Sentenza n. 3079/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima bis), -OMISSIS-resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva annullato i provvedimenti di ammissione con riserva e di successivo diniego dell’ammissione alla procedura straordinaria di immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero della difesa ha appellato i capi della sentenza di primo grado che avevano accolto il secondo e il quarto ricorso per motivi aggiunti, deducendo la violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato che aveva definitivamente accertato la legittimità del diniego della rafferma biennale e del collocamento del militare in congedo dall’8 giugno 2015. Secondo il Ministero, i provvedimenti del 9 ottobre 2020 e del 4 giugno 2021, annullati dal TAR, costituivano atti esecutivi di tale giudicato e correttamente rilevavano la mancanza del requisito di permanenza in servizio quale VFP4 in rafferma biennale, richiesto per la procedura straordinaria. L’appellato ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità dell’appello per omessa notifica a un cointeressato utilmente collocato in graduatoria e ha contestato nel merito la fondatezza del gravame. Le originarie censure del militare riguardavano, tra l’altro, l’irrilevanza del collocamento in congedo dopo la definizione favorevole del procedimento penale per remissione di querela, l’illegittimità della circolare nella parte in cui non includeva soggetti esclusi da provvedimenti sanitari poi annullati, la necessità di una lettura non automatica delle cause ostative, l’elusione delle misure cautelari e la disparità di trattamento rispetto a un cointeressato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, in parziale riforma della sentenza del TAR, ha respinto definitivamente il secondo e il quarto ricorso per motivi aggiunti. Ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità: il cointeressato non aveva interesse a contraddire in appello, poiché la riforma della sentenza avrebbe consolidato la posizione dei soggetti utilmente collocati in graduatoria; inoltre, anche in presenza di una causa inscindibile, l’omessa notifica avrebbe imposto l’integrazione del contraddittorio e non l’inammissibilità automatica. Il Collegio ha ritenuto coperto da giudicato il capo della sentenza di primo grado relativo all’improcedibilità del ricorso introduttivo e del primo e terzo ricorso per motivi aggiunti, nonché rinunciate le censure assorbite o non riproposte dall’appellato ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. Nel merito, ha rilevato che il requisito della permanenza in servizio quale VFP4 in rafferma biennale era venuto meno in conseguenza del provvedimento del 4 giugno 2015, la cui legittimità era stata definitivamente accertata tra le stesse parti da una precedente sentenza del Consiglio di Stato. Quel giudicato aveva stabilito che la causa ostativa operava automaticamente nella fase del reclutamento e che la successiva remissione di querela non incideva sulla legittimità dell’atto già adottato, in applicazione del principio tempus regit actum. Il successivo decreto amministrativo del 25 febbraio 2019, non impugnato, aveva dato esecuzione al giudicato, riaffermando il collocamento in congedo dall’8 giugno 2015 e qualificando come servizio di fatto il periodo medio tempore prestato. Il TAR non poteva quindi rimettere in discussione tale presupposto sulla base di un diverso orientamento giurisprudenziale, né esaminare incidentalmente la legittimità di atti ormai inoppugnabili. Le ordinanze cautelari intervenute nel corso del giudizio, avendo natura interinale e sommaria, non potevano scalfire il giudicato di merito. Il Collegio ha inoltre escluso l’estensione al caso concreto di precedenti relativi a sentenze assolutorie nel merito, poiché il procedimento penale si era concluso soltanto per remissione di querela e la controversia riguardava non l’assenza di imputazioni o condanne, ma la diversa e autonoma permanenza in servizio quale VFP4 in rafferma biennale. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate, mentre il contributo unificato è stato posto a carico dell’appellato.
Norme richiamate
art. 95, comma 1, c.p.a.
"causa inscindibile"; "cause tra loro dipendenti"; parti "che hanno interesse a contraddire"
L’impugnazione deve essere notificata a tutte le parti solo nelle cause inscindibili o dipendenti; negli altri casi è sufficiente la notifica alle parti aventi interesse a contraddire.
art. 49, comma 2, c.p.a.
La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati utilmente collocati nella graduatoria rilevava, eventualmente, nel giudizio di primo grado.
art. 101, comma 2, c.p.a.
Le censure assorbite o non esaminate devono essere riproposte dall’appellato; in mancanza, si intendono rinunciate.
art. 2909 c.c.
"fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa"
L’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato vincola le parti anche nei giudizi successivi quando costituisce un punto fondamentale comune alle controversie, impedendone il riesame.
art. 34, comma 2, c.p.a.
"conoscere della legittimità degli atti che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare con l’azione di annullamento di cui all’articolo 29"
Il giudice amministrativo non può riesaminare incidentalmente la legittimità di atti che avrebbero dovuto essere impugnati autonomamente e che sono divenuti inoppugnabili.
art. 3, comma 1, lett. d), d.m. 8 luglio 2005
«non avere riportato condanne penali per delitti non colposi né risultare essere rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitti non colposi»
La causa ostativa alla rafferma opera automaticamente e vincolativamente nella fase del reclutamento, secondo la disciplina applicabile al momento dell’adozione dell’atto.
art. 635, lett. g) e g-bis), d.lgs. 66/2010
La controversia concreta non riguardava direttamente il requisito generale relativo all’assenza di imputazioni o condanne penali, ma il distinto requisito della permanenza in servizio quale VFP4 in rafferma biennale.
art. 704, comma 1-bis, d.lgs. 66/2010
Richiamato quale base normativa dell’istanza di riammissione alle procedure di immissione nei ruoli VSP, senza che il giudice ne riconoscesse l’applicabilità in contrasto con il giudicato.
art. 2204-bis, d.lgs. 66/2010
Richiamato quale ulteriore base normativa dell’istanza di riammissione alle procedure di immissione nei ruoli VSP, senza prevalere sugli effetti del giudicato relativo al collocamento in congedo.
Massime di principio
- Il giudicato formatosi tra le stesse parti su un presupposto giuridico fondamentale e comune a controversie successive preclude al giudice amministrativo il riesame di quel presupposto, anche quando il successivo giudizio abbia un diverso oggetto immediato.
- Un diverso o sopravvenuto orientamento giurisprudenziale non può essere utilizzato per disattendere l’accertamento definitivo contenuto in una sentenza passata in giudicato né per rimettere in discussione gli effetti di un atto amministrativo divenuto inoppugnabile.
- Il giudice amministrativo non può conoscere incidentalmente della legittimità di un atto amministrativo che avrebbe dovuto essere impugnato con l’azione di annullamento e che non è stato tempestivamente impugnato.
- Le ordinanze cautelari, per la loro natura interinale e sommaria, non possono modificare o scalfire l’efficacia vincolante di un precedente giudicato di merito.
- La successiva remissione di querela, intervenuta dopo l’adozione del provvedimento amministrativo, non incide sulla legittimità originaria dell’atto quando questa è stata valutata secondo il principio tempus regit actum; né una definizione processuale del procedimento penale equivale a un accertamento assolutorio nel merito.
- Nel giudizio d’appello, il cointeressato non deve essere evocato quando la decisione richiesta dall’appellante è diretta a consolidare, e non a pregiudicare, la posizione giuridica del cointeressato, che non ha quindi interesse a contraddire.
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