Cassazione Civile, Ordinanza n. 20944/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
Un utente aveva ricevuto due fatture trimestrali per consumi idrici ritenuti abnormi rispetto a un'utenza familiare, per un importo complessivo di quasi 8.000 euro. In primo grado aveva chiesto l'accertamento della non debenza, sostenendo che l'eccesso fosse dipeso da una perdita occulta non imputabile a lui, ovvero da una rottura del galleggiante del serbatoio causata da picchi di pressione dell'acqua attribuiti al gestore. Il tribunale aveva accolto la domanda limitatamente ai consumi medi pregressi, ritenendo violati gli obblighi di buona fede del somministrante per non aver segnalato l'anomalia. La corte d'appello aveva invece riformato la decisione, rilevando che non era stato allegato un malfunzionamento del contatore, che le letture dei consumi erano state tempestive, che il contratto esonerava l'erogatore dall'obbligo di avviso sugli aumenti di consumo e che la causa dell'eccesso era una rottura del galleggiante interno all'impianto dell'utente, non imputabile alla società. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1559 e 2697 c.c. per errato riparto dell'onere probatorio nel contratto di somministrazione e mancata prova del corretto funzionamento del contatore da parte del somministrante; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 116 c.p.c. per non avere considerato la mancata comunicazione tempestiva dell'anomalia; 3) violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. per non avere ritenuto gravante sull'erogatore un obbligo di avviso pur a fronte della mancata manutenzione del serbatoio; 4) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 116 c.p.c. per non avere valorizzato prove testimoniali e consulenza che attribuivano la rottura del galleggiante a picchi di pressione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non sul malfunzionamento del contatore ma sulla causa dell'aumento dei consumi, imputata a un guasto tecnico interno all'impianto di proprietà dell'utente. Ha ritenuto il secondo e il terzo motivo in parte inammissibili e in parte infondati, osservando che la corte territoriale aveva escluso la violazione della buona fede sia per la clausola contrattuale di esonero dall'avviso, sia per la decisiva omissione dell'utente nei controlli e nella manutenzione del proprio serbatoio; il ricorrente non aveva specificamente censurato la ratio legata alla clausola, con formazione di giudicato interno. Ha inoltre ritenuto che la clausola non fosse abusiva, perché il giudice di merito aveva operato un bilanciamento tra obblighi del gestore e doveri di diligenza dell'utente e aveva valorizzato una perdita agevolmente verificabile su impianto dell'utente, distinguendo il caso da quello della perdita occulta. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a un riesame del merito e del materiale istruttorio, non consentito in sede di legittimità; la Corte ha ribadito che la valutazione del peso probatorio delle prove spetta al giudice di merito. È stata altresì disposta la condanna del ricorrente al pagamento di euro 1.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., senza statuizioni sulle spese in favore della parte intimata rimasta contumace in cassazione.
Norme richiamate
art. 1559 c.c.
richiamato dal ricorrente per il contratto di somministrazione e il riparto degli obblighi tra somministrante e somministrato
art. 2697 c.c.
invocato per contestare il riparto dell'onere della prova; la Corte ha rilevato che il motivo non si confrontava con la ratio decidendi
art. 116 c.p.c.
richiamato per censurare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché diretta a sollecitare un riesame del merito
art. 1175 c.c.
richiamato in tema di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto; la Corte ha escluso la violazione alla luce della clausola contrattuale e della condotta dell'utente
art. 1375 c.c.
richiamato in tema di esecuzione del contratto secondo buona fede; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, non imponesse al gestore l'obbligo di segnalare ogni aumento dei consumi
art. 366, n. 6, c.p.c.
richiamato per il requisito di specifica indicazione e riportazione delle prove su cui si fonda il motivo; la Corte ha rilevato la sua violazione nel quarto motivo
art. 380-bis c.p.c.
richiamato nella proposta di definizione anticipata del giudizio
art. 96, comma 4, c.p.c.
base della condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per gli adempimenti conseguenti all'esito del ricorso
Cass., 15/09/2021, n. 24904
richiamata per distinguere il caso della perdita occulta e per affermare che resta al giudice di merito l'accertamento del rapporto tra inadempimento e danno
Cass., Sez. U, 06/04/2023, n. 9479
richiamata per il tema della tutela del consumatore e della possibile abusività delle clausole di esonero
Corte di giustizia, 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19
richiamata come base sovranazionale dei principi in materia di tutela del consumatore contro clausole abusive
Cass., Sez. U, 27/12/2019, n. 34469
richiamata sul dovere di specifica indicazione del contenuto delle prove nel ricorso per cassazione
Cass., 08/08/2019, n. 21187
richiamata sul principio per cui la valutazione del peso probatorio delle prove spetta al giudice di merito
Cass., 23/04/2024, n. 10956
richiamata sul principio per cui è insindacabile in cassazione la scelta delle prove ritenute decisive dal giudice di merito
Massime di principio
- Nel contratto di somministrazione, la censura in cassazione deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata: se il giudice di merito fonda la decisione sulla causa dell'eccesso dei consumi e non sul malfunzionamento del contatore, è inammissibile il motivo che contesti solo il tema del contatore o del relativo onere probatorio.
- La deduzione di violazione degli obblighi di buona fede nell'esecuzione del contratto non è fondata quando il giudice di merito accerti che l'aumento dei consumi dipende da un guasto interno all'impianto nella sfera di controllo dell'utente e che quest'ultimo ha omesso i doveri esigibili di verifica e manutenzione.
- Una clausola contrattuale che escluda l'obbligo del gestore di segnalare ogni aumento dei consumi non è di per sé abusiva se il giudice di merito la interpreta nel quadro dell'equilibrio complessivo del rapporto e valorizza la prevedibile esigibilità di controlli a carico dell'utente; resta decisivo l'accertamento in fatto sulla natura della perdita e sulla responsabilità comparata delle parti.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa ponderazione del peso delle prove; la scelta tra le risultanze probatorie e la loro attendibilità è riservata al giudice di merito.
- Il motivo di ricorso fondato su prove testimoniali o consulenze è inammissibile se non riproduce specificamente il contenuto delle prove e, comunque, mira soltanto a sollecitare un riesame del merito.
- rami
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