Sentenza del 07/07/2016 n. 241 - Comm. Trib. Prov. Biella
Diniego rimborso IVA - Cred. Imp. - Atto di cessione sottoscritto nel corso di procedure fallimentari
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSecondo il principio riportato, le formalità relative all'atto di cessione non possono essere espletate durante la procedura fallimentare e devono essere effettuate soltanto dopo la chiusura del fallimento. Il testo non specifica espressamente l'esito processuale, ma il principio appare favorevole alla posizione dell'Amministrazione finanziaria qualora il rimborso sia stato negato proprio per l'inosservanza o l'intempestività di tali formalità.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il diniego del rimborso IVA e il credito d'imposta connesso a un atto di cessione sottoscritto durante una procedura fallimentare. La questione centrale è se le formalità necessarie per perfezionare o rendere opponibile l'atto di cessione possano essere eseguite mentre il fallimento è ancora aperto.
Massime di principio
- Gli atti di cessione stipulati nel corso di una procedura fallimentare possono essere soggetti a formalità che, secondo il principio esaminato, non possono essere completate prima della chiusura della procedura.
- La sottoscrizione dell'atto non è necessariamente sufficiente a renderlo efficace o opponibile ai fini fiscali: occorre verificare il momento in cui sono state eseguite le formalità richieste.
- In materia di rimborso IVA o crediti d'imposta, l'Amministrazione può negare il riconoscimento del credito quando la cessione non risulti perfezionata secondo le modalità e i tempi previsti dalla disciplina applicabile.
- Per valutare casi analoghi occorre distinguere tra data di sottoscrizione dell'atto, data di espletamento delle formalità e data di chiusura della procedura concorsuale.
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