Cassazione Civile, Sentenza n. 1372/2022 del 18/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La società aveva acquistato un terreno usufruendo dei benefici di cui all'art.33, comma 3, L. 388/2000 e aveva successivamente rivenduto parte del terreno. L'Agenzia notificò un avviso di recupero delle imposte nella misura ordinaria per presunta decadenza dal beneficio in quanto non era stata eseguita edificazione nel quinquennio dall'acquisto. La società impugnò sostenendo la tardività dell'avviso (richiamando art.76 DPR 131/76 e art.17 d.lgs. 347/1990) e dedusse che la mancata edificazione era dovuta a causa di forza maggiore.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo relativo alla prescrizione/tardività: l'imposta recuperata è qualificata come imposta "complementare" e il termine per agire decorre dalla scadenza del quinquennio dalla registrazione dell'atto in relazione al quale era stato riconosciuto il beneficio (quindi non dal successivo atto di vendita parziale). Il secondo motivo (forza maggiore) è stato invece accolto, richiamando il precedente delle Sezioni Unite che ammette la conservazione del beneficio se la mancata edificazione dipende da causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile e inevitabile. Perciò la sentenza impugnata è cassata in relazione a questo secondo motivo e la causa è rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, per il nuovo esame e per la valutazione di fatto circa l'esistenza della forza maggiore; il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese.
Norme richiamate
legge n.388 del 2000, art.33, comma 3
Disciplina l'agevolazione per l'acquisto di terreni edificabili; il beneficio decade se non si realizza l'edificazione nel termine salvo che la mancata edificazione sia dovuta a causa esterna non imputabile all'acquirente.
D.P.R. n.131 del 1986, art.76
L'imposta recuperata dall'amministrazione è qualificata come imposta complementare; ai fini del termine per l'esercizio dell'azione dell'amministrazione si applica il secondo comma f: il dies a quo decorre dalla scadenza del quinquennio dall'atto in relazione al quale era stato fruito il beneficio.
d.lgs. 347/1990, art.17
Riferimento normativo relativo ai termini per gli atti dell'amministrazione citato dalla contribuente, ma la Corte ha operato l'interpretazione attraverso l'applicazione dell'art.76 DPR 131/1986 in relazione all'imposta complementare.
Sentenza delle Sezioni Unite n.8094 del 23/04/2020
In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio di cui all'art. 33, comma 3, della I. n. 388 del 2000, nella formulazione vigente "ratione temporis", si applica anche qualora l'edificazione non sia realizzata nel termine di legge, purché tale esito derivi non da un comportamento direttamente o indirettamente ascrivibile all'acquirente, tempestivamente attivatosi, ma da una causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile ed inevitabile, tale da configurare la forza maggiore ovvero il "factum principis", ciò rendendo inesigibile, secondo una regola generale immanente nell'ordinamento, il comportamento richiesto dalla norma nel termine da essa previsto.
Stabilisce che la forza maggiore o il factum principis possono giustificare il mancato rispetto del termine per la realizzazione dell'edificazione, conservando il diritto al beneficio se la parte ha tempestivamente adempiuto quanto possibile e l'evento è esterno e non imputabile.
Massime di principio
- Il termine per l'azione di recupero dell'imposta complementare decorre dalla scadenza del quinquennio dall'atto in relazione al quale il beneficio è stato riconosciuto; atti successivi del contribuente (es. vendita parziale) non spostano il dies a quo.
- La mancata edificazione entro il termine non determina automaticamente la perdita del beneficio se il contribuente prova che l'impedimento deriva da causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile e inevitabile (forza maggiore o factum principis).
- Sulla sussistenza della forza maggiore grava l'accertamento di fatto che spetta al giudice tributario di merito; la Corte di Cassazione valuta la corretta applicazione del principio di diritto e rimette la verifica probatoria al giudice di rinvio.
- In caso di imposta "complementare" l'amministrazione deve rispettare i termini stabiliti dall'art.76 DPR 131/1986 per la notifica dell'avviso; contestazioni sulla tempestività richiedono la corretta qualificazione dell'imposta.
- In situazioni analoghe conviene documentare e provare tempestivamente l'esistenza di eventi esterni (provvedimenti amministrativi ostativi, eventi naturali, ecc.) che abbiano reso impossibile o non ragionevolmente conseguibile l'edificazione entro il termine previsto.
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