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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19325/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo di 9.400 euro disposto dal G.I.P. nell'ambito di un procedimento per associazione a delinquere, emissione di fatture per operazioni inesistenti e truffa ai danni dell'Erario (creazione di crediti d'imposta fittizi relativi a bonus edilizi) nonché reati tributari e fallimentari. Il ricorrente deduceva carenza assoluta di motivazione e mancata autonoma valutazione del G.I.P., lamentando che il provvedimento si limitava a riprodurre pedissequamente le argomentazioni del P.M.; inoltre sosteneva che la sua posizione fosse meramente contabile (tenuta scritture, trasmissione dichiarazioni) e non partecipativa e che il Tribunale del Riesame avesse omesso una motivazione specifica sul periculum in mora in violazione della giurisprudenza delle Sezioni Unite (c.d. sentenza Ellade).

La decisione

La Corte ha rigettato le censure riguardanti la mancata autonoma valutazione del G.I.P., ritenendo che il giudice avesse svolto una sufficiente valutazione critica e avesse esplicitato i criteri del proprio convincimento; ha invece accolto le censure relative alla motivazione sul periculum in mora, ritenendo insufficiente la giustificazione offerta (il Tribunale del Riesame aveva fatto riferimento soprattutto alla natura "obbligatoria" della confisca senza spiegare perché fosse necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo). L'ordinanza impugnata è stata annullata limitatamente alla parte motivazionale sul periculum in mora e rinviata al Tribunale di Foggia, Sezione Riesame, per nuovo esame; per il resto il ricorso è stato respinto.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 8

    Norma richiamata come base normativa per i reati tributari contestati (riguardanti l'illecita gestione di crediti d'imposta/basis delle accuse fiscali).

  • codice penale, art. 640 commi 1 e 2

    Rilevante per la contestazione di truffa: la norma è stata richiamata per configurare il profitto del reato e la possibilità di confisca del relativo valore.

  • codice penale, art. 416

    Richiamato in relazione all'associazione a delinquere di cui è accusato il ricorrente.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 12-bis

    Norma che disciplina la confisca obbligatoria del profitto dei reati tributari; il Tribunale del Riesame aveva invocato la natura "obbligatoria" della confisca come giustificazione della misura cautelare reale, ma la Corte ha escluso che ciò esoneri dalla necessità di motivare il periculum in mora.

  • codice penale, art. 640-quater

    Richiamato in connessione con la disciplina della confisca per reati economico-tributari; menzionato nel ragionamento sul carattere obbligatorio della confisca.

  • codice di procedura penale, art. 321 comma 2

    Norma che disciplina il sequestro preventivo finalizzato alla confisca: la Corte richiama l'obbligo di contenere una concisa motivazione anche sul periculum in mora che giustifichi l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio.

  • codice di procedura penale, art. 292 comma 1 lett. c)

    Prevede l'obbligo di "autonoma valutazione" delle esigenze cautelari da parte del giudice; la Corte spiega che tale obbligo impone l'esplicitazione dei criteri adottati ma non richiede necessariamente una riscrittura originale degli elementi, purché il giudice svolga un esame critico e dia conto delle ragioni del proprio convincimento.

  • codice di procedura penale, artt. 125 comma 3, 324 comma 7, 329 comma 9 (censurati dal ricorrente)

    Richiamati dalla difesa come norme il cui presunto mancato rispetto avrebbe aggravato il vizio motivazionale; la Corte però ha ritenuto in parte infondate le doglianze con riferimento a tali presupposti formali, salvo quanto concerne il periculum in mora.

  • Sezioni Unite, sentenza n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)

    Principio giurisprudenziale fondamentale richiamato dalla Corte: il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve motivare espressamente il periculum in mora, indipendentemente dalla qualificazione della confisca come obbligatoria o facoltativa; la necessità di anticipare l'effetto ablativo richiede un requisito motivazionale specifico.

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede sempre una motivazione specifica sul periculum in mora: non basta richiamare la natura obbligatoria della confisca, occorre spiegare perché il bene rischi di essere disperso, alienato, deteriorato o comunque reso inidoneo alla futura esecuzione della confisca durante il processo.
  • L'obbligo di "autonoma valutazione" del giudice cautelare non implica che debba riscrivere integralmente gli atti investigativi: è sufficiente che il giudice espliciti i criteri adottati e manifesti il proprio esame critico degli elementi, anche se riporta pedissequamente parti della richiesta del P.M.
  • La qualificazione normativa della confisca come "obbligatoria" non esonera il giudice dall'onere di motivare il periculum in mora; la ratio cautelare impone una valutazione prognostica indipendente dalla mera etichetta normativa.
  • La presenza di un autonomo sequestro su crediti o altri beni non elimina l'obbligo di illustrare le ragioni per cui l'ulteriore sequestro (o il vincolo anticipatorio) sia necessario rispetto alla definizione del giudizio.
  • In caso di motivazione insufficiente sul periculum in mora la Corte può disporre l'annullamento limitato della parte motivazionale e rinviare per nuovo esame, senza per questo rimettere in discussione l'intero impianto accusatorio se le altre censure risultano infondate.

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