Ordinanza n. 114/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto del Ministero Difesa -OMISSIS-ufficio 2 sezione n. 294 del 26.02.26, e di tutti i provvedimenti e pareri ad esso presupposti, con particolare riferimento ai pareri del Comitato di Verifica -OMISSIS-nell'adunanza-OMISSIS- del 19.02.2026 all.1 bis, e per l'effetto, il riconoscimento della causa di servizio della patologia “Linfoma non Hodkin di derivazione da linfociti b periferici trattato con chemioterapia e radioterapia con persistenza di residuo trombotico alla confluenza della vena giugulare con la vena anonima di sx e recente aree d: infarti ossei a carico delle teste femorali ed in follow up clinico strumentale”; e per il riconoscimento dell'equo indennizzo della determinanda categoria;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di diniego del riconoscimento della causa di servizio e dell’equo indennizzo, unitamente ai pareri presupposti del Comitato di Verifica
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero della Difesa che non ha riconosciuto come dipendente da causa di servizio la patologia indicata nel ricorso e, conseguentemente, non ha riconosciuto l’equo indennizzo. Ha chiesto anche la sospensione dell’efficacia dell’atto e il riconoscimento della causa di servizio e dell’equo indennizzo. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti, ma richiama una relazione medico-legale di parte, sulle cui considerazioni e conclusioni l’Amministrazione non aveva preso posizione in modo adeguato.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la domanda di annullamento né ha riconosciuto la causa di servizio o l’equo indennizzo. Ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere tutelate mediante la rapida fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissata per il 21 ottobre 2026. In ragione della costituzione meramente formale del Ministero, ha disposto un incombente istruttorio a carico dell’Amministrazione: il deposito, nei termini di cui all’art. 73 c.p.a., di una relazione dettagliata sui servizi svolti dal ricorrente in Italia e all’estero, sulle mansioni specificamente affidategli e sulle considerazioni e conclusioni della relazione medico-legale depositata dal ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La tutela cautelare può essere assicurata, anziché mediante una misura cautelare tipica, attraverso la fissazione celere dell’udienza di merito ai sensi del comma 10.
art. 55, comma 10, c.p.a.
la quale viene disposta per il 21 ottobre 2026
Il giudice ha disposto la rapida fissazione dell’udienza di discussione del ricorso quale forma di tutela delle esigenze cautelari.
art. 73 c.p.a.
nei termini di cui all’art. 73 c.p.a.
Il deposito della relazione amministrativa è stato ordinato entro i termini processuali indicati dalla norma.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute
È stato disposto l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute
La tutela dei dati relativi alla salute giustifica l’oscuramento nel provvedimento diffuso.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute
La disposizione è richiamata quale ulteriore fondamento della protezione dei dati sanitari.
Massime di principio
- Quando la domanda cautelare riguarda una controversia che richiede un approfondimento istruttorio e la rapida definizione del merito è idonea a tutelare il ricorrente, il giudice amministrativo può accordare tutela cautelare mediante la fissazione celere dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza anticipare la decisione sulla fondatezza della pretesa.
- In una controversia sul riconoscimento della causa di servizio, qualora l’Amministrazione si costituisca soltanto formalmente e non prenda adeguatamente posizione sulla relazione medico-legale prodotta dal ricorrente, il giudice può ordinare il deposito di una relazione dettagliata sui servizi prestati, sulle mansioni svolte e sulle valutazioni medico-legali rilevanti.
- La tutela cautelare e gli incombenti istruttori possono essere disposti senza definire il merito della domanda, con riserva della regolazione delle spese alla decisione definitiva.
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