Ordinanza n. 628/2026 - Napoli, Sezione 6
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: Avverso e per la declaratoria di illegittimità del silenzio/inadempimento/rifiuto formatosi sulla conclusione del procedimento amministrativo della domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 7\2\2026 : Ricorso per motivi aggiunti: Avverso e per la declaratoria di illegittimità del decreto di rigetto emesso dalla Prefettura di Caserta in data 21/01/2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio sulla domanda di conversione del permesso di soggiorno, nonché decreto prefettizio di rigetto del 21 gennaio 2026 impugnato con motivi aggiunti
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha inizialmente proposto ricorso avverso il silenzio-inadempimento o rifiuto formatosi sulla domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato. Nel corso del giudizio la Prefettura di Caserta ha adottato un provvedimento espresso di rigetto, impugnato con motivi aggiunti. Il diniego era fondato esclusivamente sulla presentazione dell'istanza dopo la scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale. Il ricorrente ha contestato tale ragione, deducendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali, consistenti nello svolgimento di regolare attività lavorativa e nell'esistenza di un'offerta di contratto di lavoro, oltre a valutare la stabilità delle fonti di sostentamento, l'integrazione e le sopravvenienze positive.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, rilevando che l'art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998 non stabilisce un termine perentorio per la presentazione della domanda di conversione e che la tempestività formale dell'istanza è recessiva rispetto alla verifica dei presupposti sostanziali. L'Amministrazione avrebbe quindi dovuto esaminare nel merito i requisiti allegati dal richiedente, senza arrestarsi alla scadenza del titolo, incorrendo in difetto di istruttoria. È stato ravvisato anche il periculum in mora, poiché il rigetto può determinare una condizione di soggiorno irregolare, con rischio di espulsione e grave pregiudizio per la posizione lavorativa e il percorso di integrazione. Il giudice ha accolto la domanda cautelare, imponendo all'Amministrazione di rivalutare i requisiti sostanziali, ha disposto la conversione dal rito sul silenzio al rito ordinario per la sopravvenienza del provvedimento espresso impugnato con motivi aggiunti, e ha fissato l'udienza pubblica di merito. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998
La disposizione non prevede un termine perentorio per la domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, subordinandola alla dimostrazione dello svolgimento di regolare attività lavorativa e alla sussistenza di un'offerta di contratto di lavoro.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Impone di considerare le sopravvenienze positive nella valutazione della posizione dello straniero, secondo una valutazione prospettica incentrata sulla stabilità delle fonti di sostentamento e sull'integrazione.
art. 117, comma 5, c.p.a.
Consente la conversione del rito speciale sul silenzio in rito ordinario quando, durante il giudizio, sopravviene un provvedimento espresso impugnato con motivi aggiunti.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto ha consentito l'accoglimento della domanda in presenza di fumus boni iuris e periculum in mora.
Massime di principio
- La presentazione della domanda di conversione del permesso di soggiorno dopo la scadenza del titolo per lavoro stagionale non determina, di per sé, il rigetto dell'istanza, poiché l'art. 24, comma 10, del d.lgs. 286/1998 non stabilisce un termine perentorio e la tempestività formale è recessiva rispetto alla verifica dei requisiti sostanziali.
- Nel procedimento di conversione del permesso di soggiorno, l'Amministrazione deve verificare lo svolgimento di regolare attività lavorativa e l'esistenza di un'offerta di contratto di lavoro, svolgendo una valutazione prospettica sulla stabilità delle fonti di sostentamento e sull'integrazione dello straniero.
- Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, l'Amministrazione deve considerare le sopravvenienze positive rilevanti ai fini della regolarizzazione della posizione dello straniero; il mancato esame di tali elementi integra difetto di istruttoria.
- Quando, nel corso di un giudizio introdotto contro il silenzio della pubblica amministrazione, sopravviene un provvedimento espresso impugnato con motivi aggiunti, il giudice deve disporre la conversione dal rito speciale sul silenzio al rito ordinario.
- Ai fini della tutela cautelare, il rischio di soggiorno irregolare, di espulsione e di compromissione della posizione lavorativa e del percorso di integrazione può configurare un pregiudizio grave e irreparabile.
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