Cassazione Civile, Ordinanza n. 23609/2021 del 31/08/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dalla pretesa dell'INPS di assoggettare alla Gestione separata una professionista forense iscritta all'albo ma non alla Cassa forense, ritenendo dovuta la contribuzione in relazione all'attività libero-professionale svolta. Nei gradi di merito la domanda dell'ente era stata respinta perché la Corte d'appello aveva escluso l'obbligo contributivo sul presupposto che, nell'anno oggetto di causa, il reddito percepito fosse inferiore a euro 5.000 e ciò costituisse indice della natura occasionale, quindi non abituale, dell'attività; inoltre l'INPS non avrebbe fornito elementi concreti per provare l'abitualità. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'INPS ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 26-31, L. 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. 98/2011, dell'art. 21, comma 8, L. 247/2012 e dell'art. 44, comma 2, d.l. 269/2003, sostenendo che il limite di euro 5.000 riguarda il lavoro autonomo occasionale e non l'attività professionale abituale, e che, pacifico l'esercizio della professione di avvocato, la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere il diritto dell'Istituto alla contribuzione. La controricorrente ha resistito. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo infondato e, in parte, inammissibile: ha ribadito che l'iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo dipende dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, dell'attività professionale e che il superamento della soglia di euro 5.000 è rilevante solo per il lavoro autonomo occasionale; ha osservato che l'accertamento dell'abitualità è questione di fatto rimessa al giudice di merito e che il principio di non contestazione non si estende a valutazioni giuridiche come quella sull'abitualità. Ha inoltre rilevato che l'INPS aveva censurato la decisione come violazione di legge, mentre avrebbe dovuto confrontarsi con il giudizio di fatto della Corte territoriale nei limiti del vizio motivazionale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'INPS alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha confermato la sentenza d'appello che aveva escluso l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata e il correlato obbligo contributivo per la professionista, perché il giudice di merito aveva accertato in fatto la non abitualità dell'attività sulla base del reddito inferiore a euro 5.000 e dell'assenza di prova contraria offerta dall'INPS. La Corte ha chiarito che la soglia reddituale non è decisiva quando l'attività sia abituale e che l'accertamento dell'abitualità non può essere superato invocando impropriamente la non contestazione. Il ricorso è stato rigettato, con condanna dell'INPS alle spese di legittimità e declaratoria dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. 335/1995
L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo è collegato all'esercizio abituale della professione, se il reddito non è assoggettato a contribuzione presso la cassa di riferimento.
art. 18, commi 1 e 2, d.l. 98/2011
Richiamato come norma di interpretazione autentica dell'ambito applicativo dell'obbligo contributivo alla Gestione separata.
art. 21, comma 8, L. 247/2012
Richiamato dall'INPS a sostegno dell'obbligo di contribuzione del professionista forense non iscritto alla cassa.
art. 44, comma 2, d.l. 269/2003
Ritenuto applicabile solo all'ipotesi di lavoro autonomo occasionale; il limite reddituale di euro 5.000 non è decisivo quando l'attività professionale sia abituale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il motivo è stato formulato come denuncia di violazione di legge, ma la questione centrale riguardava un accertamento di fatto sull'abitualità dell'attività.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La Corte osserva che, contro l'accertamento di merito sull'abitualità, l'INPS avrebbe dovuto veicolare un vizio motivazionale nei limiti consentiti dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Per il professionista iscritto ad albo, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata sussiste quando l'attività libero-professionale sia esercitata con carattere di abitualità, anche se non in via esclusiva, e il relativo reddito non sia già assoggettato alla cassa di categoria.
- La soglia di euro 5.000 assume rilievo come indice e presupposto per il lavoro autonomo occasionale, ma non costituisce un criterio decisivo né impeditivo quando l'attività sia abituale.
- L'accertamento del carattere abituale o occasionale dell'attività professionale è un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito e non può essere sovvertito in cassazione mediante una mera censura di violazione di legge.
- Il principio di non contestazione opera sui fatti storici allegati dalla parte, non sulle valutazioni giuridiche o sui giudizi di qualificazione, come la sussistenza dell'abitualità professionale.
- Chi contesta in cassazione un accertamento di merito sull'abitualità deve censurare specificamente il ragionamento decisorio nei limiti del vizio motivazionale, non limitarsi a invocare la mancata contestazione o il solo dato dell'iscrizione all'albo.
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