Cassazione Penale, Sentenza n. 829/2025 del 09/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha chiesto la restituzione di un'autocisterna (targa XA313RE) e di una automotrice (targa GC317 AM) sequestrate il 10 febbraio 2022 perché trasportavano oltre 10.000 litri di carburante senza documentazione fiscale. Il conducente, Mele Salvatore, era stato sottoposto a procedimento per violazione dell'art. 49, comma 1, dlgs n. 504/1995 e aveva ottenuto l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova con provvedimento del GUP del 10 novembre 2023 che conteneva la dicitura "Confisca di quanto in sequestro". Il Tribunale dell'esecuzione ha respinto l'istanza di restituzione ritenendo applicabile, per rinvio dell'art. 44 dlgs 504/1995, l'art. 301 dPR 43/1973 secondo cui i mezzi utilizzati per reati doganali/accise sono soggetti a confisca e, se appartengono a terzi, questi devono provare sia la propria estraneità sia l'assenza di difetto di vigilanza. Il Tribunale ha ritenuto che la Borriello non avesse dimostrato la buona fede né l'assenza di culpa in vigilando, considerato che il conducente era dipendente della società.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha escluso l'errore sul punto che la sentenza del GUP contenesse la confisca (quindi il primo motivo era infondato), ma ha accolto i secondi e terzi motivi. La Corte ha affermato che l'estinzione del reato per effetto della messa alla prova non equivale a un accertamento sul merito idoneo a fondare la confisca nei confronti di un terzo estraneo; pertanto l'ordinanza del Tribunale di Noia che aveva ritenuto sussistenti gli elementi per disporre la confisca in danno della Borriello era viziata. Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al medesimo Tribunale, in diversa composizione, perché proceda a una nuova verifica delle condizioni per la confisca dei beni sequestrati.
Norme richiamate
dlgs n. 504 del 1995, art. 49, comma 1
Norma che incrimina le violazioni in materia di accise; ha costituito la base del procedimento a carico del conducente per il trasporto di carburante senza documentazione fiscale.
dlgs n. 504 del 1995, art. 44, comma 1
i mezzi comunque utilizzati per commettere le violazioni ... sono soggetti a confisca secondo le disposizioni legislative vigenti in materia doganale
Prevede il richiamo alla normativa doganale per la confisca dei mezzi utilizzati nella commissione delle violazioni in materia di accise; è stata utilizzata dal giudice come base per richiamare l'art. 301 del dPR 43/1973.
dPR n. 43 del 1973, art. 301, commi 1 e 3
è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato
Stabilisce la confisca dei mezzi che servirono al reato e disciplina i casi in cui il mezzo appartiene a terzi, imponendo a questi l'onere di provare di non aver potuto prevedere l'uso illecito e di non essere incorso in difetto di vigilanza.
codice di procedura penale, art. 464-septies (messa alla prova)
Norma che regola la messa alla prova e l'eventuale estinzione del reato; la Corte ha considerato che l'estinzione per messa alla prova non costituisce un accertamento sul merito idoneo a giustificare la confisca contro terzi.
codice penale, art. 474-bis (richiamato per principio)
Principio richiamato dalla giurisprudenza: la confisca prevista da specifiche norme presuppone una sentenza di condanna o applicazione pena su richiesta; una proscioglimento per messa alla prova non è equiparabile a tale pronuncia ai fini della confisca.
Sentenza del GUP del Tribunale di Noia del 10 novembre 2023
Confisca di quanto in sequestro
Il provvedimento conteneva espressamente la confisca dei beni in sequestro; la Corte ha però precisato che, pur essendo formale la dicitura, la decisione di proscioglimento per messa alla prova non assicura l'accertamento sul merito necessario a giustificare una confisca operata nei confronti di un terzo non coinvolto nel giudizio.
codice penale, art. 240 (richiamato dall'art. 301)
Richiamato per la disciplina dei casi in cui il mezzo appartiene a persona estranea al reato; connota l'onere probatorio e i limiti alla confisca quando il proprietario è terzo.
Massime di principio
- La confisca di beni usati per reati fiscali/di contrabbando richiede un solido accertamento degli elementi del reato: un proscioglimento per messa alla prova non è di per sé equivalente a una condanna e non è sufficiente a giustificare automaticamente la confisca nei confronti di terzi.
- Se il bene confiscato appartiene a un soggetto terzo, questi ha l'onere di provare la propria estraneità, la buona fede e l'assenza di culpa in vigilando; in mancanza di prove la confisca può essere disposta, ma il giudice deve valutare la proporzionalità e l'effettivo accertamento del reato.
- Il giudice dell'esecuzione non può limitarsi a richiamare formalmente una disposizione di confisca: deve verificare se siano stati compiuti accertamenti sul merito sufficienti a fondare l'ablazione patrimoniale, soprattutto quando il terzo non ha partecipato al processo penale istruttorio.
- La presenza nella sentenza di una dicitura formale di confisca non esclude la possibilità per il terzo di ottenere la revoca o la restituzione se mancano elementi probatori circa la responsabilità o l'uso illecito prevedibile del bene.
- Per ridurre il rischio di confisca, i proprietari terzi dovrebbero documentare contratti, rapporti di lavoro, misure di controllo e ogni circostanza che dimostri la diligenza nella vigilanza sull'utilizzo del bene e l'imprevedibilità dell'uso illecito da parte di terzi.
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