Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3716/2026 - Roma, Sezione 1

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 27 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202511708

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto per motivi di studio e per la fissazione dell’appuntamento necessario alla formalizzazione della domanda

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (amministrazione diplomatico-consolare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza del 27 settembre 2025, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, la dichiarazione dell’obbligo di provvedere sul procedimento relativo al visto per motivi di studio, la condanna a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio l’Ambasciata ha fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 15 dicembre 2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento da parte della sede diplomatica integrasse il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, consistente nell’attivazione del procedimento per il rilascio del visto. La decisione è stata adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione del tempo non particolarmente esteso intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e del comportamento collaborativo dell’amministrazione, anche alla luce dell’elevato numero di istanze ricevute. L’amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; nel caso concreto, l’attivazione del procedimento durante il giudizio ha reso non più attuale la domanda.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa della parte ricorrente risulta pienamente soddisfatta.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    È stato richiamato nella domanda per la richiesta di nomina di un commissario ad acta, non accolta perché il procedimento è stato attivato.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento o altro atto idoneo ad attivare il procedimento amministrativo può integrare il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, determinando la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone che, nel corso del giudizio, l’amministrazione abbia adottato una condotta concretamente satisfattiva rispetto alla specifica pretesa dedotta, anche quando tale pretesa consista nell’attivazione del procedimento e non ancora nella definizione favorevole della domanda sostanziale.
  • La valutazione delle spese nel giudizio sul silenzio può tener conto della durata del ritardo tra la richiesta dell’interessato e la notificazione del ricorso e del comportamento collaborativo dell’amministrazione; ciò può giustificare la compensazione delle spese, ferma la restituzione del contributo unificato quando il ricorso abbia determinato l’attivazione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.