Sentenza del 15/03/2022 n. 8362 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di cinque cartelle di pagamento relative all'ICI per più annualità. Il ricorrente deduceva: inesistenza/irregolarità delle notifiche (anche in relazione alla necessità di notificazione all'estero sulla base della Convenzione di Strasburgo del 25/1/1998), difetto di legittimazione dell'agente della riscossione a notificare le cartelle, decadenza per inosservanza del termine di iscrizione a ruolo da parte dell'agente, prescrizione della pretesa impositiva e censura sulla condanna alle spese senza adeguata motivazione e quantificazione dei parametri professionali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i motivi basati sull'irregolarità delle notifiche e sulla decadenza/prescrizione per carenza di autosufficienza del ricorso o perché le questioni erano nuove e non dedotte nei gradi di merito. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo sulle spese, richiamando la disciplina del D.Lgs. 546/1992 (art.15) applicabile al tempo, e ha confermato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell'eventuale ulteriore contributo unificato. Sono state liquidate le spese in favore del Comune e dell'agente della riscossione nelle misure indicate in dispositivo.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26
Consente la notifica della cartella esattoriale mediante invio diretto da parte del concessionario con lettera raccomandata A/R; modalità ritenuta valida e di competenza del concessionario e dell'ufficiale postale.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), artt. 1, 6, 10
Richiamata dal ricorrente per profili di tutela del contribuente e correttezza procedimentale, ma la Corte non ha ritenuto i rilievi adeguatamente documentati o dedotti nei precedenti gradi.
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c.
Base normativa per i motivi di cassazione invocati (violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo); la Corte ha escluso la fondatezza o l'ammissibilità per carenza di autosufficienza o novità delle questioni.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15
Disciplina specifica delle spese nel processo tributario (nella versione anteriore alle modifiche del 2015); applicata per collegare la condanna alle spese alla soccombenza.
Codice di procedura civile, art. 91
Riferimento evocato dal ricorrente in materia di onere della motivazione delle spese, ma la Corte ha indicato che la disciplina applicabile è quella del D.Lgs. 546/1992.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Previsione relativa all'ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente in caso di rigetto, dichiarata sussistente dalla Corte.
Massime di principio
- Ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: se si censura la relata di notifica occorre riportarla integralmente nel ricorso; l'omissione rende il motivo inammissibile.
- Non è possibile proporre in Cassazione questioni nuove non dedotte nel giudizio di merito; i motivi devono rientrare nel 'tema del decidere' già affrontato dal giudice d'appello.
- Le doglianze che si risolvono in una richiesta di nuovo giudizio sui fatti accertati dal giudice di merito sono inammissibili: la Cassazione non è un giudice di rinvio dei fatti.
- La notifica delle cartelle esattoriali mediante invio diretto del concessionario con raccomandata A/R è conforme al D.P.R. 602/1973, art. 26, e può essere considerata regolare salvo prova contraria dettagliata e documentata.
- Le eccezioni di decadenza e prescrizione richiedono prova specifica: se l'ente impositore dimostra la correttezza del procedimento notificatorio e la tempestiva formazione del ruolo, le eccezioni vengono confutate.
- In materia tributaria, fino alle modifiche normative applicabili, la condanna alle spese segue la soccombenza (D.Lgs. 546/1992, art. 15): il giudice può liquidare spese e compensi anche senza una motivazione autonoma diversa dal principio di soccombenza, salvo i casi di compensazione previsti dalla legge.
- Se si contesta la legittimazione dell'agente della riscossione o l'applicabilità di convenzioni internazionali per notifiche all'estero, occorre sollevare e documentare tali questioni sin dal primo grado e riprodurre integralmente gli atti rilevanti nel gravame di legittimità.
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