Sentenza n. 7927/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento a) della Determinazione Dirigenziale Rep. QI/1120/2025 del 20/03/2025 - protocollo QI/60172/2025 del 20/03/2025 di reiezione dell’istanza di condono n. 0/582323 sot.0 per l’abuso realizzato in Roma, Via della Storta, 10 - int. 10 - 00123 - Roma - Municipio 14, notificata il 28.03.2025; b) della nota prot. n. QI/67846 del 28/03/2025 con cui l’UO Condono Edilizio del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale ha trasmesso a valore di notifica la Determinazione Dirigenziale di reiezione; c) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale anche se non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di condono edilizio relativo alla realizzazione di un’unità abitativa abusiva in Roma, Via della Storta
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego di condono sostenendo, con il primo motivo, che Roma Capitale avrebbe applicato erroneamente la disciplina del terzo condono, prevista dal d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003, e dalla l.r. Lazio n. 12/2004, anziché l’art. 40, comma 6, della l. n. 47/1985 e le più favorevoli discipline dei condoni del 1985 e del 1994. La ricorrente assumeva di avere dimostrato che le ragioni di credito all’origine della procedura esecutiva, nella quale aveva acquistato l’immobile, erano anteriori all’entrata in vigore delle discipline più recenti. Con il secondo motivo deduceva la violazione degli artt. 10 e 10-bis della l. n. 241/1990, lamentando che l’amministrazione non avesse considerato le osservazioni e la documentazione prodotte dopo il preavviso di rigetto. Con il terzo motivo denunciava difetto di motivazione, contraddittorietà, irragionevolezza ed eccesso di potere, sostenendo che il provvedimento fosse stato adottato all’esito di un’istruttoria carente e fosse privo di adeguata motivazione. L’immobile era stato trasferito alla società con decreto del giudice delegato del Tribunale di Roma, con indicazione della possibilità di presentare domanda di condono entro 120 giorni. Sull’area gravavano vincoli paesaggistici e di esondazione e l’intervento era qualificato come abuso maggiore.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto applicabile l’art. 40, ultimo comma, della l. n. 47/1985 anche ai condoni disciplinati dalla l. n. 724/1994 e dal d.l. n. 269/2003, in virtù dei rinvii al Capo V della l. n. 47/1985. Tuttavia, il richiedente aveva l’onere di dimostrare sia la data di ultimazione dei lavori sia, in relazione alla domanda presentata nell’ambito di una procedura esecutiva, la data di insorgenza delle ragioni del credito. La documentazione prodotta non dimostrava l’anteriorità dell’abuso rispetto al 31 dicembre 1993, termine rilevante per l’applicazione della disciplina del condono del 1994. Il decreto ingiuntivo richiamato nelle osservazioni endoprocedimentali non era stato depositato in giudizio e non risultava provata neppure la sua produzione nel procedimento amministrativo. La nota di trascrizione del pignoramento, pur depositata in giudizio, riguardava soltanto un appezzamento di terreno e non il manufatto abusivo, sicché non provava l’anteriorità dell’abuso. In mancanza di tale prova, il Collegio ha ritenuto applicabile la disciplina del terzo condono, secondo la quale i vincoli presenti sull’area impedivano la sanatoria dell’abuso maggiore; tale effetto ostativo non era stato specificamente contestato. Il TAR ha inoltre escluso la violazione degli artt. 10 e 10-bis della l. n. 241/1990, ritenendo che le osservazioni fossero state esaminate e valutate, benché giudicate inidonee a modificare l’esito del procedimento. Ha escluso anche il difetto di motivazione: il provvedimento richiamava una precedente nota istruttoria, acquisibile dalla proprietà e depositata in giudizio, e dava conto dell’esame e dell’inidoneità delle osservazioni, configurando una motivazione per relationem. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 40, ultimo comma, l. n. 47/1985
Nell’ipotesi in cui l’immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall’atto di trasferimento dell’immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all’entrata in vigore della presente legge.
La disposizione si applica, tramite i rinvii al Capo V della l. n. 47/1985, anche alle domande di condono presentate ai sensi della l. n. 724/1994 e del d.l. n. 269/2003. Il richiedente deve dimostrare la data di ultimazione dei lavori e l’anteriorità delle ragioni del credito.
art. 39, comma 1, l. n. 724/1994
Il rinvio al Capo V della l. n. 47/1985 estende ai condoni disciplinati dalla l. n. 724/1994 la disciplina dell’art. 40, ultimo comma, della l. n. 47/1985.
art. 32, comma 25, d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
Il rinvio al Capo V della l. n. 47/1985 rende applicabile anche al terzo condono la disciplina dell’art. 40, ultimo comma, relativa agli immobili trasferiti nell’ambito di procedure esecutive.
d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
In assenza della prova dell’anteriorità dell’abuso rispetto al 31 dicembre 1993, costituisce la disciplina applicabile alla domanda; in presenza di vincoli, essa impedisce la sanatoria degli abusi maggiori.
l.r. Lazio n. 12/2004
Concorre a disciplinare il terzo condono nel Lazio e, secondo il giudice, rende ostativa la presenza dei vincoli indicati per la sanatoria dell’abuso maggiore.
artt. 10 e 10-bis l. n. 241/1990
Non sono violati quando l’amministrazione esamina le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto, pur ritenendole inidonee a superare le ragioni ostative già evidenziate.
art. 3 l. n. 241/1990
È sufficiente una motivazione per relationem quando il provvedimento richiama una precedente nota istruttoria conoscibile dall’interessato e dà conto dell’esame e dell’inidoneità delle osservazioni procedimentali.
Massime di principio
- Nelle domande di condono relative a immobili trasferiti nell’ambito di procedure esecutive, il richiedente deve provare sia la data di ultimazione dei lavori sia l’anteriorità delle ragioni del credito richiesta dall’art. 40, ultimo comma, della l. n. 47/1985.
- L’art. 40, ultimo comma, della l. n. 47/1985 si applica anche alle domande presentate in base alle discipline dei condoni del 1994 e del 2003, in virtù dei rinvii legislativi al Capo V della medesima legge.
- La mera produzione di una nota di trascrizione di un pignoramento relativo al terreno non dimostra l’anteriorità dell’abuso edilizio quando l’atto non menzioni il manufatto abusivo o l’unità immobiliare oggetto della domanda di condono.
- In mancanza della prova dell’ultimazione dell’abuso entro il termine rilevante per il condono del 1994, trova applicazione la disciplina del terzo condono; la presenza dei vincoli previsti da tale disciplina è ostativa alla sanatoria degli abusi maggiori.
- La partecipazione procedimentale è rispettata quando l’amministrazione prende in esame le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto, anche se le ritiene non idonee a modificare l’esito del procedimento.
- La motivazione per relationem è legittima quando l’atto richiama una precedente istruttoria conoscibile dall’interessato e indica le ragioni per cui le osservazioni procedimentali non superano i motivi ostativi.
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