Ordinanza n. 1053/2026 - Napoli, Sezione 7
per la declaratoria del diritto dell’istante all’accesso ai documenti ex art. 22 e segg. l. 241/1990 e, comunque, per l’annullamento: 1) del silenzio serbato dalla Provincia di Caserta con riferimento alla istanza di accesso ai documenti officiata con pec del 09.01.2025 - rimasta senza risposta per 30 giorni - dal ricorrente, quale proprietario attuale del Caseificio indicato nell’epigrafe dell’intestazione; 2) di ogni atto, presupposto, connesso e consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dalla Provincia di Caserta sull’istanza di accesso ai documenti presentata via PEC il 09.01.2025
Esito
La controversia
La società ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto di accesso ai documenti ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990 e l’annullamento del silenzio serbato dalla Provincia di Caserta per oltre trenta giorni sull’istanza presentata il 09.01.2025, nonché degli atti connessi e consequenziali. Nel corso del giudizio la ricorrente ha riferito che la Provincia non disconosce l’obbligo di ostensione, ma ha rappresentato che i documenti non potevano essere rilasciati immediatamente, dovendo essere previamente effettuata una selezione o sceverazione degli stessi.
La decisione
Il TAR ha rilevato che la Provincia di Caserta non ha adempiuto agli incombenti istruttori già disposti con la precedente ordinanza n. 7013 del 28/10/2025. Ritenendo necessario acquisire ulteriori chiarimenti, anche in vista di una possibile declaratoria di cessata materia del contendere, il Collegio ha reiterato l’ordine istruttorio nei confronti della Provincia, imponendo l’esibizione, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza, di una dettagliata relazione sulla vicenda, con particolare riferimento allo stato di esecuzione dell’istanza di accesso e alle deduzioni della ricorrente. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 26/03/2026. Non è stata ancora adottata una decisione definitiva sulla domanda di accesso, né è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
artt. 22 e seguenti l. 241/1990
Sono richiamati quale fondamento della domanda di accertamento del diritto di accesso ai documenti amministrativi; l’ordinanza non definisce ancora nel merito la spettanza del diritto.
Massime di principio
- Quando, nel giudizio instaurato contro il silenzio sull’istanza di accesso, l’amministrazione non adempie agli incombenti istruttori già disposti, il giudice può reiterare l’ordine di deposito di una relazione dettagliata sullo stato di esecuzione dell’istanza e sui fatti controversi.
- La possibile ostensione dei documenti nel corso del giudizio può rendere necessaria un’istruttoria ulteriore in vista di una eventuale declaratoria di cessata materia del contendere, senza che tale possibilità comporti già la definizione della domanda di accesso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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