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Sentenza

Sentenza del 17/12/2019 n. 1861 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Arezzo, contestando la tassazione, come reddito assimilato a lavoro dipendente, della rinuncia al credito relativo al trattamento di fine mandato (TFM) accantonato in suo favore. L'Ufficio sosteneva che la rinuncia integrasse un cosiddetto "incasso giuridico": anche senza una percezione materiale del denaro, il socio avrebbe tratto un beneficio equivalente all'incasso e all'utilizzo del TFM. Il ricorrente ha sostenuto invece che tale nozione non fosse prevista dalla legge e che la tassazione di un reddito non percepito violasse il principio di capacità contributiva.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello e ha annullato la pretesa impositiva relativa ai maggiori redditi assimilati a lavoro dipendente, pari a 79.886,11 euro, nonché le sanzioni per dichiarazione infedele. Ha ritenuto che la rinuncia al credito di lavoro da parte del socio-amministratore non determini, in assenza di una previsione legislativa espressa, un reddito imponibile mediante la fictio dell'incasso giuridico. Il vantaggio patrimoniale si produce in capo alla società, che beneficia della remissione del debito, e non può essere trasferito fiscalmente sulla persona fisica del rinunciante. Le spese di giudizio sono state compensate per la complessità della questione e per le oscillazioni giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • Articolo 53 della Costituzione

    Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

    La tassazione deve riferirsi a una capacità contributiva concreta ed effettiva, non a una ricchezza meramente astratta, virtuale o costruita mediante una fictio dell'Amministrazione finanziaria.

  • Articoli 4 e 17-bis del TUIR

    Sono stati richiamati dal contribuente per sostenere che il sistema tributario non consentirebbe di qualificare automaticamente la rinuncia al TFM come reddito assimilato a lavoro dipendente in assenza di una percezione effettiva o di una specifica previsione normativa.

  • Articolo 88, comma 4-bis, del TUIR

    È stato invocato nell'ambito dell'interpretazione del regime fiscale della rinuncia ai crediti e dei relativi effetti per la società e per il socio. La decisione esclude comunque che la rinuncia possa essere tassata in capo al socio mediante il solo ricorso alla nozione di incasso giuridico.

  • Cassazione n. 14987/2018

    Il rispetto del principio di capacità contributiva esige un oggettivo e ragionevole collegamento del tributo ad un effettivo indice di ricchezza.

    La norma tributaria non può essere interpretata in modo da imporre un prelievo diverso da quello effettivamente voluto dal legislatore o scollegato da un concreto incremento patrimoniale del contribuente.

Massime di principio

  • La rinuncia a un credito non costituisce automaticamente un reddito imponibile per il rinunciante: occorre verificare l'esistenza di una specifica base normativa e di un effettivo incremento patrimoniale.
  • In materia tributaria, il cosiddetto incasso giuridico non può essere applicato come presunzione generale o mediante una semplice assimilazione dell'atto di rinuncia a un pagamento effettivamente ricevuto.
  • Quando la rinuncia del socio-amministratore a un credito verso la società produce un vantaggio patrimoniale principalmente in capo alla società, tale vantaggio non può essere tassato automaticamente in capo alla persona fisica.
  • Il principio di capacità contributiva impedisce di tassare redditi soltanto virtuali o ipotetici, soprattutto quando il contribuente non ha ricevuto alcuna somma e ha rinunciato a un proprio diritto di credito.
  • La soluzione può dipendere dalla natura del credito, dal rapporto tra socio e società, dalla disciplina fiscale applicabile nel periodo d'imposta e dall'eventuale presenza di norme speciali: la decisione non esclude in assoluto ogni effetto fiscale della rinuncia, ma nega che esso possa fondarsi esclusivamente su una fictio non prevista dalla legge.

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