Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1496/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza in forma semplificata del T.a.r. per il Lazio, Sezione Quarta, n. -OMISSIS- resa tra le parti, concernente un giudizio di inidoneità nell’ambito del concorso pubblico per titoli ed esami, per l’ammissione di n. 1.198 allievi marescialli al 97° corso presso la scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza per l’anno accademico 2025/2026.

Giustizia amministrativa202602507

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza semplificata del TAR Lazio, Sez. IV, che aveva accolto il ricorso contro il giudizio di inidoneità fisica al concorso per allievi marescialli della Guardia di Finanza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le amministrazioni hanno appellato la sentenza con cui il TAR aveva accolto il ricorso del candidato avverso il giudizio di inidoneità relativo alla percezione cromatica. Secondo le appellanti, il candidato non possedeva i requisiti fisici previsti dall’articolo 15, comma 7, lettera b), punto 1, del bando, essendo affetto da difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate. Le amministrazioni hanno contestato l’attendibilità della verificazione già disposta dal TAR, dalla quale era emersa una percezione cromatica sufficiente alle matassine colorate in condizioni di illuminazione adeguate, sostenendo che il candidato non fosse comunque idoneo al servizio in relazione alle funzioni oculari e allo stato della retina.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare non mediante sospensione immediata degli effetti della sentenza, ma ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito al 17 novembre 2026. Ritenendo che le contestazioni delle amministrazioni imponessero un approfondimento istruttorio, ha disposto una nuova verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a. La verificazione dovrà accertare, in contraddittorio tra le parti, se il candidato abbia una percezione cromatica sufficiente ai fini dell’idoneità al servizio, tenendo conto della disciplina del bando, della disciplina di riferimento e dello stato della retina, previa valutazione del fondo oculare. Il verificatore sarà il Responsabile del Centro di Selezione Esercito di Napoli, eventualmente delegabile a un operatore sanitario qualificato. Sono state disciplinate le modalità di preavviso, nomina dei consulenti tecnici di parte, trasmissione dello schema di relazione, osservazioni delle parti e deposito della relazione conclusiva. Le amministrazioni dovranno prestare la necessaria assistenza e mettere a disposizione la documentazione richiesta. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 7, lettera b), punto 1, del bando di concorso

    Difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate

    La disposizione del bando costituisce il parametro per verificare il possesso del requisito di idoneità fisica relativo alla percezione cromatica.

  • art. 66 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di disporre la verificazione; nel caso concreto è stato utilizzato per disporre un nuovo accertamento tecnico-medico in contraddittorio.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente la fissazione sollecita dell’udienza di merito quando ciò è idoneo a fronteggiare il danno prospettato nella fase cautelare.

  • d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per la nota relativa agli eventuali costi e compensi spettanti al verificatore.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati personali nelle ipotesi di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato a fondamento della protezione dei dati relativi allo stato di salute e dell’oscuramento disposto.

Massime di principio

  • Quando, in appello cautelare, le contestazioni tecniche sull’idoneità fisica del candidato risultano tali da non consentire una decisione affidabile allo stato degli atti, il giudice può disporre una nuova verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., anche in contraddittorio tra le parti.
  • La verificazione medico-legale sull’idoneità concorsuale deve essere formulata in modo coerente con il bando e con la disciplina di riferimento, individuando il quesito tecnico concreto e considerando tutti gli elementi clinicamente rilevanti indicati dal giudice.
  • La domanda cautelare può essere accolta ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza anticipare la decisione sulla fondatezza dell’appello e senza definire in via definitiva la controversia.
  • Quando l’accertamento tecnico è disposto in appello, il giudice può disciplinare previamente il contraddittorio tecnico, consentendo la nomina di consulenti di parte, la formulazione di osservazioni sullo schema di relazione e il deposito della relazione conclusiva.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.