare, valutando i vincoli familiari, i legami con il Paese d'origine e la durata del soggiorno in Italia.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
L'inclusione dei reati nella disposizione non consente, in presenza dei presupposti familiari indicati dall'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, di prescindere dalla valutazione individuale e dal bilanciamento degli interessi.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata e accolta ai fini del riesame del provvedimento impugnato.
sentenza Corte costituzionale n. 202/2013
La declaratoria di incostituzionalità richiamata dal TAR fonda la necessità di una valutazione individualizzata dei vincoli familiari e impedisce l'automatica ostatività delle condanne considerate.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando lo straniero abbia figli in Italia, di cui almeno uno minorenne, le condanne per i reati indicati dall'art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998 non possono determinare automaticamente il diniego del permesso di soggiorno: il Questore deve svolgere una valutazione individuale e bilanciare la tutela della pubblica sicurezza con il diritto alla vita familiare.
- Il bilanciamento richiesto dall'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 deve considerare la natura e l'effettività dei vincoli familiari, i legami familiari e sociali con il Paese d'origine e, per lo straniero già presente in Italia, la durata del soggiorno sul territorio nazionale.
- La mera esistenza di una condanna o di una sentenza di patteggiamento per reati astrattamente ostativi non esonera l'Amministrazione dall'accertamento dell'attuale pericolosità sociale dell'interessato, soprattutto quando i fatti di reato siano risalenti nel tempo.
- Nel procedimento di rilascio del permesso di soggiorno, la motivazione del diniego deve dar conto concretamente della posizione familiare, della durata della permanenza in Italia, della situazione lavorativa e dei rapporti effettivi con i figli; tali elementi non possono essere omessi per il solo richiamo a un precedente provvedimento relativo alla situazione familiare.
- La motivazione del provvedimento amministrativo non può essere integrata postumamente in giudizio mediante una relazione dell'Amministrazione, quando le ragioni decisive del diniego non siano state esplicitate nell'atto impugnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 16/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 17/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 18/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 19/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 20/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 21/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →