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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12726/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale relativa alla società "Eurotel s.r.l." sostenendo due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte di appello aveva ritenuto erroneamente già concessa dal primo giudice la circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall., mentre il Tribunale aveva invece concesso soltanto circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con l'aggravante; da ciò sarebbe derivata omessa motivazione circa la mancata concessione dell'attenuante specifica e la mancata riduzione della pena al minimo edittale (la Corte territoriale aveva inoltre sostenuto che la pena fosse "attestata sul minimo" nonostante il Tribunale avesse fissato una pena superiore al minimo); (2) contraddittorietà della motivazione sulla bancarotta documentale sostenendo che la condanna si era basata unicamente su una mail del consulente del lavoro senza approfondire a quali scritture contabili si riferisse la comunicazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché essenzialmente rivolto a una rivalutazione di fatto (principio secondo cui la Corte di legittimità non può riesaminare le risultanze probatorie). Ha invece accolto il primo motivo, rilevando vizi motivazionali e manifesta illogicità della Corte territoriale circa la ricostruzione di ciò che era stato deciso in primo grado (errata attribuzione della concessione dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, e valutazione sbagliata della quantificazione della pena). Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'attenuante del "danno di speciale tenuità" e al trattamento sanzionatorio, rinviando per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte d'appello (Corte di appello di Perugia).

Norme richiamate

  • art. 219 legge fallimentare

    La sentenza discute la concessione dell'attenuante prevista dal comma 3 (danno di particolare tenuità) e la sua equivalenza rispetto all'aggravante prevista dal comma 2, n. 1; la Corte ha ritenuto che vi sia stata confusione tra la concessione di attenuanti generiche in regime di equivalenza e la specifica applicazione dell'art. 219, comma 3, con conseguente vizio di motivazione

  • Principio di diritto sulla limitazione del sindacato della Cassazione (giurisprudenza: Sez. U, n. 22242/2011 e altre)

    La Corte ribadisce che in sede di legittimità non è consentito invocare una rivalutazione degli elementi di fatto; la Cassazione non può rivedere le scelte di merito circa la valutazione delle prove e non può sostituirsi al giudice di merito con una diversa ricostruzione fattuale

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non può essere utilizzata per una rinnovata valutazione delle prove: i motivi che implicano una diversa lettura dei fatti sono inammissibili
  • Se la Corte territoriale indica erroneamente quale fosse la posizione del giudice di primo grado (ad es. attribuendo la concessione di una specifica attenuante quando il primo giudice aveva concesso solo attenuanti generiche in regime di equivalenza), l'errore di ricostruzione dei fatti o delle decisioni precedenti può costituire vizio motivazionale rilevante che giustifica l'annullamento e il rinvio
  • La mancata o contraddittoria motivazione sulla concessione o diniego di attenuanti rilevanti per la determinazione del trattamento sanzionatorio può determinare l'annullamento parziale della sentenza e il rinvio per una nuova valutazione del giudice di merito
  • In sede di impugnazione è fondamentale specificare chiaramente le richieste relative alle circostanze attenuanti e fornire elementi argomentativi sulla quantificazione della pena, poiché la Corte di merito deve motivare compiutamente la scelta e collegarla al quadro probatorio
  • Quando si censura la motivazione basata su singoli atti (es. una mail), il contrasto va formulato in termini di insufficienza o incertezza probatoria sul piano del merito; tale censura può essere inammissibile in cassazione se mira a una diversa valutazione fattuale anziché a vizio di diritto o di motivazione

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