Sentenza del 06/10/2020 n. 21400 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi dopo tre istanze di autotutela relative ad avvisi di accertamento per IRPEG, IRAP e IVA per i periodi d'imposta 1999, 2000 e 2001; la questione centrale era se il diniego di autotutela (o il silenzio-rifiuto) fosse impugnabile davanti alla giurisdizione tributaria e, in subordine, se tra le parti operasse un giudicato esterno derivante dalla precedente sentenza della CTP di Como.
La decisione
Il ricorso in Cassazione e' stato integralmente respinto. La Corte ha ritenuto che la CTR avesse correttamente motivato la decisione con due autonome ratio: (1) l'esistenza di un giudicato esterno, che preclude l'esame delle questioni sostanziali; (2) la non impugnabilita' del diniego di autotutela davanti alla giurisdizione tributaria. Le censure della societa' sono state giudicate infondate o inammissibili, anche alla luce delle limitazioni dei mezzi di impugnazione previste dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella versione risultante dal c.d. Decreto Sviluppo). Sono state poste a carico del ricorrente le spese e verificata l'applicabilita' del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Codice di procedura civile, articolo 360, comma 1, n. 4
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Richiamato in rapporto alle nullita' e ai vizî di motivazione dedotti contro la sentenza d'appello; la Corte ha valutato che alcune censure erano infondate poiche' il giudice d'appello aveva effettivamente esaminato la non impugnabilita' del diniego di autotutela.
Codice di procedura civile, articolo 360, comma 1, n. 5
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Applicato nella versione modificata dal Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 (convertito con L. 7 agosto 2012, n. 134); limita le censure di cassazione concernenti vizi di motivazione in relazione all'omesso esame di fatti decisivi, rendendo alcune doglianze inammissibili per le sentenze pubblicate dopo la data di efficacia.
Codice di procedura civile, articolo 112
Richiamato in relazione al vizio di ultrapetizione e alla pretesa nullita' della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha valutato le doglianze come questioni di motivazione non idonee a sorreggere la cassazione.
Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 36
art. 36, D.Lgs. n. 546/1992
Rilevante per i limiti della giurisdizione tributaria e per i profili processuali; la censura che denunciava contraddittorieta' nella motivazione e un'erronea valutazione della discrezionalita' dell'autotutela e' stata considerata una censura motivazionale non idonea.
Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 ("Decreto Sviluppo") e legge di conversione n. 134/2012
Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134
Modifica la disciplina delle censure in Cassazione (art. 360 c.p.c.) riducendo la possibilita' di impugnare per omessa motivazione, applicata alle sentenze pubblicate successivamente all'entrata in vigore.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, commi 1-bis e 1-quater
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis e comma 1-quater
Norma sul contributo unificato; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato e per l'ulteriore versamento da parte del ricorrente.
Codice di procedura civile, articolo 378
Richiamato in relazione alla memoria depositata dalla ricorrente; implica profili processuali di integrazione dell'atto di gravame.
Massime di principio
- Il diniego di autotutela, e il silenzio-rifiuto formatosi dopo istanze di autotutela, di norma non sono impugnabili autonomamente davanti alla giurisdizione tributaria: il rimedio giudiziario riguarda primariamente l'atto impositivo originario.
- Prima di proporre ricorso è importante verificare l'esistenza di eventuali giudicati esterni (sentenze non impugnate) che possono precludere il riesame delle questioni sostanziali.
- Le censure di legittimità fondate esclusivamente su presunte carenze motivazionali sono sempre più difficili in Cassazione, specie dopo le modifiche normative (art. 360 c.p.c., n. 5): occorre individuare errori di diritto chiari e non meri appunti motivazionali.
- Se si ritiene che l'amministrazione abbia esercitato l'autotutela in modo arbitrario o lesivo di diritti, vanno valutate altre vie di tutela (ad esempio l'impugnazione dell'atto impositivo, ricorsi amministrativi o altri rimedi giurisdizionali), corredando la doglianza con fatti e prove concreti.
- In presenza di decisioni precedenti favorevoli all'Amministrazione rimaste inalterate per mancata impugnazione, il contribuente deve concentrare gli sforzi sulla tempestivita' e correttezza dell'impugnazione degli atti originari e valutare eventuali strumenti per far emergere vizi di giurisdizione o di legittimita' del giudicato.
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