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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13085/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per peculato continuato (uso indebito delle carte carburante comunali). Deducevano: (i) assenza degli elementi oggettivo e soggettivo del peculato perché non vi sarebbe stato un vero e proprio impossessamento né era possibile individuare i singoli prelievi appropriati; in subordine la fattispecie sarebbe più correttamente inquadrabile nell'art. 316-ter (indebita percezione di erogazioni pubbliche); (ii) vizi di motivazione congiunti, lamentando che la Corte d'appello si sarebbe limitata a richiamare la motivazione di primo grado senza autonomamente valutare le contestazioni difensive, in particolare la presunta confusione contabile del Comune e l'impossibilità tecnica di quantificare gli abusi.

La decisione

La Corte di legittimità dichiara i ricorsi inammissibili come manifestamente infondati. Rileva che la Corte d'appello ha svolto autonoma e congrua motivazione, ricostruendo gli elementi probatori (consumi di carburante sproporzionati rispetto all'uso dei mezzi, uso anomalo delle carte provvisorie, rifornimenti ravvicinati, consulenza tecnica che evidenziava chilometraggi incompatibili, e drastica riduzione dei consumi dopo la denuncia) e che tali elementi sono idonei a fondare la responsabilità per peculato. Respinge l'eccezione relativa all'applicabilità dell'art. 316-ter come inconferente. Condanna i ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen.

    La Corte ritiene integrato il peculato anche senza individuazione puntuale di ciascun prelievo: il quadro probatorio complessivo (consumi sproporzionati, anomalie nei rifornimenti, uso improprio delle fuel cards, consulenza tecnica e diminuzione dei consumi dopo la denuncia) attesta l'indebito utilizzo da parte di incaricati di pubblico servizio e quindi gli elementi oggettivo e soggettivo del reato

  • art. 316‑ter cod. pen.

    indebita percezione di erogazioni pubbliche

    Ritenuta inconferente rispetto alla fattispecie: la difesa aveva invocato questa ipotesi in subordine, ma la Corte ritiene che i fatti descritti si inquadrino nel peculato e non qualificabili come mera indebita percezione di erogazioni

  • art. 357 cod. pen.

    definizione di pubblico ufficiale (richiamata per il ruolo del messo comunale)

    La sentenza osserva che i ricorrenti erano qualificati come incaricati di pubblico servizio (con possibili profili di pubblico ufficiale per il messo comunale) e che tale qualificazione non era stata contestata nel corso del processo in modo da richiedere verifica in Cassazione

  • artt. 192 e 530, comma 2, cod. proc. pen.

    onere della motivazione e limiti dell'impugnazione

    La Corte rileva la sufficienza e l'autonomia della motivazione di merito: l'asserita motivazione per relationem è infondata perché la Corte d'appello ha esaminato e confutato le principali censure difensive

Massime di principio

  • Per reati come il peculato compiuti tramite strumenti di servizio (es. fuel card) la prova può fondarsi su elementi indiziari e tecnici aggregati (consumi complessivi sproporzionati, anomalie nei rifornimenti, uso di carte provvisorie, consulenza tecnica sul rapporto litri/chilometri, cambiamento dei consumi dopo denuncia) anche se non è possibile identificare ogni singolo prelievo illecito
  • La qualificazione degli autori come incaricati di pubblico servizio o pubblico ufficiale, se non tempestivamente e specificamente contestata nel corso del processo, viene considerata acquisita e non può essere rianalizzata dalla Cassazione con nuovi accertamenti di fatto
  • La doglianza di motivazione per relationem richiede la dimostrazione che la Corte di merito non abbia svolto alcuna autonoma analisi: se quest'ultima ha invece illustrato e confutato le censure difensive la critica è preclusa
  • L'inquadramento nella diversa fattispecie di cui all'art. 316‑ter richiede elementi tipici di indebita percezione di erogazioni pubbliche; la mera appropriazione o uso indebito di beni affidati al pubblico servizio è più idonea a integrare il peculato
  • In Cassazione non è consentita la rivalutazione del merito probatorio: le censure che si limitano a rimettere in discussione la valutazione delle prove in assenza di vizi formali o di manifesta illogicità della motivazione sono inammissibili

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