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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10364/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la mancanza di specificità dei motivi, considerati solo apparentemente critici perché coincidenti con le doglianze già prospettate in appello e non idonei a confutare la motivazione della decisione di secondo grado. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello deducendo tre profili: la mancata riqualificazione della condotta nella fattispecie di cui all'art. 712 c.p.; la mancata applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 648, comma 4, c.p.; il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione non entra nel merito di tali censure perché le ritiene non specifiche: esse si limitano a reiterare pedissequamente i motivi già dedotti in appello e già disattesi dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo argomentato con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 712 c.p.

    Richiamato come fattispecie alternativa invocata dal ricorrente per una diversa qualificazione giuridica del fatto, ma non ritenuta scrutinabile nel merito per difetto di specificità del ricorso.

  • art. 648, comma 4, c.p.

    Richiamato quale base normativa della circostanza attenuante invocata dal ricorrente; la Corte non ne valuta la fondatezza nel merito perché la censura è ritenuta aspecifica.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi in modo argomentato con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle censure già sollevate in appello, senza una critica analitica alla decisione di merito, integra un motivo apparente e determina l'inammissibilità del ricorso.
  • La richiesta di diversa qualificazione giuridica del fatto o di applicazione di attenuanti non può essere scrutinata in cassazione se è proposta con doglianze generiche o meramente ripetitive, prive di reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di specificità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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