Cassazione Penale, Sentenza n. 17738/2022 del 04/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per furto ritenendo vizi motivazionali in relazione alla validità della querela della persona offesa, sostenendo che la stessa non conosceva l'italiano e non era stata assistita da interprete al momento della querela
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per assenza di specificità, ritenendo che il ricorso non abbia contrastato la motivazione della Corte d'appello che aveva valorizzato: a) l'apoditticità dell'affermazione difensiva sul presunto mancato possesso della lingua italiana da parte della persona offesa, alla luce del fatto che la donna aveva trascorso tempo nell'autovettura degli operanti durante le ricerche; b) l'esistenza di una traduzione in russo apposta in calce all'atto di querela e la successiva sottoscrizione da parte della persona offesa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
La pronuncia di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e il pagamento, in favore della Cassa delle Ammende, di una somma ritenuta equa dal giudice di legittimità
Massime di principio
- In cassazione il ricorso deve essere specifico: occorre confrontarsi direttamente e dettagliare le censure rispetto alla motivazione impugnata; affermazioni generiche o apodittiche comportano l'inammissibilità
- Quando si deduce l'illegittimità della querela per carenza di lingua o di interprete, è necessario fornire prove concrete dell'irregolarità (es. assenza di traduzione, mancata sottoscrizione dopo traduzione, testimonianze); la mera affermazione difensiva non è sufficiente
- La presenza di elementi fattuali indicativi della comprensione (permanenza con gli operanti, traduzioni apposte e firma dopo traduzione) può legittimare la ritenuta validità della querela
- La declaratoria di inammissibilità in Cassazione può comportare condanne alle spese e al pagamento di somme a favore della Cassa delle Ammende; chi impugna deve valutare la solida specificità delle censure prima di proporre ricorso
- Per contestare profili procedurali legati all'assistenza linguistica occorre tempestività e prova documentale nel corso dei gradi di merito; questioni sollevate per la prima volta in Cassazione rischiano di essere ritenute non specifiche
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