Cassazione Penale, Sentenza n. 2633/2023 del 23/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza del Tribunale che, pur avendo dichiarato estinto il reato (art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada) per esito positivo della messa alla prova, ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente. Romeo sostiene che, in caso di estinzione per messa alla prova (art. 168-ter cod. pen.), l'accertamento e l'irrogazione di eventuali sanzioni amministrative accessorie (art. 224 cod. strada) competono al Prefetto e non al giudice penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondata la doglianza e ha annullato senza rinvio, limitatamente alla statuizione che applicava la sospensione della patente, la parte della sentenza impugnata relativa alla sanzione amministrativa accessoria. La declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova è rimasta impregiudicata. È stato disposto che copia della sentenza sia trasmessa al Prefetto di Palermo ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod. strada, perché l'autorità amministrativa valuti l'eventuale applicazione della sanzione.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), codice della strada
Norma che disciplina il reato contestato (guida in stato di ebbrezza) oggetto dell'estinzione per messa alla prova; usata per individuare il fatto di reato di riferimento
art. 168-ter, codice penale
Norma che disciplina la messa alla prova e l'istituto dell'estinzione del reato in caso di esito positivo; la Corte valuta che tale estinzione impedisce al giudice penale di irrogare sanzioni amministrative accessorie
art. 224, comma 3, codice della strada
Stabilisce che, nel caso di estinzione del reato, la competenza ad accertare e irrogare le sanzioni amministrative accessorie (es. sospensione della patente) spetta al Prefetto e non al giudice penale; principio applicato dalla Corte per annullare la statuizione impugnata
artt. 186, comma 9-bis e 187, comma 8-bis, codice della strada
Richiamate per distinguere le fattispecie in cui la legge consente al giudice di applicare misure sostitutive (lavori di pubblica utilità) in deroga al regime ordinario; la Corte evidenzia la differenza tra tali ipotesi e la messa alla prova, per le quali resta ferma la competenza del Prefetto
Massime di principio
- Quando il reato è dichiarato estinto per esito positivo della messa alla prova (art. 168-ter c.p.), il giudice penale non può applicare sanzioni amministrative accessorie (es. sospensione o confisca della patente); tali provvedimenti spettano al Prefetto ai sensi dell'art. 224 cod. strada.
- Se il giudice penale, nonostante l'estinzione, applica una sanzione amministrativa accessoria, la decisione è annullabile in cassazione nella parte relativa a quella sanzione e gli atti devono essere trasmessi al Prefetto per l'ulteriore corso.
- Occorre distinguere i casi in cui la legge attribuisce espressamente al giudice la possibilità di applicare misure sostitutive (es. artt. 186/187 con commi 9-bis/8-bis) dalle ipotesi di messa alla prova: la deroga che autorizza il giudice ad agire sulle sanzioni amministrative è limitata e non si estende all'istituto della messa alla prova.
- Dal punto di vista difensivo, se si ottiene l'estinzione per messa alla prova è importante verificare che il provvedimento giudiziale non contenga irrogazioni di sanzioni amministrative accessorie; in caso contrario va valutata impugnazione o ricorso per cassazione limitatamente a quella parte.
- Dopo la trasmissione al Prefetto, l'autorità amministrativa conduce l'istruttoria e decide autonomamente sull'applicazione della sanzione accessoria, garantendo comunque i diritti di partecipazione e difesa dell'interessato secondo il procedimento amministrativo competente.
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