Cassazione Penale, Sentenza n. 17524/2022 del 04/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della confisca disposta nei confronti di beni intestati alla ricorrente (quote societarie della Work Uniform s.r.l. e un immobile in Catania, via della Misericordia), sostenendo la violazione degli artt. 7 e 24 del d.lgs. n.159/2011 e denunciando totale difetto di motivazione con riferimento alla presunzione che i beni fossero nella disponibilità del convivente (Giuseppe Guglielmino). La ricorrente ha dedotto che la presunzione di disponibilità non era ancorata a fatti oggettivi e che le produzioni difensive dimostravano l'assenza di tale disponibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente all'immobile, perchè la Corte territoriale aveva totalmente omesso di motivare sulla confisca di quel bene, avendo invece argomentato solo rispetto alle quote societarie. Perciò ha annullato il provvedimento impugnato limitatamente alla confisca dell'immobile e ha rinviato gli atti alla Corte di appello di Catania per nuovo esame su quel punto; la confisca delle quote societarie è stata lasciata intatta nella parte che era stata motivata dalla Corte territoriale.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (codice delle misure di prevenzione)
Le norme sono richiamate come quadro normativo per la confisca di beni nella titolarità di terzi; la ricorrente deduce violazione e la Cassazione valuta la correttezza della motivazione applicativa delle disposizioni sulle misure patrimoniali
codice di procedura penale
La Corte applica il criterio di sindacabilità in cassazione della motivazione (carenza o apparente) e annulla il provvedimento per omessa motivazione rispetto all'immobile
codice di procedura penale
art. 606, comma 1, lett. b) e c)
Sono i motivi di cassazione invocati dalla ricorrente (violazione di norme sostanziali e vizi di motivazione) che inquadrano il controllo di legittimità svolto dalla Corte
decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137
Consente la presentazione di una requisitoria scritta da parte del pubblico ministero; nel caso il Procuratore generale aveva formulato conclusioni per l'inammissibilità, ma la Corte ha comunque deciso sul punto della motivazione
Massime di principio
- La Corte di cassazione può annullare un provvedimento di prevenzione quando la decisione impugnata manca di una motivazione che affronti specificamente ciascun bene oggetto di confisca (art.125 c.p.p.).
- La confisca di beni intestati a terzi va sorretta da motivazioni specifiche che dimostrino la "disponibilità" del proposto sui beni, basate su elementi di fatto oggettivamente verificabili e non solo su presunzioni generiche derivanti dalla convivenza.
- Se il giudice territoriale discute e motiva solo alcuni beni ma omette di pronunciare su altri dedotti nel gravame, la Cassazione può annullare parzialmente e disporre il rinvio limitatamente alla parte non motivata.
- Le produzioni difensive (documentazione contabile, consulenze) che mostrano una separata titolarità o redditi devono essere esaminate e censite nella motivazione del giudice; la loro mancata considerazione può costituire vizio di motivazione.
- In situazioni analoghe è possibile ottenere una vittoria parziale: la decisione impugnata può essere disposta ad annullamento solo per i punti specificamente carenti di motivazione, lasciando impregiudicate le statuizioni adeguatamente motivate.
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