Cassazione Penale, Sentenza n. 16465/2025 del 02/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della dichiarazione di inammissibilità emessa de plano dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino: il ricorrente censurava la violazione degli artt. 24 Cost., 666 e 667 c.p.p. e dell'art. 35-bis L. 354/75, sostenendo che il provvedimento fosse stato adottato in assenza di contraddittorio e in difetto dei presupposti normativi che consentono la procedura semplificata; il decreto non sarebbe sufficientemente chiaro circa l'oggetto della domanda; inoltre il ricorrente richiamava il principio della perpetuatio jurisdictionis, sostenendo che il trasferimento carcerario non avrebbe dovuto determinare la perdita di competenza del giudice originario.
La decisione
Il giudice ha ritenuto il ricorso fondato. Ha statuìto che il reclamo avverso decisioni del magistrato di sorveglianza rientra nel genus dell'impugnazione e, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità non può essere pronunciata con la procedura semplificata di cui all'art. 666, comma 2, c.p.p. dal Presidente, ma compete all'organo collegiale quale giudice dell'impugnazione (richiamando giurisprudenza di Sezione). Il provvedimento impugnato è stato annullato senza rinvio ai sensi dell'art. 620 lett. d) c.p.p. come atto non consentito dalla legge, e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Sorveglianza di Torino per le determinazioni di competenza.
Norme richiamate
Costituzione, art. 24
Richiamato dal ricorrente come garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio; la Corte valorizza il principio del giudice naturale e la necessità del rispetto delle norme sulla costituzione del giudice nel procedimento di impugnazione.
Codice di procedura penale, art. 666 comma 2
La Corte rileva che la procedura semplificata prevista dall'art. 666, comma 2, non è applicabile per dichiarare l'inammissibilità di reclami che abbiano natura di impugnazione; dunque il Presidente non poteva utilizzare tale procedura per pronunciare inammissibilità quando ricorreva un'impugnazione.
Codice di procedura penale, art. 667
Citado dal ricorrente; nel contesto la Corte non ha utilizzato l'art. 667 per autorizzare il provvedimento impugnato, confermando invece la necessità del giudice collegiale per le decisioni impugnatorie.
Legge 354/1975, art. 35-bis
Richiamata dal ricorrente in relazione a questioni connesse allo stato detentivo e alle istanze del detenuto; la sentenza non entra nel merito di questa norma ma la menziona tra le censure sollevate.
Codice di procedura penale, art. 591
La Corte interpreta l'art. 591 come contenente ragioni tassative che determinano la competenza del giudice dell'impugnazione (organo collegiale) per valutare l'inammissibilità nei casi di impugnazione, confermando che non può essere demandata alla procedura semplificata del Presidente.
Codice di procedura penale, art. 178 comma 1 lett. a)
Riferito dalla giurisprudenza citata per affermare la nullità assoluta dei provvedimenti che violano le norme sulla costituzione del giudice; il decreto emesso dal Presidente in luogo dell'organo collegiale è viziato per violazione delle regole sulla composizione del giudice.
Codice di procedura penale, art. 620 lett. d)
La Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio ai sensi di questa norma, ritenendo il provvedimento impugnato non consentito dalla legge e quindi eliminabile senza rimessione per nuovo esame.
Massime di principio
- Un reclamo avverso decisioni del magistrato di sorveglianza che abbia natura di impugnazione non può essere dichiarato inammissibile mediante la procedura semplificata prevista dall'art. 666 c.p.p. dal Presidente: la valutazione di inammissibilità, se rientra nei casi tassativi, compete al tribunale collegiale quale giudice dell'impugnazione.
- Qualora il Presidente del Tribunale di Sorveglianza emetta de plano una declaratoria di inammissibilità in casi riservati al giudice dell'impugnazione, il provvedimento è annullabile per violazione delle norme sulla costituzione del giudice e può essere cassato senza rinvio se l'atto è palesemente non consentito dalla legge (art. 620 lett. d)).
- Il trasferimento del detenuto non determina automaticamente la sopravvenuta carenza di interesse né la perdita di competenza del giudice determinata al momento della proposizione dell'istanza: va valutato il principio della perpetuatio jurisdictionis e la natura dell'atto impugnato.
- Chi propone reclamo o impugnazione deve chiarire con precisione l'oggetto della domanda per evitare censurabilità sul piano formale; tuttavia la carenza di chiarezza non autorizza il Presidente ad adottare provvedimenti che la legge riserva all'organo collegiale.
- In caso di provvedimento assunto in violazione delle regole sul giudice costituito, è opportuno chiedere l'annullamento e la trasmissione degli atti al tribunale collegiale; la prassi consolidata della giurisprudenza di legittimità rafforza questo rimedio.
- Nel formulare le impugnazioni in materia di sorveglianza, è utile richiamare espressamente le norme di legge e la giurisprudenza che tutelano il contraddittorio e la competenza dell'organo collegiale, per contrastare eventuali decisioni emesse con procedura semplificata.
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