Cassazione Penale, Sentenza n. 44601/2022 del 23/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per Cassazione articolato in tre motivi: 1) vizio di motivazione e errata valutazione della prova in relazione alle condanne per i due tentati omicidi (identità dell'autore, movente passionale, valutazione delle intercettazioni e degli indizi, riconducibilità delle armi), nonché sui reati in materia di armi; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla determinazione della pena base per il tentato omicidio, all'applicazione della recidiva e al mancato riconoscimento della continuazione tra i due tentati omicidi; 3) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla declaratoria di abitualità del reo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la gran parte delle censure, ritenendo legittime le valutazioni di merito circa la responsabilità di Lacorte per i due tentati omicidi e per i reati in materia di armi, nonché la ricostruzione del movente e l'apprezzamento probatorio delle intercettazioni. Tuttavia ha accolto in parte il secondo motivo: ha ritenuto insufficiente la motivazione della Corte territoriale circa l'applicazione della recidiva (art. 99 c.p.), annullando la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della recidiva e rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce per nuovo giudizio sul profilo della recidiva. Tutto il resto della sentenza impugnata è stato confermato.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), codice di procedura penale
Limita il sindacato di legittimità sulla motivazione; la Cassazione può intervenire solo per vizi di motivazione di macroscopica evidenza (mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà) e non per riesame del fatto, salvo travisamento della prova
art. 56 codice penale
Norma sulla punibilità dell'evento tentato (riduzione della pena) richiamata in relazione alla determinazione della pena base per il tentato omicidio; la Corte richiede motivazione adeguata sul calcolo della riduzione
art. 99 codice penale
Disciplina la recidiva; la Corte evidenzia l'obbligo del giudice del merito di motivare specificamente se la recidiva sia concretamente significativa e idonea a influire sul trattamento sanzionatorio, non limitandosi a richiamo formale
art. 133 codice penale
Criteri per la determinazione della pena (circostanze da valutare: natura del fatto, personalità dell'agente, ecc.); richiamato come parametro che il giudice deve utilizzare per valutare l'incidenza della recidiva
art. 81, comma 4, codice penale
Richiamato in relazione agli effetti della continuazione fra reati unificati; la Corte osserva che lo status di recidivo può avere effetti anche oltre il mero aumento della pena e influire sull'applicazione di regole relative alla continuazione
Massime di principio
- La valutazione del contenuto e del significato delle intercettazioni e la ricostruzione della prova sono questioni di fatto riservate ai giudici di merito; la Cassazione interviene solo per travisamento della prova o vizi di motivazione macroscopici
- L'applicazione della continuazione presuppone l'anticipata e unitaria ideazione di più reati: distanza temporale significativa e motivazioni diverse possono escluderla
- Per l'applicazione della recidiva il giudice deve motivare concretamente la sua incidenza sul trattamento sanzionatorio (valutando natura e tempo dei precedenti, omogeneità delle condotte, margine di offensività, occasionalità della ricaduta); una motivazione generica è insufficiente e causa annullamento parziale
- La motivazione per relationem è ammessa se il rinvio è puntuale e la sentenza richiamata è parte integrante del ragionamento motivazionale; l'uso della trascrizione integrale delle intercettazioni è legittimo se adeguatamente valutato in sede di merito
- La declaratoria di abitualità o di pericolosità sociale richiede prova attuale e concreta di comportamenti ripetuti significativi; contestazioni rilevanti su tale punto possono essere assorbite o riesaminate insieme alle questioni sulla recidiva
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