Sentenza n. 13069/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’annullamento previa sospensiva dell’ordinanza di sgombero n. -OMISSIS-2026, prot. n. -OMISSIS-/2026 del 6.3.2026, notificata il 10.3.2026; nonché per l’accertamento dell’illegittimità del comportamento del Comune di Anzio per mancata conclusione del procedimento di assegnazione in regolarizzazione ex l.r. Lazio n. -OMISSIS-2020 e per violazione degli obblighi procedimentali e motivazionali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di sgombero e rilascio immediato di un alloggio di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale di sgombero, chiedendone l’annullamento previa sospensione, e ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del comportamento del Comune per la mancata conclusione del procedimento di assegnazione in regolarizzazione. Ha dedotto: violazione dell’art. 2 della l. 241/1990 e dell’art. 22 della legge regionale Lazio n. -OMISSIS-2020 per mancata conclusione del procedimento di sanatoria; travisamento dei fatti, errore sui presupposti, contraddittorietà e violazione del divieto di venire contra factum proprium; difetto di istruttoria e contraddittorietà con riferimento alla posizione di altra persona; violazione degli obblighi motivazionali e mancata valutazione della situazione familiare e sanitaria, anche in relazione all’art. 8 CEDU. Il TAR ha rilevato d’ufficio la possibile carenza di giurisdizione amministrativa e, dopo aver assegnato termini a difesa, ha esaminato preliminarmente tale questione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario. Il TAR ha richiamato l’indirizzo costante delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, secondo cui la controversia relativa al rilascio di un alloggio ERP occupato senza titolo appartiene alla giurisdizione ordinaria, poiché riguarda il diritto dell’amministrazione di agire esecutivamente per ottenere il rilascio e l’ordine di sgombero costituisce applicazione vincolata della legge, non esercizio di una potestà discrezionale. La giurisdizione ordinaria sussiste anche quando l’occupante deduca l’illegittimità dell’ordine di rilascio o affermi di possedere i requisiti per l’assegnazione o la regolarizzazione: tali questioni non si collocano nell’ambito di un procedimento amministrativo di assegnazione al quale l’interessato abbia partecipato quale titolare di un interesse legittimo pretensivo, ma in un rapporto paritetico nel quale l’occupante oppone al provvedimento un diritto soggettivo al mantenimento della situazione di vantaggio. Gli atti amministrativi eventualmente rilevanti potranno essere disapplicati dal giudice ordinario. La causa può essere riproposta davanti a quest’ultimo nel termine previsto dall’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per le pregresse oscillazioni giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
La ricorrente l’ha invocato per sostenere l’obbligo del Comune di concludere il procedimento di assegnazione in regolarizzazione; il TAR non ne ha esaminato nel merito l’applicazione, avendo dichiarato il difetto di giurisdizione.
art. 22 legge regionale Lazio n. -OMISSIS-2020
La ricorrente l’ha invocato in relazione alla procedura di assegnazione in regolarizzazione; la questione non è stata esaminata nel merito per difetto di giurisdizione amministrativa.
art. 8 CEDU
La ricorrente lo ha richiamato per contestare la mancata valutazione della situazione familiare e sanitaria; il TAR non ha esaminato tale censura nel merito.
art. 11 c.p.a.
La causa può essere riproposta davanti al giudice ordinario nel termine previsto dalla norma a seguito della declinatoria di giurisdizione.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, dopo l’avviso alle parti.
Massime di principio
- La controversia relativa al rilascio di un alloggio di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché attiene al diritto di agire esecutivamente per ottenere il rilascio e non all’esercizio di una potestà discrezionale amministrativa.
- La giurisdizione ordinaria sussiste anche quando l’occupante deduca l’illegittimità della diffida o dell’ordine di sgombero e chieda di paralizzare il rilascio allegando il possesso dei requisiti per l’assegnazione o per la regolarizzazione dell’alloggio.
- La controversia sul rilascio di un alloggio ERP occupato senza titolo si colloca in un rapporto paritetico quando non derivi da un procedimento amministrativo di assegnazione al quale l’occupante abbia partecipato come titolare di un interesse legittimo pretensivo, ma riguardi la contrapposizione tra la pretesa dell’amministrazione al rilascio e il diritto soggettivo dell’occupante al mantenimento della situazione di vantaggio.
- Il giudice ordinario, investito della controversia sul rilascio dell’alloggio ERP, può disapplicare gli atti amministrativi eventualmente rilevanti ai fini della decisione sulla sussistenza delle condizioni legali per il rilascio coattivo.
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