Cassazione Civile, Ordinanza n. 15888/2022 del 17/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato il rigetto dell’opposizione avverso atti di irrogazione di sanzioni per omesso versamento del contributo unificato dovuto per atti di appello proposti dinanzi al giudice tributario. Con quattro motivi ha dedotto: (1) la nullità della sentenza per omessa considerazione della mancata notifica degli atti di irrogazione delle sanzioni; (2) violazione dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002, sostenendo l’illegittima applicazione del contributo unificato in relazione a una controversia non definitiva; (3) l’illegittimità costituzionale della disciplina del contributo unificato e la lesione del diritto di difesa dei non abbienti; (4) la violazione dell’art. 17 d.lgs. n. 472/1997, come modificato, per avere l’ufficio irrogato le sanzioni con atto separato e non contestuale alla richiesta di pagamento del contributo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva per la prima volta in sede di legittimità una questione nuova, non trattata nei precedenti gradi di merito; inoltre, il vizio denunciato attiene al merito dell’atto e non a una nullità processuale deducibile ex art. 360, n. 4, c.p.c. Gli altri motivi sono stati ritenuti infondati: il contributo unificato è qualificato come obbligazione ex lege non subordinata alla definitività della soccombenza; la disciplina non è stata reputata incostituzionale, anche perché non era provato che il ricorrente avesse chiesto e ottenuto il patrocinio a spese dello Stato; la sanzione per omesso pagamento del contributo può essere irrogata dopo l’invito al pagamento e la scadenza del termine, mediante apposita intimazione notificata al contribuente, sicché la notifica successiva degli atti sanzionatori è stata considerata corretta. Nulla è stato disposto sulle spese per difetto di attività difensiva dell’Agenzia.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
La nullità della sentenza e del procedimento è riconducibile ai soli vizi di attività e violazioni processuali; la doglianza sulla mancata considerazione di un vizio dell’atto impugnato non integra di per sé un motivo ex n. 4, ma semmai una censura di violazione di legge sostanziale o processuale a seconda del vizio dedotto.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Il contributo unificato è un’obbligazione ex lege di importo predeterminato che grava sulla parte soccombente in relazione alla regolazione delle spese; non dipende dalla definitività della soccombenza.
art. 248 d.P.R. n. 115/2002
L’ufficio, entro trenta giorni dal deposito dell’atto, notifica l’invito al pagamento dell’importo dovuto e, in caso di inadempienza, procede all’irrogazione della sanzione e all’iscrizione a ruolo del contributo.
art. 16 d.P.R. n. 115/2002
In caso di mancato pagamento del contributo unificato, è prevista l’irrogazione della sanzione e la sua misura è correlata al ritardo nel pagamento.
art. 17 d.lgs. n. 472/1997
L’irrogazione della sanzione avviene mediante apposita intimazione di pagamento notificata al contribuente, dopo la fase dell’invito al pagamento e la persistente inadempienza.
art. 7 d.lgs. n. 472/1997
La sanzione è commisurata in base ai criteri legali richiamati dalla disciplina speciale, in relazione al ritardo nell’adempimento.
art. 71 d.P.R. n. 131/1986
Richiamato in combinazione con la disciplina speciale per descrivere il meccanismo di recupero e irrogazione della sanzione dopo l’inutile decorso del termine assegnato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro di riferimento per la determinazione dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni nuove, non dedotte nei precedenti gradi di merito e non rilevabili d’ufficio.
- La nullità denunciabile ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c. presuppone un vizio di attività o una violazione processuale; se la doglianza riguarda l’omesso rilievo di un vizio dell’atto sostanziale, la censura non può essere incanalata in quel vizio processuale.
- Il contributo unificato costituisce un’obbligazione legale predeterminata collegata alla soccombenza e alla regolazione delle spese, non subordinata alla definitività dell’esito della lite.
- La disciplina del contributo unificato e delle relative sanzioni consente l’invito al pagamento e, in caso di inadempimento, l’irrogazione della sanzione mediante apposita intimazione notificata al contribuente.
- La contestazione di illegittimità costituzionale della disciplina del contributo unificato non può fondarsi, nel caso concreto, sulla sola allegazione astratta della lesione del diritto di difesa se non è dimostrata l’attivazione o il diniego del patrocinio a spese dello Stato.
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