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Parere

Parere n. 1575/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla Lanificio Ruggero Balli s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, contro il Comune di Prato, avverso il provvedimento comunale prot. gen. n. 28772/8D del 28 febbraio 2014, recante archiviazione del deposito della dichiarazione di agibilità resa l'11 novembre 2010.

Giustizia amministrativa202400650

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario avverso il provvedimento comunale prot. gen. n. 28772/8D del 28 febbraio 2014, recante archiviazione e dichiarazione di inefficacia della dichiarazione di agibilità depositata l'11 novembre 2010 per un immobile sito in Prato.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Prato ha archiviato la dichiarazione di agibilità resa ai sensi dell'art. 86 della legge regionale Toscana n. 1 del 2005, chiedendo anche la declaratoria di agibilità dell'immobile. I primi due motivi hanno contestato l'applicazione della disciplina regionale e la richiesta comunale di integrazioni, sostenendo che l'agibilità si sarebbe formata per silenzio-assenso ai sensi dell'art. 25, comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001, decorso il termine di sessanta giorni dal deposito dell'autocertificazione. Il terzo motivo ha dedotto la tardività dell'archiviazione, la lesione del legittimo affidamento e l'insufficienza della motivazione, qualificando il provvedimento come esercizio tardivo dell'autotutela. Il Comune ha eccepito il difetto di interesse attuale e l'inammissibilità della richiesta di declaratoria di agibilità, nonché, nel merito, la carenza della documentazione essenziale e la non conformità edilizia, igienico-sanitaria e impiantistica dell'immobile.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha chiarito che, ratione temporis e ratione loci, trovava applicazione l'art. 86 della legge regionale Toscana n. 1 del 2005, quale disciplina speciale rispetto all'art. 25 del d.P.R. n. 380 del 2001. La disciplina regionale non prevedeva un procedimento destinato a concludersi con un certificato espresso o con il silenzio-assenso, ma attribuiva al professionista abilitato il compito di attestare direttamente l'agibilità, con efficacia dalla data di deposito, salva la verifica comunale a campione sulla completezza e veridicità della documentazione. La richiesta comunale del 19 gennaio 2011 è stata ritenuta tempestiva e fisiologica, poiché adottata entro il termine ordinario di controllo di centottanta giorni e riferita a documenti essenziali mancanti, tra cui la scheda igienico-sanitaria, la dichiarazione di staticità, il collaudo statico e la certificazione di conformità dell'opera. La mancata integrazione ha impedito all'attestazione di produrre effetti, non essendo sufficiente la mera autocertificazione di requisiti in realtà non sussistenti. Anche in via subordinata, ove fosse stata applicata la disciplina statale dell'art. 25 del d.P.R. n. 380 del 2001, la carenza della documentazione obbligatoria avrebbe comunque impedito la formazione del silenzio-assenso, perché l'istanza incompleta non è idonea ad avviare il procedimento né a far decorrere il termine per il titolo tacito. Il provvedimento del 2014 non è stato qualificato come annullamento d'ufficio di un titolo amministrativo già perfezionato, ma come accertamento dell'inefficacia ab origine dell'attestazione privata. Esso è stato comunque ritenuto legittimo anche ove qualificato come autotutela, poiché adottato poco più di un mese dopo il sopralluogo del gennaio 2014 che aveva accertato le violazioni. La gravità e l'evidenza delle violazioni relative a sicurezza, igiene e salubrità soddisfacevano l'interesse pubblico e attenuavano l'onere motivazionale. Non era configurabile un affidamento legittimo, in considerazione dell'ordinanza di inagibilità preesistente, delle contestazioni comunali, della mancata integrazione documentale e della successiva conferma della non conformità dell'immobile.

Osservazioni

Primo e secondo motivo - Disciplina applicabile e silenzio-assenso

L'art. 86 della legge regionale Toscana n. 1 del 2005, applicabile ratione temporis e ratione loci, configurava un sistema di attestazione privata dell'agibilità con efficacia immediata dal deposito, sottoposto al controllo comunale a campione, e non un procedimento amministrativo destinato a concludersi mediante silenzio-assenso ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 380 del 2001.

Primo e secondo motivo - Completezza della documentazione

La richiesta comunale del 19 gennaio 2011 è stata ritenuta tempestiva e legittima, poiché diretta a ottenere documenti essenziali mancanti. La mancata produzione della documentazione richiesta ha impedito all'autocertificazione di produrre effetti, non potendo la mera attestazione privata supplire all'assenza dei presupposti sostanziali e documentali di legge.

Primo e secondo motivo - Ipotesi subordinata di applicazione dell'art. 25 del d.P.R. n. 380 del 2001

Anche ove si fosse applicata la disciplina statale, la carenza della documentazione obbligatoria avrebbe escluso la formazione del silenzio-assenso, poiché un'istanza priva dei requisiti documentali minimi non è giuridicamente idonea ad avviare il procedimento e a far decorrere il termine per il titolo tacito.

Terzo motivo - Natura e tempestività del provvedimento del 2014

L'archiviazione non costituiva annullamento d'ufficio di un provvedimento amministrativo perfezionatosi per silentium, ma accertamento dell'inefficacia ab origine di un'attestazione privata priva dei requisiti di legge. In ogni caso, il provvedimento sarebbe stato legittimo anche come atto di autotutela, essendo intervenuto poco più di un mese dopo il sopralluogo che aveva accertato le violazioni.

Terzo motivo - Motivazione e interesse pubblico

La gravità e l'autoevidenza delle violazioni, riguardanti sicurezza, igiene, salubrità e conformità edilizia e impiantistica, soddisfacevano l'interesse pubblico alla rimozione degli effetti dell'attestazione e consentivano una motivazione fondata sul richiamo alle risultanze dei controlli e alle disposizioni violate.

Terzo motivo - Legittimo affidamento

Non era configurabile un affidamento tutelabile della ricorrente, considerata l'ordinanza di inagibilità già adottata, le tempestive contestazioni comunali, la mancata ottemperanza alla richiesta di integrazioni e la successiva conferma dell'insussistenza dei requisiti di agibilità.

Norme richiamate

  • art. 86 l.r. Toscana n. 1/2005

    L'art. 86 attribuiva al professionista abilitato il compito di attestare l'agibilità, prevedendo che essa decorresse dalla data di deposito dell'attestazione e riservando al Comune un potere di controllo a campione sulla completezza e veridicità della documentazione.

    La disposizione configurava un'attestazione privata con efficacia immediata e non un procedimento amministrativo soggetto a silenzio-assenso. L'efficacia era subordinata alla sussistenza dei presupposti sostanziali e alla completezza documentale.

  • art. 25 d.P.R. n. 380/2001

    Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell'A.S.L.; in caso di autodichiarazione sugli aspetti sanitari, il termine per la formazione del silenzio-assenso è di sessanta giorni.

    La disciplina statale, non applicabile direttamente alla fattispecie regionale, presupponeva comunque la completezza della documentazione obbligatoria; in mancanza dei requisiti minimi non poteva formarsi il titolo tacito.

  • art. 2 d.P.R. n. 380/2001

    Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico.

    Ha costituito il fondamento della possibilità per la Regione Toscana di disciplinare l'agibilità mediante un sistema regionale speciale, nel rispetto dei principi fondamentali statali.

  • art. 117, comma 3, Cost.

    Il governo del territorio costituisce materia di legislazione concorrente.

    Giustifica la competenza regionale in materia edilizia entro i limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale.

  • art. 21-nonies l. n. 241/1990

    Il termine ragionevole per l'annullamento d'ufficio decorre dalla scoperta dei fatti e delle circostanze posti a fondamento dell'atto di ritiro. Nel caso esaminato, il provvedimento è intervenuto poco dopo il sopralluogo che aveva accertato le violazioni.

  • art. 23, comma 6, d.P.R. n. 380/2001

    Il termine decadenziale di trenta giorni per l'esercizio del potere inibitorio in materia di SCIA edilizia.

    Il termine non opera quando la segnalazione sia inefficace ab origine per mancanza delle condizioni legittimanti; in tali ipotesi il potere di vigilanza edilizia non è soggetto a un limite temporale decorrente dalla presentazione della SCIA.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di correttezza, efficacia e buon andamento, ma ritenuto non violato.

  • Cons. Stato, Ad. Plen., 17 ottobre 2017, n. 7

    Il mero decorso del tempo non consuma, di per sé, il potere di annullamento d'ufficio di un titolo edilizio; il termine ragionevole decorre dalla scoperta dei fatti posti a fondamento del ritiro. La motivazione può essere attenuata dalla rilevanza e autoevidenza degli interessi pubblici tutelati e dall'assenza di un affidamento legittimo derivante da una prospettazione non veritiera o incompleta del privato.

  • Cons. Stato, sez. VI, 30 novembre 2023, n. 10606

    La carenza della documentazione obbligatoria, quale la certificazione di conformità edilizia e il collaudo statico, rende radicalmente inconfigurabile il silenzio-assenso sull'istanza di agibilità.

  • Cons. Stato, sez. II, n. 2807/2025

    In materia di SCIA edilizia inefficace ab origine, il termine decadenziale per il potere inibitorio non trova applicazione e l'amministrazione conserva il potere di controllo urbanistico-edilizio senza limiti temporali.

  • T.A.R. Toscana, sez. III, 16 ottobre 2021, n. 1328

    L'attestazione immediatamente efficace non preclude il controllo amministrativo: se i requisiti di legge non sussistono, essi non si realizzano per il solo fatto di essere stati autocertificati e l'attestazione non produce effetti.

Massime di principio

  • Quando una disciplina regionale sostituisce il procedimento statale di rilascio del certificato di agibilità con un'attestazione del professionista abilitato, l'efficacia immediata dell'attestazione non equivale alla formazione del silenzio-assenso, poiché non è previsto un provvedimento amministrativo espresso o tacito.
  • L'attestazione privata di agibilità, anche se immediatamente efficace dal deposito, produce effetti soltanto se sussistono concretamente i presupposti sostanziali e se la documentazione richiesta dalla legge è completa; la mera autocertificazione non può creare requisiti inesistenti.
  • Il potere comunale di controllo sulla completezza e veridicità della documentazione depositata nell'ambito di un sistema regionale di attestazione dell'agibilità costituisce esercizio fisiologico della vigilanza edilizia e non trasforma l'attestazione in un'istanza soggetta a silenzio-assenso.
  • Anche nel procedimento statale di agibilità, il silenzio-assenso presuppone la completezza della documentazione obbligatoria; un'istanza priva dei requisiti documentali minimi non è idonea ad avviare il procedimento né a far decorrere il termine per la formazione del titolo tacito.
  • Quando l'efficacia di un'attestazione privata è inficiata ab origine dalla mancanza dei requisiti di legge, il successivo atto comunale che ne accerta l'inefficacia non costituisce necessariamente annullamento d'ufficio di un provvedimento amministrativo già perfezionato.
  • In materia edilizia, il termine ragionevole per l'autotutela decorre dalla scoperta dei fatti posti a fondamento del ritiro; la gravità e l'autoevidenza delle violazioni relative a sicurezza, igiene e salubrità possono attenuare l'onere motivazionale e, in presenza di omissioni o incompletezze imputabili al privato, escludere la configurabilità di un affidamento legittimo.

Ricorso straordinario sull'agibilità di un immobile industriale

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato il ricorso straordinario proposto da una società proprietaria di un immobile sito nel Comune di Prato contro il provvedimento del 28 febbraio 2014, con cui il Comune aveva archiviato la dichiarazione di agibilità depositata nel 2010 e l'aveva dichiarata priva di effetti.

Premesse e fatti rilevanti

L'immobile era stato interessato nel 2010 da sopralluoghi interforze che avevano evidenziato gravi criticità igienico-sanitarie, edilizie e di sicurezza, cui era seguita un'ordinanza sindacale di inagibilità. L'11 novembre 2010 la società aveva depositato un'autocertificazione di agibilità ai sensi dell'art. 86 della legge regionale Toscana n. 1 del 2005.

Nell'ambito dei controlli a campione, il Comune aveva richiesto il 19 gennaio 2011 l'integrazione di documenti ritenuti essenziali, avvertendo che, in mancanza, la dichiarazione sarebbe stata considerata priva di effetti. La società aveva contestato la richiesta senza produrre la documentazione mancante. Un ulteriore sopralluogo del 20 gennaio 2014 aveva rilevato uso improprio di alcune porzioni dell'immobile, difformità edilizie rispetto ai titoli abilitativi e persistenti condizioni di degrado igienico-sanitario e impiantistico. Su tale base era stato adottato il provvedimento di archiviazione del 28 febbraio 2014.

Motivi del ricorso

La società ha sostenuto, in sintesi, che:

  • l'agibilità si sarebbe formata per silenzio-assenso ai sensi dell'art. 25, comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001, decorso il termine di sessanta giorni dal deposito;
  • il Comune avrebbe illegittimamente trasformato l'autocertificazione in una domanda di agibilità, richiedendo integrazioni non previste;
  • l'archiviazione del 2014 sarebbe stata tardiva, lesiva del legittimo affidamento e carente di motivazione.

Il Comune ha contestato anche l'interesse attuale della ricorrente e l'ammissibilità della richiesta di declaratoria di agibilità in sede di ricorso straordinario, oltre a evidenziare la carenza della documentazione e la non conformità dell'immobile.

Disciplina regionale applicabile

La Sezione ha ritenuto non pertinente il richiamo all'art. 25 del d.P.R. n. 380 del 2001. In materia di governo del territorio, l'art. 117, terzo comma, Cost. riconosce la competenza legislativa concorrente delle Regioni e l'art. 2 del d.P.R. n. 380 del 2001 consente alle Regioni di esercitare tale competenza nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale.

Nel caso concreto era applicabile l'art. 86 della legge regionale Toscana n. 1 del 2005, vigente all'epoca dei fatti e poi abrogato dall'art. 254 della legge regionale Toscana n. 65 del 2014. Tale disposizione prevedeva un sistema alternativo a quello statale: l'agibilità veniva attestata direttamente dal professionista abilitato e decorreva dalla data di ricezione dell'attestazione da parte del Comune, senza necessità di un certificato amministrativo espresso.

Esclusione del silenzio-assenso

Secondo la Sezione, il sistema regionale non configurava un'istanza privata destinata a concludersi con un provvedimento amministrativo, né espresso né tacito. L'efficacia immediata dell'attestazione non dipendeva quindi dalla formazione del silenzio-assenso, ma dalla sussistenza dei requisiti sostanziali e dalla completezza della documentazione prescritta.

L'art. 86, comma 4, attribuiva inoltre al Comune un potere-dovere di controllo sulla documentazione, ordinariamente da esercitare entro centottanta giorni. La richiesta del 19 gennaio 2011 è stata considerata tempestiva e fisiologica, poiché riguardava documenti essenziali quali:

  • la scheda dei requisiti igienico-sanitari;
  • la dichiarazione di staticità dei locali;
  • il collaudo statico dell'edificio;
  • la certificazione di conformità dell'opera.

La società, limitandosi a dichiarare la completezza della documentazione senza produrre gli atti richiesti, non aveva dimostrato l'effettiva sussistenza dei requisiti. L'attestazione, pertanto, non aveva prodotto effetti.

Ipotesi subordinata di applicazione della disciplina statale

La Sezione ha aggiunto che, anche qualora si fosse ritenuto applicabile l'art. 25 del d.P.R. n. 380 del 2001, il silenzio-assenso non si sarebbe comunque formato. La giurisprudenza richiamata, in particolare Cons. Stato, sez. VI, 30 novembre 2023, n. 10606, considera radicalmente inconfigurabile il silenzio-assenso quando l'istanza di agibilità sia priva della documentazione obbligatoria, come la certificazione di conformità edilizia e il collaudo statico.

Un atto privo dei requisiti minimi non è giuridicamente idoneo ad avviare il procedimento né a far decorrere il termine per la formazione del titolo tacito.

Natura del provvedimento comunale e autotutela

Il provvedimento del 28 febbraio 2014 non è stato qualificato come annullamento d'ufficio di un titolo amministrativo formatosi per silentium. Esso costituiva piuttosto l'accertamento dell'inefficacia ab origine di un'attestazione privata che non possedeva i requisiti formali e sostanziali necessari.

La Sezione ha comunque ritenuto che, anche qualificando l'atto come esercizio di autotutela, non sarebbero emersi profili di illegittimità. Il provvedimento era stato adottato poco più di un mese dopo il sopralluogo del 20 gennaio 2014, dal quale erano emerse le violazioni. In applicazione dei principi affermati dall'Adunanza plenaria n. 7 del 2017, il termine ragionevole per l'annullamento d'ufficio decorre dalla scoperta dei fatti posti a fondamento del ritiro e non necessariamente dalla data originaria dell'atto favorevole.

Motivazione e affidamento

La motivazione era sostenuta dalle risultanze del sopralluogo e dalla gravità delle violazioni relative alla sicurezza, all'igiene, alla salubrità e alla conformità urbanistico-edilizia e impiantistica. Tali interessi pubblici sono stati considerati primari e non negoziabili, con conseguente attenuazione dell'onere motivazionale.

Non è stato riconosciuto alcun affidamento legittimo della società, in ragione:

  • dell'ordinanza di inagibilità già adottata;
  • delle tempestive contestazioni comunali;
  • della mancata integrazione della documentazione richiesta;
  • della conferma, nel 2014, dell'insussistenza dei requisiti di agibilità.

La Sezione ha inoltre richiamato il principio secondo cui la prospettazione non veritiera o incompleta dei presupposti dell'atto favorevole impedisce al privato di invocare un affidamento tutelabile.

Conclusioni

Le eccezioni preliminari sono state ritenute superabili in ragione dell'infondatezza del ricorso nel merito. Il Consiglio di Stato ha quindi espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario.

Come è indicizzato

MaterieAgibilità e certificazioniTermini del procedimento e silenzioAutotutelaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoDifetto di motivazione

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