Sentenza del 08/02/2022 n. 1075 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
imposta di registro - trasferimenti immobiliari - quotazioni OMI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la determinazione del valore venale degli immobili ai fini dell'imposta di registro. L'Ufficio aveva fondato la valutazione esclusivamente sulle quotazioni OMI. Il giudice ha rilevato che le quotazioni OMI non costituiscono una fonte tipica di prova, ma al più uno strumento di ausilio e di indirizzo per la valutazione estimativa: si tratta di nozioni di fatto di comune esperienza idonee solo a fornire indicazioni di massima. Pertanto l'uso esclusivo delle stime OMI non è di per sé idoneo a costituire prova sufficiente a fondare la determinazione del valore venale e la conseguente imposizione fiscale.
La decisione
Il giudice ha ritenuto inadeguata, sotto il profilo motivazionale, la determinazione del valore basata unicamente sulle quotazioni OMI e ha favorevolmente accolto il rilievo del ricorrente. Ne consegue l'annullamento o la declaratoria di inefficacia della motivazione dell'atto impositivo nella parte relativa alla determinazione del valore venale (ovvero il rigetto della prova avanzata dall'Ufficio e il mancato sostegno alla pretesa impositiva). La decisione si conforma ai precedenti indicati (Cass. ord. n.13992/2019 e Cass. n.14117/2018).
Norme richiamate
Cass. ord. n.13992/2019
ordinanza n.13992 del 2019
Stabilisce che le quotazioni OMI non sono fonte tipica di prova ma strumento orientativo e che l'uso esclusivo delle stime OMI non è sufficiente a provare il valore venale degli immobili
Cass. n.14117/2018
sentenza n.14117 del 2018
Conferma il principio che le quotazioni OMI forniscono indicazioni di massima e non possono sostituire prove specifiche e circostanziate della consistenza del valore di mercato
Massime di principio
- Le quotazioni OMI vanno considerate strumento di ausilio e non fonte tipica di prova: esse forniscono solo indicazioni di massima e non determinano automaticamente il valore venale opponibile.
- L'Ufficio che pretende un valore distinto da quello dichiarato deve fornire elementi di prova concreti e specifici (perizie, comparazioni con compravendite analoghe, accertamenti tecnici), non limitarsi all'uso esclusivo delle banche dati OMI.
- La motivazione della determinazione del valore deve essere dettagliata e collegare i dati utilizzati alla conclusione valutativa; una motivazione generica basata solo su OMI è insufficiente e può portare all'annullamento dell'atto.
- Il contribuente può efficacemente contestare la valutazione dell'Ufficio presentando perizie, contratti comparabili, attestazioni di mercato o altri elementi fattuali che dimostrino il valore effettivo.
- In situazioni simili, gli operatori devono usare le quotazioni OMI come punto di riferimento e integrare con prove documentali e tecniche per sostenere o contestare la base imponibile.
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