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Sentenza

Sentenza del 29/11/2017 n. 28573 - Corte di Cassazione

Redditi di capitali - Dividendi - Soggetti residenti in altri stati Ue - Credito d'imposta - Rimborso - Diniego - Illegittimità - Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Regno Unito - Applicabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il rimborso dei crediti d’imposta relativi ai dividendi percepiti dalle società britanniche negli anni 1992-2003. L’Agenzia delle Entrate aveva negato il rimborso ritenendo che le società, operanti tramite fondi pensione, non potessero beneficiare dell’art. 10, comma 4, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito e che mancasse una effettiva doppia imposizione nel Regno Unito. L’Agenzia ha impugnato la decisione favorevole alle società sostenendo, tra l’altro, che la CTR avesse deciso su una questione non dedotta dalle parti, che i principi europei non fossero direttamente applicabili e che non ricorressero i presupposti convenzionali per il rimborso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo legittimo il richiamo, anche d’ufficio, alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 19 novembre 2009, causa C-540/07. Tale sentenza aveva accertato che il regime italiano di tassazione dei dividendi distribuiti a società non residenti era più gravoso di quello applicato alle società residenti, in violazione della libera circolazione dei capitali. Il giudice nazionale doveva quindi disapplicare la disciplina interna incompatibile con il diritto dell’Unione. L’imposizione italiana sui dividendi percepiti dalle società britanniche era fondata su una norma illegittima e il rimborso avrebbe dovuto essere riconosciuto. Il motivo dell’Agenzia relativo alla Convenzione italo-britannica e il ricorso incidentale della contribuente sono stati dichiarati assorbiti. L’Agenzia è stata inoltre condannata alle spese processuali, liquidate in 22.000 euro, oltre accessori e rimborso forfettario.

Norme richiamate

  • Art. 56 del Trattato CE/UE

    Libera circolazione dei capitali

    Vieta regimi fiscali nazionali che sottopongano i dividendi distribuiti a società residenti in altri Stati membri a un trattamento più oneroso rispetto ai dividendi distribuiti a società residenti.

  • Art. 40 dell’Accordo SEE

    Libera circolazione dei capitali tra gli Stati aderenti all’Accordo SEE

    Estende la tutela contro le discriminazioni fiscali sui movimenti di capitale anche ai rapporti con gli Stati appartenenti allo Spazio economico europeo.

  • Art. 10, comma 4, della Convenzione Italia-Regno Unito contro le doppie imposizioni

    Disciplina il credito d’imposta e il rimborso collegati ai dividendi transfrontalieri; la Corte non ha deciso definitivamente sui relativi requisiti perché ha ritenuto prevalente e assorbente il contrasto della normativa italiana con il diritto dell’Unione.

  • Legge 5 novembre 1990, n. 329

    Ha dato esecuzione nell’ordinamento italiano alla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 27, comma 3-ter

    Prevedeva il regime della ritenuta sui dividendi corrisposti a soggetti non residenti; la disciplina è stata valutata nel quadro del trattamento fiscale discriminatorio censurato dalla Corte di Giustizia.

  • Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 68

    Richiamata dall’Agenzia in relazione al regime fiscale dei dividendi percepiti da soggetti non residenti, ma non decisiva ai fini del rigetto del ricorso.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43 e D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 43

    Riguardano i termini per l’accertamento e per le pretese restitutorie; la questione è rimasta assorbita.

  • Art. 112 c.p.c. e art. 18, comma 2, lett. e, D.Lgs. n. 546/1992

    Invocati dall’Agenzia per sostenere che la CTR avesse pronunciato ultrapetita; la censura è stata respinta, poiché l’applicazione del diritto UE costituiva una qualificazione giuridica della fattispecie.

  • Sentenza Corte di Giustizia UE 19 novembre 2009, causa C-540/07

    Ha accertato l’incompatibilità del regime italiano, che assoggettava i dividendi corrisposti a società non residenti a un’imposizione più gravosa rispetto a quella applicata ai dividendi corrisposti a società residenti.

Massime di principio

  • Il giudice nazionale deve applicare d’ufficio l’interpretazione vincolante del diritto dell’Unione fornita dalla Corte di Giustizia UE, anche se la specifica questione europea non è stata sollevata dalle parti.
  • Quando una norma interna produce un trattamento fiscale meno favorevole per soggetti o società non residenti rispetto ai residenti, occorre verificarne la compatibilità con la libera circolazione dei capitali e con gli altri principi dell’Unione.
  • Una convenzione contro le doppie imposizioni non può legittimare o salvare una disciplina nazionale che, secondo il diritto UE, realizza una discriminazione fiscale; la possibilità astratta di detrarre l’imposta estera non è necessariamente sufficiente a eliminare la disparità.
  • In presenza di un’imposizione fondata su una norma interna incompatibile con il diritto dell’Unione, il contribuente può chiedere il rimborso delle somme indebitamente prelevate, ferma la necessità di rispettare le regole processuali e probatorie applicabili.
  • La qualificazione giuridica della controversia da parte del giudice non costituisce ultrapetizione quando viene utilizzata per applicare correttamente una norma sovranazionale rilevante ai fini della decisione.
  • I requisiti previsti da una convenzione fiscale, come la soggettività convenzionale e l’effettiva doppia imposizione, possono diventare assorbiti se il rimborso viene riconosciuto direttamente sulla base dell’illegittimità europea della tassazione interna.

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