Cassazione Civile, Ordinanza n. 08508/2025 del 01/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasceva da un procedimento per equa riparazione per irragionevole durata di un precedente giudizio. Dopo un primo intervento della Cassazione, che aveva cassato con rinvio il decreto della Corte d'appello di Roma, il giudice del rinvio rideterminava l'indennizzo e liquidava le spese per le varie fasi del procedimento. La parte privata ricorreva nuovamente in cassazione, deducendo tre motivi tra loro connessi: mancanza di motivazione, motivazione apparente/perplessa/incomprensibile e violazione di varie norme sulla liquidazione delle spese e dei compensi professionali. In sostanza, sosteneva che la liquidazione delle competenze per la fase di opposizione e per il giudizio di rinvio fosse inferiore ai minimi tabellari, non remunerativa dell'attività difensiva, che dovesse applicarsi il d.m. n. 147/2022 e che fosse stata ingiustamente esclusa la voce relativa alla trattazione; inoltre contestava il mancato riconoscimento della maggiorazione del 30% per la redazione degli atti con tecniche informatiche.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto fondato il rilievo secondo cui il giudice non può liquidare compensi inferiori ai minimi tabellari e ha applicato, ratione temporis, il d.m. n. 147/2022. Ha inoltre affermato che, nella fase di opposizione ex L. n. 89/2001, art. 5-ter, il compenso va liquidato considerando l'intera fase di trattazione, comprensiva anche dell'istruttoria, e che nel giudizio di rinvio non vi era ragione di escludere il compenso per tale fase, poiché il giudice era chiamato a riesaminare il quantum della pretesa e non questioni meramente accessorie. Ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato il decreto impugnato e ha deciso nel merito, rideterminando i compensi per la fase di opposizione e per quella di rinvio in € 1.894,75 ciascuna, oltre spese generali e accessori, e ha condannato il Ministero anche alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro della motivazione della sentenza/decreto, in relazione alla denuncia di motivazione mancante o apparente
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato quale norma sulla motivazione dei provvedimenti
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al dovere di motivazione
art. 10 c.p.c.
richiamato per il criterio di determinazione del valore della causa
art. 14 c.p.c.
richiamato per il valore della causa
art. 91 c.p.c.
richiamato quale regola della soccombenza nelle spese
art. 2233, co. 2, c.c.
richiamato per il criterio di determinazione del compenso professionale
art. 24, co. 1, L. n. 794/1942
richiamato nel quadro della liquidazione dei compensi forensi
art. 13, co. 6, L. n. 247/2012
richiamato quale base normativa dei parametri forensi
art. 2, co. 1, d.m. n. 55/2014
richiamato tra le norme sui parametri forensi applicabili
art. 4, co. 1, d.m. n. 55/2014
richiamato per la liquidazione dei compensi nella fase di trattazione
art. 5, co. 1 e 3, d.m. n. 55/2014
richiamato tra le disposizioni sui parametri di liquidazione
art. 6 d.m. n. 147/2022
ritenuto applicabile ratione temporis ai criteri di liquidazione
art. 7, co. 1, d.m. n. 147/2022
ritenuto applicabile ratione temporis ai criteri di liquidazione
nuova tabella 12 d.m. n. 55/2014
utilizzata come riferimento tabellare per il valore della fase di opposizione e di rinvio
art. 4, co. 1-bis, d.m. n. 55/2014
richiamato per la maggiorazione del 30% per la redazione degli atti con tecniche informatiche
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5-ter
l'opposizione ex art. 5-ter non è qualificata come autonomo giudizio di impugnazione, ma come fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento
art. 384, co. 2, c.p.c.
consente la decisione nel merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto
Massime di principio
- Nel liquidare le spese a carico della parte soccombente, il giudice non può scendere sotto i minimi tabellari previsti dai parametri forensi applicabili ratione temporis.
- Nella liquidazione del compenso per la fase di trattazione va considerata anche l'eventuale attività istruttoria, senza che rilevi la sua concreta svolta, perché il parametro è unitario.
- Nel procedimento di equa riparazione, l'opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 non dà luogo a un autonomo giudizio di impugnazione, ma a una fase interna di un unico procedimento; pertanto, se l'opposizione è accolta, le spese vanno liquidate tenendo conto dell'intera vicenda processuale.
- Ai fini della liquidazione del compenso nel giudizio di rinvio, quando il giudice è chiamato a riesaminare il quantum della pretesa, la fase di rinvio non può essere considerata meramente accessoria e può giustificare un autonomo compenso.
- Il valore della causa, nel procedimento considerato, va determinato sull'intero ammontare dell'equo indennizzo e non soltanto sul quantum ulteriormente riconosciuto in sede di rinvio.
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