Sentenza n. 2275/2026 - Catania, Sezione 1
per l'annullamento 1. della nota, n. 0002368 del 10 febbraio 2023 notificata ai Sig.ri “-OMISSIS- + 1 c/o geom. -OMISSIS-” in data 13.02.2023, con cui la Soprintendenza BB.CC. di Messina ha espresso parere negativo sull'istanza di condono edilizio, presentata al Comune di -OMISSIS-, ex art. 32 L. 326/03 ed art. 23 L.r. n. 37/85, ed ha disposto la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, per la sanatoria di talune opere realizzate abusivamente, site in via -OMISSIS-, fg. 6 part. 1945; 2. nonché ove occorra della Circolare n. 02 Dip. Dei Beni Culturali – Servizio Tutela – Regione Siciliana Assessorato Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, prot. 62212 del 30.12.2022 atto indicato in nota; nonché di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso, con seguente e o consequenziale lesivo degli interessi del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della Soprintendenza sul condono edilizio, con dichiarazione di grave danno paesaggistico e ordine di rimessione in pristino
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il parere negativo della Soprintendenza, adottato nell’ambito di una domanda di condono relativa alla ristrutturazione di una cucina e di un terrazzino realizzati in un fabbricato residenziale ricadente in area di interesse paesaggistico. Hanno dedotto: l’inefficacia o nullità del provvedimento per mancata notificazione agli eredi del richiedente originario, deceduto; la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 e della normativa regionale per omesso preavviso di rigetto; il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché l’eccesso di potere, per la mancata indicazione del vincolo paesaggistico concretamente ostativo, della relativa fonte, della decorrenza e dell’incidenza sulla domanda di condono; la violazione della disciplina sul condono edilizio, sostenendo che le opere fossero riconducibili a un abuso formale o comunque a interventi compatibili con la disciplina urbanistica e paesaggistica. È stata inoltre contestata la circolare regionale del 30 dicembre 2022, nella parte in cui avrebbe limitato la sanabilità nelle aree vincolate ai soli interventi edilizi di minore importanza. La parte resistente ha chiesto il rinvio della decisione per lo svolgimento di ulteriori verifiche comunali e per l’eventuale acquisizione di un nuovo parere soprintendizio; il Collegio ha respinto l’istanza, ritenendo non integrati casi eccezionali e rilevando il rischio di un rinvio sine die, incompatibile con la ragionevole durata del processo.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza di rinvio, ritenendo che il rinvio della trattazione sia ammissibile solo in casi eccezionali e per gravi ragioni incidenti sulle esigenze di difesa, non potendo il processo essere sospeso indefinitamente in attesa di eventuali verifiche amministrative future. Nel merito ha accolto il terzo motivo, ritenendolo assorbente, e ha annullato integralmente la nota della Soprintendenza per difetto di motivazione. Il provvedimento si limitava a richiamare dati normativi e la circolare regionale, qualificando l’area come sottoposta a vincolo paesaggistico, senza indicare quale fosse la specifica fonte del vincolo, la sua natura, la decorrenza temporale, la concreta incidenza sull’abuso e le ragioni per cui la fattispecie fosse automaticamente riconducibile alla disciplina ostativa richiamata. Tale carenza impediva di ricostruire il percorso logico-giuridico e istruttorio seguito dall’Amministrazione. Il difetto non poteva essere sanato dal comportamento del privato, dagli scritti difensivi dell’Amministrazione o da una motivazione postuma, né il giudice poteva sostituirsi alla Soprintendenza nella prima individuazione dei presupposti fattuali e normativi del potere esercitato. Le ulteriori censure, comprese quelle contro la circolare, sono state assorbite. L’annullamento non preclude il riesame della domanda da parte dell’Amministrazione, che dovrà adottare un nuovo provvedimento fondato su una puntuale ricostruzione del quadro vincolistico e su una motivazione intellegibile. Spese compensate, con condanna dell’Amministrazione alla refusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali
Il rinvio della trattazione richiede casi eccezionali e gravi ragioni idonee a incidere sulle esigenze fondamentali di difesa; nell’udienza di smaltimento dell’arretrato la deroga è ancora più rigorosa.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento soprintendizio deve indicare in modo puntuale i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche e il percorso logico seguito, con particolare riferimento alla fonte, natura, decorrenza e concreta incidenza del vincolo paesaggistico.
art. 6 l. 241/1990
L’Amministrazione è tenuta a svolgere un’istruttoria effettiva e completa sui presupposti del potere esercitato, non potendo fondare il diniego su un generico richiamo all’esistenza di un vincolo.
art. 10-bis l. 241/1990
La questione dell’applicabilità del preavviso di rigetto ai procedimenti di condono è stata dedotta ma non esaminata, essendo stata assorbita dall’accoglimento della censura relativa al difetto di motivazione.
art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
La questione relativa all’ambito della non sanabilità degli abusi realizzati in aree vincolate è stata dedotta ma non decisa, in quanto assorbita dall’annullamento per difetto di motivazione.
art. 32 l. 47/1985
La disciplina richiamata dai ricorrenti in materia di condono e vincoli paesaggistici non è stata interpretata nel merito, per l’assorbimento delle relative censure.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.
Massime di principio
- Un diniego paesaggistico adottato nell’ambito di un procedimento di condono deve individuare puntualmente il vincolo ritenuto ostativo, indicandone la fonte, la natura, la decorrenza temporale e la concreta incidenza sulla fattispecie edilizia esaminata.
- Il generico riferimento a un’area sottoposta a vincolo paesaggistico e il richiamo a una circolare non soddisfano l’obbligo di motivazione quando non consentono di ricostruire il presupposto vincolistico e il percorso istruttorio e logico-giuridico che ha condotto al diniego.
- La condotta o le dichiarazioni del privato possono avere, al più, valore indiziario, ma non sostituiscono l’accertamento oggettivo, puntuale e motivato che grava sull’Amministrazione in ordine all’esistenza, alla decorrenza e all’incidenza del vincolo paesaggistico.
- Il difetto originario di motivazione di un provvedimento paesaggistico non può essere sanato mediante gli scritti difensivi dell’Amministrazione o mediante un’integrazione giudiziale; il giudice non può sostituirsi all’autorità amministrativa nell’individuazione per la prima volta dei presupposti fattuali e normativi del potere.
- L’annullamento del diniego per difetto di motivazione lascia salvo il potere dell’Amministrazione di riesaminare la domanda e di adottare un nuovo provvedimento, previa compiuta ricostruzione del quadro vincolistico e motivazione puntuale.
- Il rinvio della trattazione, anche in un’udienza di smaltimento dell’arretrato, è ammesso solo in casi del tutto eccezionali e non può essere disposto per un periodo indefinito in attesa di eventuali future attività amministrative.
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