Cassazione Penale, Sentenza n. 40846/2022 del 27/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso mirava ad ottenere l'annullamento dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione all'associazione di tipo mafioso (c.d. "Cosa Nostra"). L'imputazione si fondava su intercettazioni telefoniche e ambientali, servizi di osservazione e controllo e dichiarazioni di più collaboratori di giustizia, secondo cui Mario Carlo Guttadauro avrebbe fatto da intermediario del padre Giuseppe Guttadauro, agevolando rapporti con esponenti di famiglie mafiose e partecipando, attraverso mediazioni e incontri riservati, ad iniziative illecite (in particolare traffico di stupefacenti) e alla programmazione di affari illeciti o condizionati da logiche mafiose. La difesa ha contestato la valutazione indiziaria, ritenendo che i fatti descritti al più dimostrassero rapporti familiari e di mera mediazione con il padre, l'assenza di una formale affiliazione, l'assenza di ruoli operativi attribuiti dai collaboratori e contraddizioni nelle dichiarazioni (in particolare quelle del collaboratore Filippo Bisconti), nonché la neutralità di molte iniziative imprenditoriali non andate a buon fine.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo - sezione del riesame. La decisione si fonda sul rilievo che la motivazione dell'ordinanza impugnata presentava lacune e illogicità manifeste: in particolare la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse tratto deduzioni illogiche e non giustificate dalle dichiarazioni del collaboratore Filippo Bisconti (identificazione del figlio presente alla riunione) e non avesse adeguatamente spiegato il significato indiziario delle vicende relative ai progetti imprenditoriali (pizzeria/polleria, distributore di carburanti), ossia se tali vicende dimostrassero partecipazione mafiosa ovvero la sola conoscenza di un contesto criminale e un ricorso alla mediazione paterna. Per tali ragioni la Corte ha ordinato la rinnovazione del giudizio di riesame.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)
Nodo centrale dell'imputazione: la partecipazione all'associazione mafiosa è contestata sulla base di contatti, mediazioni e modalità operative. La Corte ha richiesto che le inferenze indiziarie colgano in modo non contraddittorio e motivato la concreta partecipazione e il ruolo nell'associazione, distinguendo i meri rapporti familiari o di mediazione dall'appartenenza attiva.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma di carattere procedurale richiamata per gli adempimenti della Cancelleria a seguito dell'annullamento dell'ordinanza e del rinvio per nuovo giudizio.
Massime di principio
- Per disporre misure cautelari in materia di associazione mafiosa è necessario un quadro indiziario coerente, non contraddittorio e specificamente motivato: deduzioni logiche devono collegare i fatti osservati alla partecipazione associativa e al ruolo del soggetto.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia devono essere utilizzate con prudenza: la loro portata indiziaria dipende dalla precisione, dalla coerenza interna e dai riscontri con altri elementi (intercettazioni, riscontri oggettivi). Contraddizioni o indeterminatezze significative possono indebolire la conclusione cautelare.
- Rapporti familiari, amicizie o mediazioni tra un soggetto e il proprio parente condannato per mafia non sono automaticamente sufficienti a dimostrare l'appartenenza o il ruolo operativo nell'associazione; occorre dimostrare il contributo concreto e volontario all'attività criminale.
- La semplice funzione di "nuntius" o di intermediario occasionale, senza prove di intento criminoso o di partecipazione stabile e operativa, tende ad avere rilevanza indiziaria limitata rispetto alla configurazione della partecipazione associativa.
- Quando si valutano iniziative imprenditoriali (es. pizzeria, distributore), è necessario distinguere tra tentativi imprenditoriali falliti e l'impiego di metodi mafiosi: il giudice deve spiegare come e perché i rapporti o i tentativi segnalino una sottostante partecipazione criminale, non solo la consapevolezza di un contesto rischioso.
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