Cassazione Penale, Sentenza n. 06010/2026 del 13/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Roma che lo aveva condannato per detenzione di cocaina (grammi 1,243, fatto del 04/07/2018), deducendo un unico motivo: violazione dell'art. 344-bis c.p.p., come novellato dalla L. 134/2021. La censura è fondata sul presunto superamento del termine di due anni per la decisione del giudizio di impugnazione (tra la sentenza del Tribunale del 05/02/2020 e la sentenza di appello del 26/03/2025), con conseguente declaratoria di improcedibilità del giudizio d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che l'art. 344-bis c.p.p., così come modificato dalla L. n. 134/2021 (art. 2, comma 3), si applica solo ai procedimenti relativi a reati commessi a partire dal 10 gennaio 2020; poiché i fatti contestati risalgono al 04/07/2018, la disciplina sull'improcedibilità per superamento dei termini dell'impugnazione non è applicabile al caso concreto. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al pagamento di una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non essendosi ravvisata l'assenza di colpa nella causa dell'inammissibilità. Decisione pronunciata in Roma all'udienza del 09/01/2026.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
citato come titolo del reato per cui è stato condannato il ricorrente
La norma incriminatrice è stata applicata in primo e secondo grado per la detenzione di stupefacente (cocaina) e costituisce la base del capo d'imputazione; non è oggetto di questione interpretativa nella sentenza di cassazione qui descritta.
art. 344-bis c.p.p.
richiamato nella versione novellata dalla L. n. 134/2021 (art. 2, comma 3)
La Corte interpreta la norma nella prospettiva temporale stabilita dalla L. 134/2021: l'art. 344-bis si applica soltanto ai procedimenti relativi a reati commessi a partire dal 10/01/2020; pertanto non può essere invocata per fatti commessi anteriormente (qui 04/07/2018).
L. n. 134/2021, art. 2, comma 3
richiamata per delimitare l'ambito di applicazione temporale dell'art. 344-bis c.p.p.
Stabilisce il criterio temporale limitativo: le nuove regole sull'improcedibilità non retroagiscono e si applicano solo ai reati commessi dal 10/01/2020 in poi.
art. 616 c.p.p.
richiamato per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità
La norma consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile, salvo che non si rilevi l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso la Corte ha escluso tale assenza di colpa.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
citata dalla decisione come principio interpretativo sull'assenza di colpa
Richiamata per affermare il principio secondo cui, quando non è riscontrabile assenza di colpa nella determinazione della causa dell'inammissibilità, è legittima la condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- La disciplina dell'improcedibilità prevista dall'art. 344-bis c.p.p., nella formulazione introdotta dalla L. n. 134/2021, ha efficacia temporale: si applica solo ai reati commessi dal 10/01/2020 in poi. Per reati anteriori a tale data, il superamento del termine biennale dell'appello non determina automaticamente l'improcedibilità.
- In un ricorso per cassazione che deduca l'applicabilità di norme di improcedibilità, occorre verificare attentamente la data del fatto rispetto alla data di entrata in vigore e alla portata temporale della norma novatrice; l'errore su questo punto rende il motivo manifestamente infondato.
- L'ammissione o l'inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.); per evitarle è utile dimostrare l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Se il ricorrente fonda il motivo esclusivamente su una norma intervenuta dopo il fatto, è probabile che il giudice ne verifichi la non retroattività; pertanto, in situazioni analoghe è opportuno formulare motivi alternativi o invocare principi di retroattività se esistono ragioni costituzionali o di diritto intertemporale per farlo.
- Verificare sempre la correttezza formale (es. qualificazione temporale del reato, date esatte delle pronunce) e la scelta del motivo processuale più adeguato: questioni di diritto processuale temporale sono decisive e spesso determinano l'esito del ricorso.
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