Sentenza del 19/12/2016 n. 398 - Comm. Trib. Prov. Biella
Avviso di Liquidazione Imposta di Registro - Firma di un atto da parte di funzionario delegato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'eccezione di nullità è stata respinta. La firma del funzionario è stata ritenuta valida poiché risultava conferita mediante ordine di servizio del Direttore Provinciale, soggetto appartenente al ruolo dirigenziale e quindi competente a delegare la sottoscrizione. L'avviso di liquidazione è stato pertanto considerato valido sotto il profilo della sottoscrizione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'avviso di liquidazione sostenendo la nullità dell'atto perché sottoscritto da un funzionario delegato, anziché direttamente dal dirigente competente. La contestazione riguardava quindi la legittimazione del firmatario e la sufficienza della delega di firma.
Norme richiamate
Disciplina generale sulla sottoscrizione degli atti dell'amministrazione finanziaria
La sottoscrizione dell'atto può essere apposta da un funzionario delegato dal dirigente competente, purché la delega risulti validamente conferita e il delegante appartenga al ruolo dirigenziale.
Ordine di servizio del Direttore Provinciale
L'ordine di servizio costituisce il documento attraverso il quale il Direttore Provinciale, in quanto dirigente, ha attribuito al funzionario il potere di sottoscrivere l'avviso; tale delega è stata ritenuta sufficiente a escludere la nullità.
Massime di principio
- La sottoscrizione di un atto tributario da parte di un funzionario diverso dal dirigente non comporta automaticamente la nullità dell'atto.
- È generalmente sufficiente che il funzionario firmatario sia stato validamente delegato da un dirigente competente, con delega risultante da un ordine di servizio o da altro atto idoneo.
- La contestazione della firma deve verificare concretamente l'esistenza, la provenienza e l'efficacia della delega, non limitarsi alla circostanza che l'atto sia stato firmato da un funzionario non dirigente.
- Se la delega proviene da un soggetto privo della qualifica o della competenza necessaria, oppure non è dimostrata, la validità della sottoscrizione può invece essere contestata con maggiore probabilità di successo.
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