Sentenza n. 3240/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento della interdittiva prot. n. -OMISSIS- del 25.01.2023, resa nei confronti della -OMISSIS- -OMISSIS- S.r.l.s.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: interdittiva antimafia adottata ai sensi del d.lgs. n. 159/2011
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’interdittiva antimafia sostenendo, anzitutto, l’insufficienza del quadro indiziario e l’assenza di un concreto e attuale pericolo di infiltrazione mafiosa, assumendo che la Prefettura avesse valorizzato essenzialmente la condanna dell’amministratore unico. La condanna, divenuta irrevocabile nel 2018, riguardava il reato associativo di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, previsto dall’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/1990. La ricorrente ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011, sostenendo che l’eventuale agevolazione della criminalità organizzata fosse soltanto occasionale e che, pertanto, dovessero essere preferite le misure di prevenzione collaborativa all’interdittiva. È stata poi lamentata la mancata comunicazione prevista dall’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011 e la conseguente lesione della partecipazione procedimentale. Infine, la società ha dedotto il pregiudizio ai mezzi di sostentamento derivante dagli effetti interdittivi e ha prospettato dubbi di legittimità costituzionale della disciplina, chiedendo sostanzialmente l’applicazione di una deroga analoga a quella prevista per le imprese individuali.
La decisione
Il TAR ha integralmente respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima la valutazione prefettizia, fondata non su un elemento isolato ma su un complessivo quadro istruttorio e documentale, caratterizzato da elementi specifici e significativi idonei a sostenere, secondo un giudizio probabilistico di tipo induttivo, la prognosi di un concreto e attuale pericolo di infiltrazione mafiosa. La condanna definitiva dell’amministratore unico, socio unico e socio di maggioranza per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è stata considerata un rilevante reato-spia ai sensi dell’art. 84, comma 4, d.lgs. n. 159/2011, con particolare forza indiziaria derivante dalla forma associativa del reato. Il giudice ha escluso che il tempo trascorso dalla condanna privasse automaticamente il dato della sua rilevanza attuale: la risalenza temporale non determina, da sola, l’inutilizzabilità dell’elemento, soprattutto in assenza della prova di fatti nuovi positivi, consolidati e idonei a dimostrare l’effettiva fuoriuscita dell’impresa dall’area di rischio. La censura relativa all’art. 94-bis è stata respinta perché la gravità del reato associativo e l’assenza di prova di misure di self-cleaning rendevano non plausibile il carattere meramente occasionale dell’agevolazione; risultava quindi coerente il ricorso all’interdittiva anziché alle misure di prevenzione collaborativa. È stata respinta anche la doglianza sulla mancata comunicazione partecipativa: l’urgenza collegata alla condanna definitiva per un grave reato associativo giustificava l’omissione e la ricorrente non aveva indicato elementi concreti che avrebbe potuto introdurre nel procedimento per ottenere un esito diverso. Quanto ai mezzi di sostentamento e ai dubbi costituzionali, il TAR ha richiamato la giurisprudenza costituzionale che esclude l’applicazione analogica delle garanzie previste per le decadenze ex art. 67 alle interdittive antimafia e ha rilevato che l’art. 94, comma 1, d.lgs. n. 159/2011 limita la specifica valutazione prefettizia sui mezzi di sostentamento alle imprese individuali, non alle società di capitali. Le ulteriori questioni di costituzionalità sono state ritenute già superate dalle pronunce della Corte costituzionale richiamate in sentenza. Le spese sono state compensate per la particolarità e complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/1990
La condanna definitiva per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti è stata considerata un elemento fortemente sintomatico del rischio di infiltrazione mafiosa, anche per la natura associativa del reato.
art. 67, comma 8, d.lgs. n. 159/2011
La condanna dell’amministratore unico, socio unico e socio di maggioranza per il reato indicato rientra tra le cause rilevanti ai fini antimafia e degli effetti ostativi previsti dal Codice antimafia.
art. 84, comma 4, d.lgs. n. 159/2011
La disposizione è stata richiamata quale base normativa della rilevanza dei reati-spia ai fini della valutazione del pericolo di infiltrazione mafiosa.
art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011
Le misure di prevenzione collaborativa presuppongono che l’agevolazione della criminalità organizzata sia occasionale; tale presupposto è stato escluso in presenza di un grave reato associativo e dell’assenza di prova di un’effettiva dissociazione o di misure di self-cleaning.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011
La mancata comunicazione partecipativa può essere giustificata dall’urgenza, quando la gravità degli elementi acquisiti imponga un intervento tempestivo; la censura richiede comunque l’indicazione di apporti procedimentali concretamente utili a un diverso esito.
art. 94, comma 1, d.lgs. n. 159/2011
Ferma restando la competenza esclusiva del giudice, di cui all'articolo 67, comma 5, il prefetto, qualora ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva, può escludere uno o più divieti e decadenze previsti all'articolo 67, comma 1, nel caso in cui accerti che per effetto della medesima informazione antimafia interdittiva verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento al titolare dell'impresa individuale e alla sua famiglia.
La possibilità di escludere alcuni effetti interdittivi per esigenze di sostentamento è riferita alle sole imprese individuali e non è estesa alle società di capitali.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è stata richiamata per lo svolgimento da remoto dell’udienza di smaltimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme al GDPR, per disporre l’oscuramento dei dati identificativi.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
Massime di principio
- Il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere accertato mediante una prognosi induttiva e probabilistica, fondata su indizi gravi, precisi e concordanti idonei a dimostrare che il rischio sia più probabile che non; non è richiesto il grado di certezza proprio dell’accertamento penale.
- La valutazione prefettizia deve considerare il quadro indiziario nella sua globalità e non può essere disarticolata mediante l’esame isolato dei singoli elementi, poiché la loro rilevanza può derivare dal collegamento sistematico reciproco.
- La condanna definitiva per un reato associativo connesso al traffico di sostanze stupefacenti, riferita all’amministratore e socio di controllo dell’impresa, costituisce un elemento particolarmente significativo ai fini della prognosi di infiltrazione mafiosa, soprattutto quando non siano dimostrati fatti nuovi, consolidati e idonei a comprovare una definitiva dissociazione o fuoriuscita dal rischio.
- Il mero decorso del tempo non priva automaticamente di rilevanza gli elementi posti a fondamento di un’interdittiva antimafia: l’attualità del pericolo deve essere valutata nel quadro complessivo e può essere superata solo mediante elementi positivi nuovi e consolidati, idonei a dimostrare il definitivo mutamento della situazione di rischio.
- Le misure di prevenzione collaborativa previste dall’art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011 sono praticabili quando l’agevolazione della criminalità organizzata abbia carattere occasionale; tale presupposto non ricorre, in linea generale, quando il quadro istruttorio evidenzi legami stabili desumibili da una condanna definitiva per reato associativo e non risultino adeguate misure di dissociazione o self-cleaning.
- La disciplina che consente di escludere determinati effetti dell’interdittiva per evitare la perdita dei mezzi di sostentamento è riferita alle imprese individuali e non può essere applicata analogicamente alle società di capitali.
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